Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_158/2008 /biz 
 
Sentenza del 9 ottobre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, Presidente, 
Escher, Hohl, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Assicurazione A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
B.________, 
opponenti, 
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 18 febbraio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
La Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno escusso B.________. Il 21 giugno 2007 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato fr. 1'085.-- mensili dal reddito del debitore. Il 16 ottobre 2007 l'assicurazione A.________, con cui l'escusso aveva stipulato il 13 gennaio 1988 un contratto di previdenza vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP e dell'art. 1 cpv. 1 lett. a OPP3, ha comunicato all'Ufficio che l'escusso percepisce una rendita annua d'invalidità di fr. 40'000.--, corrisposta trimestralmente. Nel novembre 2007 l'Ufficio ha ingiunto alla predetta compagnia di assicurazione di versargli l'importo di fr. 6'510.-- pignorato per i mesi da luglio a dicembre 2007. 
 
2. 
Con sentenza 18 febbraio 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui l'assicurazione A.________ si prevaleva dell'impignorabilità della rendita. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che la terza debitrice non era legittimata a ricorrere contro il pignoramento, perché non era pregiudicata nei suoi interessi degni di protezione. Essa ha poi aggiunto - a titolo abbondanziale - che in ogni caso la rendita si rivela essere relativamente pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF, poiché titolare della prestazione assicurativa risulta essere lo stipulante e non, come richiesto dall'art. 80 LCA, la moglie o le figlie. 
 
3. 
Con ricorso in materia civile del 6 marzo 2008 l'assicurazione A.________ ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e che sia accertato che il diritto d'assicurazione dello stipulante non soggiace all'esecuzione forzata. Afferma di essere toccata nei suoi interessi, perché, quale partner contrattuale, si trova in un rapporto di fiducia con l'escusso e le incombe di correggere provvedimenti illegali concernenti la sua clientela. Sostiene che la sua reputazione verrebbe danneggiata, qualora dovesse eseguire senza opposizione decisioni abusive. Ritiene inoltre di essere legittimata ad impugnare l'avviso, perché questo non è mai stato notificato al debitore, il quale non aveva quindi la possibilità di contestarlo. Nel merito afferma in sostanza che le prestazioni assicurative sono impignorabili ai sensi dell'art. 80 LCA e dell'art. 92 cpv. 4 LEF
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4. 
Giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Nella misura in cui non sono immediatamente ravvisabili, il ricorrente deve dimostrare che i presupposti per riconoscere la sua legittimazione ricorsuale sono adempiuti (DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1). 
 
4.1 Giova innanzi tutto ricordare che nella fattispecie il pignoramento è rettamente stato effettuato presso l'escusso e che la compagnia di assicurazione ricorrente è stata avvertita conformemente all'art. 99 LEF quale terzo debitore che d'ora innanzi non potrà più fare un pagamento valido, se non all'ufficio. Tale avviso costituisce un mero provvedimento conservativo, che non deve essere confuso con il pignoramento (DTF 107 III 67 consid. 1). Quest'ultimo può senz'altro essere contestato dall'escusso indipendentemente dall'emanazione di misure cautelari. Nella fattispecie il ricorso del terzo debitore non è tanto volto contro il provvedimento conservativo in quanto tale, ma è piuttosto diretto contro il pignoramento: infatti, la ricorrente si limita in sostanza a far valere che l'ufficio ha pignorato beni impignorabili ai sensi dell'art. 92 cpv. 4 LEF, senza spiegare perché con l'avviso di cui all'art. 99 LEF verrebbero lesi i suoi interessi. Con riferimento all'impugnato pignoramento, la ricorrente non può essere seguita laddove reputa di essere toccata da questa misura, perché sarebbero stati pignorati beni ritenuti impignorabili, che spettano ad un suo cliente soggetto ad un'esecuzione forzata: non si vede segnatamente perché la sua reputazione verrebbe danneggiata, qualora essa non contesti al posto dell'escusso un pignoramento che quest'ultimo ha invece - perlomeno implicitamente - accettato, rinunciando ad attaccarlo. Il ricorso si rivela pertanto inammissibile. 
 
4.2 Sotto l'imperio dell'OG il Tribunale federale ha nondimeno esaminato in una fattispecie simile il gravame sottopostogli dal terzo debitore, perché ha indicato che, anche in presenza di un ricorso non valido, esso può intervenire qualora gli venga segnalato un provvedimento inficiato di nullità (DTF 130 III 400 consid. 2). Sennonché gli interventi d'ufficio erano giustificati dalla - alta - vigilanza che il Tribunale federale esercitava in materia di esecuzione e fallimenti (art. 15 cpv. 1 vLEF; cfr. DTF 119 III 4 consid. 1; ELISABETH ESCHER, Zum Rechtsschutz in Zwangsvollstreckungssachen nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht, AJP 2006 pag. 1250 n. 3d; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 37 segg. ad art. 22 LEF ). L'art. 15 LEF è però stato modificato con l'entrata in vigore della LTF e dal 1° gennaio 2007 la - alta - vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti viene esercitata dal Consiglio federale. Ne segue che contrariamente alle autorità di vigilanza cantonali, il Tribunale federale adito con un ricorso irricevibile non può più constatare l'eventuale nullità di una decisione, motivo per cui un esame della denuncia della ricorrente appare escluso. 
 
4.3 Nel caso concreto la ricorrente non può nemmeno lamentarsi di un diniego di giustizia da parte dell'autorità di vigilanza a cui essa ha segnalato la nullità del pignoramento (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, op. cit., n. 39 ad art. 22 LEF). L'autorità di vigilanza ha infatti esaminato a titolo abbondanziale gli argomenti della ricorrente a sostegno dell'impignorabilità della rendita, ritenendoli infondati. 
 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 9 ottobre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti