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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_379/2018  
 
 
Sentenza del 2 luglio 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Associazione B.________, 
patrocinata dall'avv. Carlo Vitalini, 
3. C.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Ripetuta calunnia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarti n. 17.2017.260 e 17.2018.66). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 22 settembre 2017 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta calunnia per avere nel periodo dal 2016 al 2017, in diverse pubblicazioni su internet, incolpato o reso sospetti di una condotta disonorevole C.________ (un cacciatore), l'Associazione B.________, come pure i suoi membri. In sostanza, egli ha tacciato queste persone di una condotta criminale per avere praticato o sostenuto la caccia. L'imputato è per contro stato prosciolto dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità e da quella di calunnia relativamente a un capo d'imputazione, seppure non esplicitamente indicato nel dispositivo. Egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'500.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva di 50 giorni. 
 
B.   
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 25 marzo 2018. Ha confermato il giudizio di condanna, sospendendo tuttavia condizionalmente l'esecuzione della pena per un periodo di prova di quattro anni. La Corte cantonale gli ha inoltre inflitto una multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 9 aprile 2018 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto. Fa valere l'accertamento inesatto dei fatti e lamenta manifesti errori di procedura. Il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
D.   
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile come ricorso in materia penale.  
 
1.2. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né il ricorrente lo chiede espressamente. Risulta del resto ch'egli ha compreso il contenuto della sentenza della Corte cantonale, avendola impugnata in questa sede mediante argomentazioni estese, seppure appellatorie. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è quindi redatto in italiano.  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Per la maggior parte, l'atto di ricorso non adempie queste esigenze di motivazione ed è quindi prevalentemente inammissibile. Il ricorrente si limita infatti a criticare in maniera appellatoria e generica la decisione impugnata, esponendo una propria opinione di carattere generale sul tema della caccia e formulando valutazioni personali verso chi la pratica. Non si confronta però con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando puntualmente perché violerebbero il diritto o poggerebbero su accertamenti di fatto chiaramente in contrasto con gli atti. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Le critiche appellatorie rivolte contro la sentenza impugnata non sostanziano arbitrio alcuno, né rendono minimamente verosimile una violazione di specifiche disposizioni del diritto federale.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sostiene che la querela penale dell'Associazione B.________ sarebbe stata tardiva, siccome al momento in cui è stata sporta le dichiarazioni lesive dell'onore erano pubblicate già da diversi anni sul suo sito internet.  
 
3.2. Il reato di calunnia è punibile a querela di parte (cfr. art. 174 n. 1 cpv. 3 CP). Giusta l'art. 31 CP, il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato. La conoscenza dell'identità dell'autore presuppone che il querelante conosca (anche) l'esistenza dell'infrazione (DTF 126 IV 131 consid. 2a; 121 IV 272 consid. 2a). Fintanto che non è chiaro se sia stato commesso un reato, il termine per presentare la querela non può iniziare a decorrere: occorre per contro che l'avente diritto sia a conoscenza degli elementi costitutivi del reato. Affinché l'identità dell'autore sia "conosciuta" ai sensi dell'art. 31 CP, non è sufficiente che il querelante nutra semplicemente un sospetto contro qualcuno. Occorre piuttosto una conoscenza sicura ed affidabile, che non faccia apparire privo di probabilità di successo l'avvio di un procedimento penale contro l'autore e che tuteli nel contempo il querelante da un perseguimento per denuncia mendace o per diffamazione (DTF 76 IV 1 consid. 2; 126 IV 131 consid. 2a). L'avente diritto non è tenuto a svolgere indagini per accertare l'identità dell'autore: il semplice fatto ch'egli avrebbe dovuto conoscerla non comporta di per sé la decorrenza del termine per presentare la querela. Ciò vale analogamente per quanto concerne la conoscenza dell'infrazione (DTF 76 IV 1 consid. 2; sentenza 6P.13/2007 del 20 aprile 2007 consid. 5.1).  
 
3.3. La Corte cantonale ha accertato che l'Associazione B.________ è venuta a conoscenza delle pubblicazioni lesive dell'onore l'11 settembre 2016 tramite una segnalazione di D.________. Il ricorrente non censura d'arbitrio questo accertamento con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, sicché lo stesso è vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Ne consegue che la querela, presentata il 29 novembre 2016 dall'associazione interessata, è precedente alla scadenza del termine trimestrale ed è quindi tempestiva.  
La tempestività della querela sporta da C.________ non è per contro contestata dal ricorrente. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente sostiene che il giudice presidente della CARP potrebbe essere prevenuto, siccome simpatizzerebbe con i sostenitori della caccia esercitata a titolo di hobby ed avrebbe amicizie tra i cacciatori.  
 
4.2. La censura è inammissibile, siccome è sollevata in termini generici e facendo semplicemente riferimento alla motivazione, a suo dire errata, della sentenza impugnata. Il ricorrente non chiede la ricusazione del magistrato, né fa esplicitamente valere l'esistenza di un motivo di ricusa ai sensi dell'art. 56 CPP. Disattende inoltre, che secondo la giurisprudenza, un eventuale legame tra il giudice e una parte in causa deve essere d'intensità e di qualità tali da fare oggettivamente temere che il giudice sia influenzato nello svolgimento del procedimento e nella presa di decisione (cfr. DTF 139 I 121 consid. 5.1; 138 I 1 consid. 2.4). In tali circostanze, la censura non adempie le esposte esigenze di motivazione (cfr. consid. 2.1) e non deve essere esaminata oltre.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente sostiene che alcuni dati riportati nel giudizio impugnato riguardo alla sua situazione personale non corrisponderebbero a quanto da lui dichiarato al dibattimento d'appello. Precisa che la sua rendita di invalidità ammonterebbe a fr. 600.-- mensili, la differenza essendo costituita dalle prestazioni complementari. Rileva che il valore di stima dell'immobile sarebbe di fr. 44'000.-- (e non di fr. 50'000.--). Nega di avere una formazione di venditore e reputa irrilevante ai fini del giudizio il fatto ch'egli sia vegano.  
 
5.2. Premesso che gli accertamenti della Corte cantonale sulla sua situazione finanziaria e professionale corrispondono a quanto da lui stesso dichiarato nel formulario compilato il 3 giugno 2016 dinanzi alla polizia cantonale, con le esposte contestazioni il ricorrente non censura arbitrio alcuno. Si tratta peraltro di aspetti che di per sé non sono decisivi per l'esito del procedimento penale e non mutano il giudizio di colpevolezza sull'imputazione di calunnia (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente adduce che le dichiarazioni divulgate sul suo sito internet in tema di caccia corrisponderebbero alla verità. Rileva di non avere nominato personalmente C.________ sulle immagini pubblicate e di non averlo perciò calunniato.  
 
6.2. Come visto, egli non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, in cui i giudici cantonali hanno spiegato in modo preciso ed articolato per quali ragioni le pubblicazioni incriminate realizzavano gli estremi del reato di calunnia. Disattende inoltre che quest'imputazione implica che l'autore agisca sapendo di dire una cosa non vera (art. 174 n. 1 CP), sicché la questione della prova liberatoria prevista per il reato di diffamazione (art. 173 CP) in concreto non si pone. Il ricorrente omette poi di considerare che C.________, quand'anche non sia stato da lui nominato esplicitamente, è chiaramente riconoscibile nelle fotografie pubblicate. Per valutare la lesione dell'onore non è infatti determinante soltanto il contenuto del testo dell'articolo, ma anche le fotografie e la presentazione grafica (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.3).  
 
7.   
Il ricorrente critica il fatto che nel dispositivo la Corte cantonale ha dichiarato l'appello parzialmente accolto, confermando tuttavia il giudizio di colpevolezza emanato dal giudice di primo grado. In realtà, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la sentenza dell'ultima istanza cantonale gli è più favorevole, giacché gli ha concesso la sospensione condizionale della pena. 
 
8.  
 
8.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.  
 
8.2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono di conseguenza poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 luglio 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni