Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.183/2006 /biz 
 
Sentenza del 30 ottobre 2006 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Yari Robbiani, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
pignoramento del reddito, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 21 settembre 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità 
di vigilanza. 
 
Fatti: 
A. 
Diversi creditori, che formano tre gruppi, procedono per l'incasso dei loro crediti nei confronti di A.________ con esecuzioni. 
 
Il 18 marzo 2005 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha proceduto al pignoramento dei redditi dell'escussa eccedenti il suo minimo vitale fissato in fr. 3'177.--. Sempre basandosi sul predetto minimo esistenziale, il 9 agosto seguente l'Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell'escussa per il secondo gruppo a partire dall'aprile 2006, dopo la scadenza del primo pignoramento. Il 27 aprile 2006 l'Ufficio ha incassato dalla datrice di lavoro dell'escussa fr. 2'662.10. Il 15 maggio 2006, nell'ambito del pignoramento dei redditi per il terzo gruppo, l'Ufficio ha effettuato un nuovo calcolo del minimo d'esistenza, fondandosi questa volta su un minimo d'esistenza di fr. 2040.60. Tale nuovo computo ha pure comportato la revisione del pignoramento eseguito per il secondo gruppo. 
B. 
A.________ è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, una prima volta con ricorso 16 maggio 2006 contro il pignoramento dell'importo di fr. 2662.10 incassato il 27 aprile 2006, contestando altresì il nuovo calcolo del minimo vitale. Con un secondo ricorso del 9 giugno 2006 l'escussa ha ribadito la sua informale richiesta di sospensione di tutte le esecuzioni ai sensi dell'art. 61 LEF
 
Con sentenza 21 settembre 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti ha parzialmente accolto il ricorso del 16 maggio 2006 e ha modificato la decisione di pignoramento nel senso che ha aumentato il minimo esistenziale a fr. 2'129.60. Ha per contro respinto il ricorso 9 giugno 2006. L'autorità di vigilanza ha innanzi tutto negato la sospensione delle esecuzioni perché l'escussa, rappresentata dalla figlia avvocata e già insolvente prima di aver subito l'invocato infortunio, non ha indicato circostanze particolari che giustificherebbero tale misura. Essa ha poi segnatamente rilevato che nei primi due pignoramenti l'Ufficio aveva omesso di considerare la rendita AVS di vedovanza percepita dall'escussa. Infine, l'autorità cantonale non ha incluso nel minimo esistenziale le spese di franchigia e di partecipazione ai costi di cassa malati, perché l'escussa, contestando di doversele assumere, non le ha - ancora - pagate. 
C. 
Con ricorso 6 ottobre 2006 A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza, di dichiarare nulli i provvedimenti del 27 aprile e del 15 maggio 2006 dell'Ufficio, nonché l'attestato di carenza beni notificato il 2 giugno 2006. Domanda altresì che sia dichiarata la nullità di tutti gli atti esecutivi concernenti le esecuzioni promosse nei suoi confronti delle quali postula pure la sospensione. Ritiene violato l'art. 93 cpv. 1 LEF, perché dal suo minimo vitale è stato tolto l'importo di fr. 890.--, che corrisponde alla rendita di vedovanza e non sono state aggiunte le spese di franchigia, di partecipazione ai costi di cassa malati e di aiuto domiciliare. Lamenta pure una violazione del diritto di essere sentita, poiché né lei né la sua rappresentante hanno partecipato all'allestimento del calcolo del minimo vitale. Critica poi la trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro e "contesta prudenzialmente pure la tempestività dei pignoramenti" effettuati per il primo gruppo. Ritiene infine legittimo ottenere una sospensione dell'esecuzione in virtù dell'art. 61 LEF
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
Diritto: 
1. 
In virtù dell'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. Nell'ambito di un ricorso fondato sulla predetta norma il Tribunale federale pone a fondamento della propria decisione i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la rettificazione d'ufficio degli accertamenti manifestamente dovuti a una svista o la loro completazione su punti puramente accessori (art. 63 cpv. 2 e 64 cpv. 2 OG, applicabili per analogia in virtù del rinvio contenuto nell'art. 81 OG). Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione di diritti costituzionali e segnatamente di una valutazione arbitraria delle prove (DTF 122 III 34 consid. 1; 111 III 77 consid. 3). 
 
Nella fattispecie il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui la ricorrente contesta la trattenuta effettuata il 26 aprile 2006 dalla sua datrice di lavoro: il ricorso dell'art. 19 cpv. 1 LEF permette di attaccare la decisione dell'autorità di vigilanza sui provvedimenti di un ufficio di esecuzione o fallimenti, ma non anche l'operato del proprio datore di lavoro. Se la ricorrente ritiene di non aver ricevuto il salario che le spettava, deve adire il giudice civile. Altrettanto inammissibile si rivela la prudenziale contestazione della "tempestività dei pignoramenti di reddito", atteso che sapere quando in concreto scade l'anno da cui è stato effettuato il primo pignoramento è una questione di fatto attinente alla valutazione delle prove, che dev'essere censurata con ricorso di diritto pubblico per apprezzamento arbitrario delle prove (DTF 120 III 114 consid. 3). 
2. 
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. In un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti le conclusioni vertenti su una somma di denaro devono essere cifrate e il ricorrente non può segnatamente limitarsi a domandare al Tribunale federale di fissare l'importo richiesto (DTF 121 III 390). 
 
In concreto la ricorrente, sebbene patrocinata da un avvocato, non spiega nell'atto ricorsuale - né è ravvisabile - il motivo per cui gli atti esecutivi e i provvedimenti emanati dall'Ufficio dovrebbero essere inficiati di nullità. Dalla motivazione del ricorso emerge tuttavia che la ricorrente desidera veder riconosciuto un minimo esistenziale di fr. 3'315.--. Ne segue che il ricorso si rivela ammissibile dal profilo dell'art. 79 cpv. 1 OG nella misura in cui è chiesta la fissazione del minimo vitale in fr. 3'315.-- e la sospensione delle esecuzioni. 
3. 
Secondo l'art. 93 cpv. 1 LEF ogni provento del lavoro e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno possono essere pignorate in quanto, a giudizio dell'Ufficiale, non siano assolutamente necessarie al sostentamento del debitore. La determinazione dell'importo pignorabile concerne pertanto una questione di apprezzamento, nella quale il Tribunale federale può unicamente intervenire in caso di abuso o eccesso (art. 19 cpv. 1 LEF). Ciò è segnatamente il caso quando l'autorità ha ritenuto criteri inappropriati o non ha tenuto conto di circostanze pertinenti (DTF 132 III 281 consid. 2.1; 120 III 79 consid. 1 con rinvii). 
3.1 L'autorità di vigilanza ha rilevato che nei primi due calcoli del minimo esistenziale l'Ufficio aveva omesso di tenere conto della rendita AVS di vedovanza impignorabile percepita dall'escussa e ha osservato che per il calcolo dell'eccedenza pignorabile devono essere considerati tutti i redditi, sebbene possano unicamente essere pignorati i redditi limitatamente pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF nella misura in cui questi, sommati a quelli assolutamente impignorabili, superino il minimo d'esistenza dell'escussa. Ha poi ritenuto che il 15 maggio 2006 la ricorrente disponeva quali introiti dello stipendio netto di fr. 2'500.-- e della predetta rendita di vedovanza di fr. 890.--. Per quanto attiene al calcolo del minimo di esistenza l'autorità di vigilanza ha considerato un minimo di base di fr. 1'100.--, una pigione di fr. 1'389.--, premi di cassa malati di fr. 330.60 e spese diverse di fr. 200.--. Dalla somma delle predette quattro poste ha dedotto l'importo della rendita di vedovanza, giungendo a fr. 2'129.60. 
3.2 Secondo la ricorrente, il suo minimo vitale sarebbe invece composto di fr. 1'100.-- di minimo di base, di fr. 1'389.-- di locazione, di fr. 366.-- di cassa malati, di spese diverse di fr. 200.-- e di spese di franchigia, di aiuto domiciliare e di partecipazione ai costi di cassa malati di circa fr. 260.--. Ritiene che quest'ultimo importo debba essere considerato, indipendentemente dalla sua effettiva corresponsione, in ragione del suo stato di salute. Sostiene che è stato violato l'art. 93 LEF anche perché non sarebbe ammissibile dedurre dal suo minimo vitale l'importo percepito quale rendita di vedovanza. Afferma inoltre che l'Ufficio avrebbe potuto accorgersi dell'errore se avesse utilizzato il formulario n. 7 e che la mancata partecipazione sua o della sua rappresentante all'allestimento del calcolo del minimo vitale costituisce una violazione del diritto di essere sentito. 
3.3 Occorre innanzi tutto rilevare che nella misura in cui indica un importo di cassa malati diverso da quello ritenuto nella sentenza impugnata, la ricorrente critica inammissibilmente un accertamento di fatto dell'autorità di vigilanza (supra, consid. 1). Il ricorso si rivela poi infondato, perché - come spiegato nella decisione impugnata - in chiara contraddizione con la costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 20 consid. 3a, con rinvii), laddove ritiene che si debba tenere conto anche di spese non effettivamente pagate, quali le spese di franchigia e di partecipazione ai costi di cassa malati. Inoltre, nella misura in cui pare prevalersi di cambiamenti intervenuti dopo il pignoramento (pagamento delle cure a domicilio), la ricorrente misconosce che tali modifiche non costituiscono un motivo di ricorso al Tribunale federale, ma permettono unicamente di chiedere il riesame del pignoramento all'Ufficio (DTF 108 III 10 consid. 4). Ne segue che ai fini del presente giudizio occorre fondarsi sui dispendi inclusi nel minimo vitale dall'autorità di vigilanza. 
 
Giova poi ribadire che gli introiti della ricorrente si compongono di un reddito impignorabile (rendita AVS di vedovanza) e di un reddito limitatamente pignorabile (stipendio rispettivamente dopo il licenziamento del 15 settembre 2006 eventuali indennità giornaliere di disoccupazione) e che unicamente quest'ultimo reddito può essere pignorato. Ciò significa che solo colui che eroga tale reddito riceve la notificazione di pignoramento di salario, in cui in concreto l'Ufficio indica di versare all'escussa l'importo necessario per coprire il suo minimo vitale e all'Ufficio medesimo l'eccedenza. Ora, atteso che il fabbisogno minimo dell'escussa viene in parte assicurato dalla rendita di vedovanza impignorabile, tale quota può essere dedotta dal minimo d'esistenza che lo stanziatore del reddito pignorabile versa all'escussa. In altre parole, poiché l'AVS, a cui non viene comunicato il pignoramento, versa una rendita di vedovanza di fr. 890.--, il fabbisogno minimo della ricorrente di fr. 3'019.60 viene coperto in ragione di fr. 890.-- da tale rendita, motivo per cui l'altro reddito deve unicamente apportare fr. 2'129.60 (fr. 3'019.60 - fr. 890.--) al minimo di esistenza dell'escussa e può essere pignorato per il resto. Ora, a giusta ragione (DTF 104 III 38 consid. 1), nemmeno la ricorrente pretende di poter disporre, oltre che del suo minimo vitale, anche dell'importo della rendita impignorabile. Ne segue che il pignoramento stabilito dall'autorità di vigilanza non viola la LEF. 
 
Non è di soccorso alla ricorrente nemmeno la pretesa violazione del diritto di essere sentita, atteso che una siffatta violazione di diritti costituzionali avrebbe dovuto essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (DTF 122 III 34 consid. 1; 105 III 33 consid. 2). 
4. 
4.1 Infine, la ricorrente sostiene di essere totalmente inabile al lavoro in seguito all'incidente subito il 31 luglio 2005 e ritiene giustificata, per ragioni di carattere umanitario, una sospensione delle esecuzioni giusta l'art. 61 LEF
4.2 La concessione di una sospensione delle esecuzioni è una questione di opportunità che dipende dal potere di apprezzamento dell'Ufficiale, o in caso di ricorso, dell'autorità di vigilanza: il Tribunale federale interviene unicamente qualora la decisione di tali organi poggi su motivi estranei a tale istituto o se ignori fattori determinanti per l'applicazione dell'art. 61 LEF (DTF 105 III 101 consid. 3 pag. 105). 
In concreto l'autorità di vigilanza ha escluso l'esistenza dei due motivi - impossibilità di tutelare i propri diritti, rispettivamente di nominare un rappresentante (DTF 58 III 18), ed insolvenza di un debitore che vive del proprio reddito causata dalla malattia (DTF 74 III 37) - finora previsti dalla giurisprudenza federale per accordare la domandata sospensione, perché la ricorrente è sempre stata rappresentata da un legale e perché i debiti accumulati sono anteriori all'incidente. È vero che il Tribunale federale si è chiesto in una sentenza più recente (DTF 105 III 101 consid. 4 pag. 106) se la sua giurisprudenza non sia troppo rigorosa, e ha ipotizzato che potrebbero esistere situazioni in cui una sospensione permetta al debitore di ristabilire la sua situazione finanziaria, mentre la continuazione della procedura esecutiva lo condurrebbe alla rovina. Tuttavia, nemmeno la ricorrente sostiene che ciò sarebbe in concreto il caso, motivo per cui non è possibile rimproverare all'autorità di vigilanza una violazione dell'art. 61 LEF
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20 cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alle controparti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 30 ottobre 2006 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: