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[AZA 0/2] 
 
7B.29/2002 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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14 marzo 2002 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Escher e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
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Visto il ricorso del 16 febbraio 2002 presentato dall'avv. 
dott. S.________, Reichenburg, contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente a B.________, Losone, alla Cassa cantonale di Compensazione AVS, Bellinzona, al Canton Zurigo, rappresentato dal Tribunale distrettuale di Zurigo, Zurigo, al Comune di Losone, al Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'amministrazione delle finanze, Coira, e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, in materia di pignoramento; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- S.________ procede nei confronti di B.________ per l'incasso di un credito. Il 1° febbraio 2001 il creditore ha chiesto all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno la continuazione dell'esecuzione, allegando una sentenza del Tribunale del distretto di Oberlandquart concernente pretese derivanti da un rapporto di locazione. Il 15 febbraio 2001 l'Ufficio ha proceduto a un primo pignoramento. 
Nel medesimo gruppo (n. 3) si trovavano pure la Cassa cantonale di compensazione AVS, il Comune di Losone, e i Cantoni dei Grigioni e di Zurigo. Il 25 ottobre 2001, l'Ufficio ha proceduto a un pignoramento complementare in favore di S.________, pignorando l'eventuale credito vantato dall'escusso nei confronti della compagnia d'assicurazioni L.________. 
 
B.- Con sentenza 23 gennaio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha evaso due rimedi di S.________ nel senso dei considerandi (dispositivo n. 1), ha annullato il pignoramento del 15 febbraio 2001 e il suo complemento del 25 ottobre seguente per quanto concerne la pretesa del ricorrente (dispositivo n. 2), ha ordinato all'Ufficio di notificare il verbale di pignoramento complementare agli altri creditori del gruppo n. 3 con contemporanea fissazione di un termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LEF per eventualmente contestare giudizialmente il diritto di pegno legale ex art. 60 cpv. 1 LCA rivendicato dal ricorrente sulla pretesa vantata dall'escusso nei confronti del suo assicuratore (dispositivo n. 3), ha ridotto e ripartito fra i restanti creditori del gruppo n. 3 le spese per l'esecuzione del pignoramento (dispositivo n. 4), ha posto a carico del ricorrente la tassa per la registrazione della domanda di proseguimento dell'esecuzione (dispositivo n. 5), non ha prelevato spese né assegnato ripetibili, ha indicato i rimedi di diritto e ha specificato l'intimazione della sentenza ai creditori del gruppo e all'Ufficio (dispositivi n. 6, 7 e 8). I giudici cantonali hanno dapprima rilevato che con la richiesta di continuare l'esecuzione il ricorrente non ha prodotto all'Ufficio una sentenza che rigetta l'opposizione interposta dall'escusso, motivo per cui i pignoramenti effettuati in suo favore sono inficiati di nullità. L'autorità di vigilanza ha poi indicato che il diritto di pegno legale rivendicato dal ricorrente in virtù dell'art. 60 LCA non rende impignorabili le pretese vantate dall'escusso nei confronti del suo assicuratore contro la responsabilità civile. Tuttavia il pignoramento di tale pretesa è escluso se i rimanenti creditori procedenti non contestano il diritto di pegno o la sua estensione. A tal fine dev'essere loro assegnato un termine di 20 giorni ex art. 108 cpv. 2 LEF
 
 
C.- Il 16 febbraio 2002 S.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui postula l'annullamento dei dispositivi n. 1, 2, 3 e 8 della sentenza cantonale. 
Egli domanda pure di ordinare all'Ufficio di revocare la diffida fatta alla predetta compagnia di assicurazione, di effettuare il pagamento del risarcimento danni unicamente allo stesso ufficio nonché di ingiungere a L.________ di versargli, quale creditore pignoratizio, la prestazione risultante dall'assicurazione stipulata con il debitore. In via eventuale chiede di ordinare all'Ufficio di comunicare all'assicuratore che la sua prestazione non farà parte della massa delle esecuzioni. Il ricorrente ritiene esagerata la sanzione della nullità pronunciata dall'autorità di vigilanza, critica le operazioni di pignoramento e afferma che l'ufficio di esecuzione risp. l'autorità di vigilanza non hanno il diritto di intervenire per quanto concerne la polizza di assicurazione del debitore, atteso che egli ha un diritto di pegno legale sulla relativa prestazione assicurativa. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Il ricorso, introdotto tempestivamente da un creditore a cui l'autorità di vigilanza ha dichiarato nulla la continuazione dell'esecuzione, è in linea di principio ricevibile. 
 
b) Inammissibile si rivela invece la richiesta formulata al Tribunale federale di potersi ulteriormente esprimere sulla situazione di fatto e di diritto, nonché di poter formulare altre domande. Infatti, in concreto non si realizzano i presupposti dell'art. 33 cpv. 2 LEF e l'art. 19 cpv. 1 LEF contiene un termine legale, che non può nemmeno essere modificato mediante un accordo fra le parti (art. 33 cpv. 1 LEF), motivo per cui un ricorso - conforme alle esigenze legali e cioè provvisto di conclusioni e della motivazione (art. 79 cpv. 1 OG) - può unicamente essere inoltrato al Tribunale federale entro tale termine (cfr. 
DTF 126 III 30). 
 
 
2.- a) L'autorità di vigilanza ha ritenuto nulla la continuazione dell'esecuzione per il fatto che la sentenza allegata alla relativa domanda non rigetta esplicitamente l'opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo. 
 
b) Il ricorrente ritiene la nullità una sanzione esagerata al mancato rispetto dell'art. 79 cpv. 1 LEF, che richiede oramai una sentenza che toglie espressamente l' opposizione. Inoltre, il vizio rilevato dall'autorità di vigilanza avrebbe potuto essere sanato, impartendo al ricorrente un termine per produrre una decisione di rigetto definitivo dell'opposizione, tenuto segnatamente conto del fatto che l'Ufficio di esecuzione ha ritenuto valida la domanda di proseguimento dell'esecuzione. Infine, la decisione impugnata viola pure l'art. 22 LEF e contiene una contraddizione dovuta al fatto che la nullità, di per sé indivisibile, è unicamente stata pronunciata nei confronti del ricorrente, mentre il pignoramento è stato ritenuto valido per quanto concerne gli altri creditori del medesimo gruppo. 
 
c) Nella fattispecie il ricorrente, che non contesta di non aver prodotto all'Ufficiale una sentenza di rigetto dell'opposizione, misconosce che secondo giurisprudenza (DTF 92 III 55 con rinvii) e dottrina (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 e 11 all'art. 78 LEF, Balthasar Bessenich, Commento basilese, n. 1 all'art. 78 LEF) gli atti esecutivi posteriori alla notifica del precetto esecutivo eseguiti fintanto che l'opposizione non è stata tolta dal giudice o ritirata dall'escusso sono nulli. Egli pare pure dimenticare che il requisito di una sentenza che levi espressamente l'opposizione non è stato introdotto con la revisione della LEF, poiché il legislatore si è limitato a codificare la giurisprudenza sviluppata in applicazione del previgente art. 79 LEF (Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF 1991 III 1 pag. 47; DTF 106 III 60 consid. 3). Il ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove ritiene di vedere una manifesta contraddizione nel fatto che il pignoramento rimane valido per gli altri creditori del gruppo, atteso che egli non pretende che quest'ultimi siano incorsi nel suo stesso errore di chiedere il proseguimento dell'esecuzione senza disporre di una decisione di rigetto dell'opposizione. 
La censura si rivela pertanto infondata. 
 
3.- Il ricorrente contesta poi l'esecuzione del pignoramento. Con riferimento all'omessa menzione del pignoramento della prestazione assicurativa nel verbale del 15 febbraio 2001, egli pare dimenticare che l'Ufficio ha effettuato un pignoramento complementare il 25 ottobre seguente. 
Nella misura in cui il ricorrente critica in modo generale le operazioni di pignoramento, lamentando segnatamente l'assenza di una qualsiasi indicazione sul reddito del debitore, occorre rilevare che egli, non facendo parte dei creditori al beneficio del pignoramento, non è toccato nei suoi interessi dalle asserite omissioni dell'Ufficio e non è pertanto legittimato a proporre una tale censura (DTF 120 III 42 consid. 3). 
 
4.- a) L'autorità di vigilanza ha negato che il diritto di pegno ex art. 60 LCA vantato dal ricorrente impedisce il pignoramento delle pretese dell'escusso nei confronti del suo assicuratore contro la responsabilità civile. 
Nella motivazione della sentenza impugnata, essa ha ritenuto superata l'opinione segnatamente espressa da Roelli/ Jaeger (Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n. 24 all'art. 59 e n. 24 all'art. 60 LCA, vol. II, 1932) secondo cui l'impignorabilità - e l'incedibilità - del diritto di essere sollevato da parte dell' assicuratore sgorgano dalla natura stessa di tale diritto. 
Infatti in DTF 115 II 264 consid. 3, il Tribunale federale ha stabilito che la natura della pretesa dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore di essere da lui sollevato non ostacola una sua cessione. L'autorità di vigilanza ha però ritenuto che il ricorrente, invocando un diritto di pegno legale basato sull'art. 60 LCA, si è prevalso di una rivendicazione e ha ordinato all'Ufficio di assegnare agli altri creditori il termine di 20 giorni dell'art. 108 LEF per eventualmente contestare giudizialmente tale diritto di pegno. 
 
b) Nel proprio gravame il ricorrente si limita, in sostanza, a sottolineare che egli è al beneficio di un diritto di pegno legale e che, in seguito al realizzarsi del rischio assicurato, l'escusso non può più cedere la sua pretesa nei confronti dell'assicuratore. L'esistenza del diritto di pegno legale fa sì che l'Ufficio e l'autorità di vigilanza non possono intervenire e mettere in pericolo il suo diritto. 
 
c) Ora, il ricorrente non afferma che la pretesa dell'escusso sia di per sé impignorabile e pare dimenticare che l'effettiva esistenza e l'estensione di un diritto di pegno legale ex art. 60 LCA poggia sulle sue sole affermazioni. 
In queste circostanze non è ravvisabile in che modo la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale, trattando l'invocazione del predetto diritto di pegno quale rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF. In assenza di una specifica censura (art. 79 cpv. 1 OG) non occorre poi esaminare la correttezza della ripartizione dei ruoli. 
 
5.- Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto. 
 
2. Comunicazione alle parti, risp. ai loro rappresentanti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 14 marzo 2002 VIZ 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, 
 
Il Cancelliere,