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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.40/2005 /biz 
 
Sentenza del 28 giugno 2005 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni, 
 
contro 
 
banca X.________SA, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Carlo Postizzi, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (azione di rendiconto; diritto d'informazione di un erede), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
1° dicembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nel 2002 è deceduta a Madrid B.________, cittadina spagnola con ultimo domicilio in Spagna. Con testamento 3 febbraio 1993 ella aveva istituito sua unica erede la cugina A.________, la quale ha chiesto nel febbraio 2003 alla succursale di Lugano della banca X.________SA informazioni sui beni della defunta ivi depositati. La banca le ha risposto che nei dieci anni antecedenti al decesso non sono stati trovati conti intestati alla testatrice. 
B. 
Il 2 luglio 2003 A.________ ha spiccato un precetto civile ai sensi dell'art. 488a CPC ticinese, fondato sull'art. 400 cpv. 1 CO, con cui ha chiesto alla banca di rimetterle ogni e qualsiasi informazione relativa agli averi della defunta o a lei facenti capo. Il 14 luglio 2003 la precettata ha fatto opposizione. 
 
Con decisione 26 settembre 2003 il Pretore del distretto di Lugano ha parzialmente accolto il precetto esecutivo civile e ha ordinato alla banca X.________SA di indicare alla precettante entro il termine di 10 giorni l'esatto nominativo e indirizzo della fondazione di famiglia del Liechtenstein di cui la defunta era avente diritto economico, nonché la composizione del consiglio di fondazione, rispettivamente del protector (se vi è ed è conosciuto). 
C. 
Il 1° dicembre 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un appello presentato dalla banca X.________SA e ha riformato la sentenza pretorile nel senso che ha confermato l'opposizione interposta al precetto esecutivo del 2 luglio 2003. I giudici cantonali hanno reputato che il diritto d'informazione di eredi non legittimari nei confronti di una banca andava stabilito apprezzando le circostanze del singolo caso in applicazione del principio della proporzionalità. A mente della Corte cantonale, se il decuius non risulta essere titolare di un conto bancario, ma unicamente avente diritto economico di un'entità giuridica detentrice del conto, gli eredi non legittimari possono unicamente pretendere di essere informati su quei beni che possono entrare nella successione del decuius, e cioè - sempre secondo i giudici cantonali - quelli intestati ad un fiduciario di quest'ultimo o ad una società anonima di cui era azionista maggioritario. Non sussisterebbe invece un diritto d'informazione sui beni intestati ad istituti del diritto straniero, quali le fondazioni del Liechtenstein, anche quando il defunto ne fosse stato avente diritto economico. Per tale motivo la Corte cantonale ha ritenuto che a torto il Pretore aveva deciso diversamente, anche perché il giudice di prime cure non poteva ritenere che la fondazione fosse simulata ("Scheingeschäft") e costituisse una semplice entità di facciata. 
D. 
Con ricorso di diritto pubblico del 31 gennaio 2005 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza d'appello. La ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe apprezzato in modo arbitrario le prove agli atti, atteso che ella aveva prodotto uno scritto da cui risulterebbe che la fondazione era una mera struttura di apparenza. Ritiene altresì che l'autorità cantonale non avrebbe rispettato il principio della proporzionalità, ignorando la sua qualità di erede universale di tutti i diritti e di tutte le azioni della defunta. Inoltre, la decisione impugnata contraddirebbe sia una precedente sentenza in materia di diritti riconosciuti all'erede istituito che un altro giudizio in cui la Corte cantonale aveva equiparato le fondazioni del Liechtenstein ai beni intestati a un fiduciario o a una società anonima, di cui il decuius era azionista maggioritario. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
ll Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg., 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii). 
2. 
Con l'art. 488a cpv. 1 CPC ticinese, entrato in vigore il 1° aprile 2001, è stata introdotta la possibilità di proporre nelle forme del procedimento esecutivo le azioni riguardanti casi di fattispecie immediatamente accertabili, in particolare le azioni di rendiconto di cui agli art. 400 cpv. 1, 418k cpv. 1 e 550 cpv. 2 del CO. Il legislatore cantonale ha ritenuto che per fattispecie facilmente accertabili, quali potrebbero essere le azioni di rendiconto, la procedura ordinaria è troppo lunga e complessa e ha quindi voluto istituire una procedura più diretta e celere, simile a quella prevista dal § 222 n. 2 del CPC zurighese (Messaggio del 23 febbraio 1999 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la modifica parziale del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971). Al secondo capoverso l'art. 488a CPC ticinese recita che se la situazione di fatto non può essere sufficientemente chiarita, il giudice, in sede di procedura di opposizione, rinvia le parti alla procedura ordinaria. L'art. 493 CPC ticinese prevede poi che il precettato deve proporre la sua opposizione al pretore entro 10 giorni dall'intimazione del precetto e che la procedura è quella sommaria della Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC ticinese. 
2.1 L'azione di rendiconto viene decisa in una causa civile - e cioè in una procedura contraddittoria (art. 363 CPC ticinese) che tende alla regolamentazione definitiva di diritti civili esistenti fra le parti - di carattere pecuniario. È infatti pecuniaria la causa che porta su un diritto patrimoniale o strettamente legato al patrimonio: le informazioni richieste sono manifestamente suscettive di divenire il fondamento di una causa civile di natura pecuniaria ai sensi dell'art. 46 OG, quale ad esempio una petizione d'eredità (DTF 126 III 445 consid. 3b con rinvii). Sebbene il ricorso sia silente sul tema, il valore di lite pare in concreto ampiamente superare l'importo di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG, considerato che per costituire una fondazione di famiglia del Liechtenstein occorre devolverle beni con un valore di almeno fr. 30'000.-- (art. 122 cpv. 1 Personen- und Gesellschaftsrecht del Liechtenstein del 20 febbraio 1926; in seguito PRG) e che, per evitare che in presenza di motivi gravi i creditori ne chiedano lo scioglimento, il capitale della fondazione non deve scendere sotto tale importo (art. 122 cpv. 3 PRG). Giova inoltre ricordare che l'art. 488a CPC ticinese si riferisce a "fattispecie immediatamente accertabili", motivo per cui il giudice non si può accontentare della prova della verosimiglianza (cfr. DTF 126 III 445 consid. 3 pag. 447 con rinvio). 
 
Così stando le cose, la decisione impugnata sarebbe suscettiva di un ricorso per riforma se, giusta l'art. 48 OG, risulti essere finale. Per essere finale ai sensi dell'appena citata norma è necessario che la suprema Corte cantonale abbia statuito sul merito di una pretesa o si rifiuti di farlo per un motivo che impedisce che la medesima pretesa sia nuovamente fatta valere fra le parti (DTF 128 III 474 consid. 1a con rinvii) e che quindi la decisione cantonale acquisti autorità di cosa giudicata (DTF 120 II 352 consid. 1b). Tale questione è in linea di principio disciplinata dal diritto cantonale (DTF 119 II 89 consid. 2c) e la legge processuale ticinese non contiene alcuna norma che disciplina in modo esplicito se una decisione che respinge (o accoglie) un'istanza fondata sull'art. 488a CPC ticinese acquista autorità di cosa giudicata. 
2.2 Autorevole dottrina sostiene, riferendosi alla procedura sommaria ticinese, che la prassi reputa finale la decisione che accoglie la domanda, mentre nel caso in cui l'istanza sia stata respinta, la parte deve adire il giudice ordinario prima di poter ricorrere al Tribunale federale (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.1.5 ad art. 48 OG). A sostegno di tale affermazione il citato autore si limita tuttavia a menzionare due sentenze su ricorsi per riforma inoltrati contro pronunzie in cui il Tribunale d'appello ticinese aveva accolto l'azione. Con riferimento alla procedura sommaria ginevrina il Tribunale federale ha recentemente deciso che il giudizio, fondato sull'art. 324 cpv. 2 lett. b CPC ginevrino, che ordina un rendiconto nell'ambito di una successione può essere impugnato con un ricorso per riforma (DTF 126 III 445). La giurisprudenza federale ritiene invece suscettiva di un ricorso per riforma, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata accolta o respinta, una decisione pronunciata ai sensi del § 222 n. 2 del CPC zurighese (DTF 103 II 247 consid. 1a; 106 II 92 consid. 1a; 109 II 26 consid. 1), norma a cui il legislatore si è ispirato per istituire la via di cui all'art. 488a CPC ticinese (supra consid. 2). Ciò perché la legge processuale medesima prevede che una siffatta decisione acquista autorità di cosa giudicata (§ 212 CPC zurighese; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 2b a § 212 CPC zurighese). Si può ancora precisare che nei casi in cui la situazione giuridica non è chiara o qualora le circostanze fattuali non possano essere immediatamente provate, il giudice del § 222 n. 2 CPC zurighese non respinge l'istanza, ma emana un giudizio di irricevibilità; in questo caso all'attore rimane aperta la possibilità di adire la via ordinaria (§ 226 CPC zurighese) e il ricorso per riforma è escluso (sentenza 5C.21/1993 del 24 settembre 1993 consid. 1). 
2.3 In concreto, per i motivi di cui si dirà, non occorre decidere se la decisione impugnata, che respinge l'azione di rendiconto, acquisti autorità di cosa giudicata. Al momento è sufficiente rilevare che se così fosse, contro la sentenza ticinese sarebbe aperta la via del ricorso per riforma (supra consid. 2.1). Infatti nella fattispecie è pacifico che la - pretesa - relazione contrattuale fra la defunta e l'opponente era retta dal diritto svizzero, motivo per cui il diritto d'informazione di un erede nei confronti della banca è disciplinato dal diritto civile federale. Quest'ultimo punto è del resto stato implicitamente riconosciuto dalla ricorrente, che ha fondato la sua domanda di rendiconto sull'art. 400 cpv. 1 CO. Pertanto, se si volesse reputare finale nel senso dell'art. 48 OG la decisione impugnata, le censure concernenti il mancato rispetto del principio della proporzionalità e la pretesa contraddizione con precedenti sentenze cantonali si rivelerebbero in concreto irricevibili, perché attengono al diritto di informazione, e quindi all'applicazione del diritto federale, e avrebbero - vista l'assoluta sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG) - dovuto essere sollevate in un ricorso per riforma. 
2.4 Se invece si volesse ritenere che la decisione impugnata non beneficia dell'autorità di cosa giudicata e non sia quindi finale nel senso dell'art. 48 OG, le summenzionate censure sarebbero nondimeno irricevibili. Infatti, giusta l'art. 86 OG un ricorso di diritto pubblico è unicamente ammissibile contro decisioni cantonali di ultima istanza e presuppone quindi l'esaurimento del corso delle istanze cantonali. La giurisprudenza interpreta in modo estensivo la nozione di rimedio cantonale, includendovi non solo i rimedi di diritto ordinari e straordinari, ma anche - più in generale - tutti quelli, incluse le azioni giudiziarie (DTF 119 Ib 23 consid. 3a), che permettono all'interessato di ottenere la rimozione del pregiudizio giuridico asseverato e obbligano l'autorità adita a statuire (DTF 126 III 485 consid. 1a). Ne segue che qualora la ricorrente possa ancora far capo alla procedura ordinaria con una - nuova - azione di rendiconto, ella non avrebbe esaurito i rimedi di diritto cantonale. 
2.5 In conclusione, per quanto attiene al diritto di informazione della ricorrente il presente ricorso si rivela di primo acchito inammissibile. 
3. 
3.1 La ricorrente afferma altresì che la Corte cantonale avrebbe negletto la portata e il tenore di una lettera - che proverebbe che la fondazione in questione fosse una mera struttura di apparenza totalmente controllata dall'ereditanda - inviata dall'opponente alla defunta. I giudici cantonali sarebbero inoltre pure incorsi nell'arbitrio per non essersi accorti che tale lettera era stata commentata sia nel precetto esecutivo sia nella discussione relativa ai provvedimenti cautelari. 
3.2 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). 
 
Sebbene la sentenza impugnata rilevi che la ricorrente avrebbe evocato tardivamente il fatto che l'opponente aveva contattato la defunta, affinché questa le ritornasse un formulario in cui confermava di non essere cittadina degli Stati Uniti, i giudici cantonali hanno nondimeno valutato la lettera da cui emerge la predetta circostanza: la Corte cantonale ha infatti ritenuto che tale lettera non basta per riconoscere né che la banca continuasse a far capo alla defunta per ricevere istruzioni né che la fondazione costituisse una semplice entità di facciata. Per questo motivo la tardività riscontrata nel giudizio impugnato non ha in alcun modo recato pregiudizio alla ricorrente. Per il resto, occorre rilevare che la critica ricorsuale non soddisfa in alcun modo i summenzionati requisiti di motivazione. Non basta infatti citare da una lettera una frase menzionante che il conto della defunta era "sotto una fondazione" e che vi è qualche azione americana nel suo portafoglio per poter rimproverare all'autorità cantonale di aver misconosciuto, violando l'art. 9 Cost., che sia stata apportata la prova da cui risulterebbe che la fondazione di famiglia fosse una mera "struttura di facciata". 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 giugno 2005 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: