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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_334/2007 /biz 
 
Sentenza dell'11 ottobre 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Foglia, giudice supplente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Falsità in documenti (art. 251 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e mancato favoreggiamento (art. 305 e 
22 CP), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 24 maggio 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.a Il 15 ottobre 2003 A.________ si presentava al Ministero pubblico di Bellinzona. Esibendo una procura datata 15 giugno 2001 e altri documenti, rivendicava come proprio l'importo di € 382'990.-- sequestrato a B.________ al momento del suo arresto avvenuto l'8 luglio 2003 al valico autostradale di Chiasso-Brogeda con le imputazioni di riciclaggio di denaro, eventualmente di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla legge federale sugli stupefacenti. 
 
Al termine del suo interrogatorio, A.________ veniva arrestato con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa. Il 28 ottobre 2003, l'accusa veniva estesa anche all'infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla legge federale sugli stupefacenti. Per il magistrato inquirente, A.________ avrebbe allestito e utilizzato una falsa procura per favorire la posizione procedurale di B.________ e sbloccare il denaro sequestrato a quest'ultimo. 
A.b B.________ veniva condannato, il 25 febbraio 2004, a due anni di detenzione da espiare per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e all'espulsione dal territorio svizzero per sette anni; con medesima sentenza, veniva inoltre ordinata la confisca del denaro sequestrato l'8 luglio 2003, siccome provento di reato. 
A.c Con atto d'accusa del 20 dicembre 2004, il Procuratore pubblico poneva in stato d'accusa A.________ per riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti e favoreggiamento mancato, abbandonando le imputazioni di truffa e di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla legge federale sugli stupefacenti. 
B. 
Il 16 febbraio 2005, la Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio, sedente a Lugano, riconosceva A.________ autore colpevole di falsità in documenti per aver fatto uso di una falsa procura allo scopo di ingannare gli inquirenti addetti all'indagine in corso contro B.________ in relazione all'origine della somma di € 382'990.--. A.________ veniva inoltre riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro e mancato favoreggiamento per avere, contestualmente al procedimento penale avviato nei confronti di B.________, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine e quindi la confisca di € 382'990.-- nonché per aver tentato di sottrarre B.________ ad atti di perseguimento penale. In applicazione della pena, la Presidente della Corte delle assise correzionali condannava A.________ a 18 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. Infine, veniva ordinata la confisca della falsa procura del 15 giugno 2001 in tutte le sue varianti. 
C. 
Con sentenza del 24 maggio 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso per cassazione interposto dal condannato contro la decisione di prima istanza. La CCRP riteneva infondate le censure di violazione del principio accusatorio e del diritto di essere sentito. Venivano poi dichiarate inammissibili le critiche di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, sia quelle volte a contestare la negazione da parte della giudice di merito dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza tra A.________ e B.________ - che avrebbe, se accertata, giustificato la veracità della procura - sia quelle relative alla determinazione del movente che avrebbe indotto A.________ ad agire e sia, infine, quelle riguardanti la consapevolezza di A.________ dell'origine illecita del denaro sequestrato ad B.________. La CCRP respingeva inoltre le censure del ricorrente che lamentava la violazione degli art. 251, 305bis, 22 e 305 CP. 
D. 
A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui chiede l'annullamento, postulando altresì l'annullamento della sentenza del 16 febbraio 2005 della Presidente della Corte delle assise correzionali nonché il suo proscioglimento da ogni accusa. Egli lamenta la violazione dei suoi diritti costituzionali, segnatamente del diritto a un equo processo, della parità delle armi, della presunzione d'innocenza e del diritto di essere sentito. Si duole inoltre di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di un'errata applicazione del diritto federale. 
E. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 45 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF). 
1.3 Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il ricorrente deve motivare il suo gravame (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale procede alla disamina di tali censure solo ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate. In quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). 
1.4 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore può venir rettificato o completato unicamente se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF) ed è solo in questa stessa misura che può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1 prima parte LTF). Incombe alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo che la induce a ritenere compiute le condizioni di una delle eccezioni previste all'art. 105 cpv. 2 LTF; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF), altrimenti non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello esposto nella sentenza impugnata. 
 
2. 
Il ricorrente lamenta anzitutto la violazione del principio della presunzione d'innocenza, principio a suo dire leso dal sistema di ricorso dell'ordinamento procedurale penale ticinese, segnatamente dall'art. 288 CCP/TI, che limita la facoltà di ricorrere contro gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove ai soli casi di arbitrio. A mente dell'insorgente, la cognizione limitata all'arbitrio della CCRP impedirebbe una piena verifica delle ragioni di fatto alla base della sentenza di condanna e costituirebbe anche una limitazione eccessiva alla garanzia di un doppio grado di giurisdizione. 
2.1 Il principio "in dubio pro reo" è il corollario della presunzione d'innocenza garantita agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II e concerne sia la ripartizione dell'onere della prova che la valutazione delle prove in quanto tali. 
 
In ambito di valutazione delle prove il principio afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii). 
2.2 Il ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze legali di ammissibilità (v. consid. 1.3), né d'altronde si scorge, come un esame limitato all'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove possa ledere il principio in dubio pro reo. Ne consegue l'inammissibilità del gravame su questo punto. Le censure del ricorrente vanno piuttosto riferite alla garanzia del doppio grado di giurisdizione sancita dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07) e dall'art. 14 cpv. 5 del Patto ONU II (RS 0.103.2) per cui chiunque è dichiarato colpevole di un'infrazione penale ha diritto a sottoporre a un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o di condanna. 
2.3 In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le limitazioni del diritto di far esaminare la condanna da un'istanza superiore sono in linea di principio conformi all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU. Tali limitazioni devono però perseguire uno scopo legittimo e non violare la sostanza stessa di questo diritto (v. la decisione del 12 aprile 2001 della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Waridel contro Svizzera, pubblicata in GAAC 2001 n. 121 pag. 1303 e segg., consid. 6). Chiamata proprio a esprimersi sulla procedura penale ticinese, la Corte europea ha in particolare sottolineato come il fatto che il potere di cognizione delle due istanze superiori, compreso il Tribunale federale, sia limitato al controllo dell'arbitrio non può essere considerato come una violazione degli aspetti essenziali del diritto di ricorso. In precedenza anche il Tribunale federale aveva avuto occasione di pronunciarsi sulla legittimità della procedura di ricorso per cassazione prevista dal Codice di procedura penale ticinese, segnatamente sulla sua conformità all'art. 2 cpv. 1 Protocollo addizionale n. 7 CEDU e all'art. 14 cpv. 5 del Patto ONU II. Esso ha concluso che un procedimento, dinanzi al tribunale di seconda istanza, limitato al riesame completo delle questioni di diritto e al riesame dei fatti e delle prove solo sotto il profilo dell'arbitrio è ammissibile (v. DTF 124 I 92 consid. 2c). 
 
La procedura di ricorso dinanzi alla CCRP, dunque, rispetta le esigenze internazionali relative alla garanzia del doppio grado di giurisdizione. Su questo punto l'impugnativa va pertanto disattesa. 
3. 
Anche in questa sede, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 250 del codice di procedura penale ticinese (CPP/TI; RL 3.3.3.1). Durante il dibattimento, la Presidente della Corte delle assise correzionali ha notificato all'accusato un'altra imputazione rispetto a quelle dell'atto di accusa, ossia quella di riciclaggio di denaro semplice. A mente dell'insorgente, la Presidente sarebbe andata oltre le facoltà riconosciutele dall'art. 250 CPP/TI, perché il complesso di fatti alla base della nuova accusa di riciclaggio di denaro semplice è diverso da quello originariamente contemplato nell'atto di accusa di riciclaggio di denaro aggravato. Questa modifica avrebbe impedito al ricorrente di preparare una difesa adeguata. 
3.1 A questo proposito l'ultima autorità cantonale afferma che la corretta applicazione del principio accusatorio non prescrive una corrispondenza necessariamente letterale tra un atto (o un decreto) di accusa e l'oggetto del giudizio. Nella fattispecie le nuove imputazioni erano stabilite sulla base dei medesimi accadimenti accertati nel corso dell'istruzione. Per la CCRP, la Presidente della Corte delle assise correzionali non ha stravolto l'impianto accusatorio, ma ha semplicemente ridimensionato il ruolo dell'imputato, peraltro a beneficio dello stesso, relegandolo a comparsa nella fase finale dell'ampio disegno criminale intuito e perseguito dagli inquirenti che lo avevano invece accusato di essere il mandante di B.________ o comunque un membro di un'organizzazione criminale. L'impianto accusatorio non è dunque stato modificato, né le possibilità della difesa sono state limitate. 
3.2 L'art. 250 CPP/TI disciplina la procedura da seguire se nel dibattimento emergono nuovi fatti o si rende necessaria una nuova valutazione giuridica dei fatti. Questa disposizione prevede innanzitutto che se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa, l'accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione (cpv. 1). Se dai dibattimenti risulta, invece, che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell'atto di accusa, su istanza del Procuratore pubblico ed anche d'ufficio la Corte deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d'accusa (cpv. 2). Non si fa luogo al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se in pari tempo l'accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dall'imputazione più grave, rinuncia al rimando (cpv. 3). Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l'accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell'atto di accusa (cpv. 4). 
3.3 Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove rilevanti e ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa (v. adesso il Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, in FF 2006, pag. 1038). L'atto (rispettivamente il decreto) di accusa assolve dunque una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 e rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato all'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta. Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a). Il principio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Il contenuto del diritto di essere sentito è determinato in primo luogo dalle disposizioni cantonali di procedura, sindacabili da parte del Tribunale federale solamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio; in ogni caso l'autorità cantonale deve tuttavia osservare le garanzie minime dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., del quale il Tribunale federale verifica liberamente il rispetto (DTF 127 III 193 consid. 3 pag. 194; 126 I 19 consid. 2a pag. 22). 
3.4 La sentenza impugnata resiste alle critiche del ricorrente che, anche in questa sede, motiva al limite dell'ammissibile il suo gravame su questo punto. Ora, come già rilevato dalla CCRP, l'impianto accusatorio non è stato stravolto con l'integrazione decisa dalla Presidente della Corte delle assise correzionali, ella ha anzi meglio inquadrato il ruolo dell'imputato, meno grave di quello contenuto nell'atto d'accusa che lo designava come autore di macchinazioni criminali ben più ampie. La nuova imputazione, che ha tra l'altro migliorato la posizione dell'imputato, era fondata sul medesimo complesso di fatti esposto nell'atto d'accusa. Risulta poi che, per aver notificato la nuova imputazione all'accusato durante l'istruttoria dibattimentale, il diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato avendo egli potuto esprimersi al riguardo, ciò che d'altronde lo stesso ricorrente non contesta. Ne consegue che l'autorità cantonale non ha violato in maniera arbitraria l'art. 250 CPP/TI né mancato di osservare le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost. 
4. 
L'insorgente lamenta altresì la lesione dei diritti della difesa garantiti dall'art. 6 CEDU nonché dagli art. 9, 29 e 32 cpv. 2 Cost. La prima corte, con il successivo avallo della CCRP, avrebbe leso il diritto di essere sentito del ricorrente rifiutando di assumere le prove richieste dal ricorrente, segnatamente l'escussione di C.________, D.________ nonché di un dipendente della società olandese E.________. 
4.1 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove, segnatamente riguardo alla rinuncia a interrogare determinati testimoni, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3 e rinvii). Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla valutazione delle prove, coincide con la censura di arbitrio. 
4.2 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). 
4.3 La CCRP non ha ritenuto arbitrario il rifiuto da parte della Presidente della Corte delle assise correzionali di escutere le persone indicate dalla difesa. La mancata assunzione dei testi si giustificava, da un lato, perché nemmeno il ricorrente sapeva dove reperirli, dall'altro e soprattutto, perché erano già stati interrogati in sede predibattimentale e una loro nuova audizione non avrebbe apportato alcunché di rilevante dal profilo probatorio. In precedenza, il Procuratore pubblico aveva già respinto un'istanza di complemento d'inchiesta in questo senso presentata dall'imputato, decisione poi tutelata anche dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto. 
In questa sede, il ricorrente ripropone solamente e semplicemente le sue richieste di prova già formulate dinanzi alle autorità cantonali, senza tuttavia argomentare e dimostrare perché la CCRP avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione della prima giudice nel rifiutare l'assunzione dei testi indicati. Egli argomenta liberamente le sue critiche come se si trattasse di un appello, misconoscendo i limiti di questa Corte nel dirimere questioni attinenti a una valutazione anticipata delle prove. Ne segue l'inammissibilità del gravame su questo punto. 
5. 
Il ricorrente insorge poi contro l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, riproponendo le censure già sollevate dinanzi alla CCRP. Egli tuttavia non si avvede che le sue critiche si palesano inammissibili a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (v. art. 80 cpv. 1 LTF; FF 2001 3873). L'autorità cantonale ha infatti ritenuto inammissibili le medesime censure proposte con il ricorso per cassazione e non le ha quindi esaminate nel merito. L'insorgente avrebbe piuttosto dovuto dimostrare, conformemente agli art. 106 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LTF, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, nella fattispecie quelli previsti dall'art. 288 CPP/TI, e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (v. DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). In queste circostanze, il Tribunale federale non può entrare nel merito delle censure sollevate. 
6. 
Contestata nel gravame è poi l'applicabilità dell'art. 251 CP alla fattispecie. A mente del ricorrente, la procura datata 15 giugno 2001 non costituirebbe un documento dotato di quella forza probante accresciuta esatta dalla giurisprudenza per ammettere un falso ideologico, ma sarebbe semmai una semplice bugia scritta e, in quanto tale, non punibile sulla base dell'art. 251 CP
6.1 Si rende colpevole di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. 
Perché questa disposizione si applichi il documento dev'essere falso - "unechte Urkunde" - o menzognero - "unwahre Urkunde". Il documento è falso (falsità materiale) quando il suo vero estensore non corrisponde all'autore apparente, il documento trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà (DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). È invece menzognero (falsità ideologica) il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è maggiore di quella che si ripone sul fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede. In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 126 IV 65 consid. 2a). 
6.2 Nel concreto, la corte cantonale ha accertato che A.________ ha prodotto al Procuratore pubblico, allo scopo di ingannarlo e rivendicare come proprio il denaro sequestrato al momento dell'arresto di B.________, una procura confezionata dallo stesso ricorrente in modo da far credere che, sin dal 15 giugno 2001, B.________ era autorizzato a rappresentare la sua ditta e a disporre di somme di denaro. Per la CCRP, se la procura avesse prodotto gli effetti sperati, avrebbe avuto conseguenze giuridiche evidenti. Il documento in questione aveva lo scopo, infatti, di convincere gli inquirenti di una situazione giuridica contraria alla realtà, ossia che il denaro sequestrato ad B.________ era di proprietà del ricorrete. La presentazione della procura nel corso di un'inchiesta penale con l'intento di depistare gli inquirenti sull'origine e l'appartenenza del denaro sequestrato poteva pertanto essere considerata alla stregua di una deposizione testimoniale alla quale normalmente si presta grande credibilità. 
6.3 La giurisprudenza di questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che la distinzione tra falso ideologico e bugia scritta non può essere stabilita a priori, ma deve essere definita prendendo in considerazione le circostanze concrete del singolo caso (DTF 125 IV 17 consid. 2a/aa pag. 23 e rinvii). Nel concreto la falsa procura è stata prodotta e utilizzata allo scopo evidente di dare maggiore credibilità alle rivendicazioni dell'insorgente relative alla somma sequestrata ad B.________. Come giustamente già rilevato in sede cantonale, la credibilità del documento risulta anche dall'uso che ne viene fatto, in concreto la presentazione ad autorità nell'ambito di un procedimento penale in corso potendo essere considerata quale deposizione testimoniale a cui normalmente si presta grande attendibilità. Si fosse il ricorrente presentato al Procuratore pubblico semplicemente affermando di essere il proprietario del denaro sequestrato, la sua rivendicazione non sarebbe certamente risultata altrettanto credibile di quella invece rafforzata dall'esistenza di una procura, di per sé un atto di valenza giuridica indubbia, recante oltretutto una data apparentemente di molto antecedente a quella del momento in cui veniva esibita. In effetti, la portata giuridica della procura presentata dal ricorrente era, oltre che inequivocabile, di notevole rilevanza, volendo servire a dimostrare che il denaro trovato in possesso di B.________ aveva origine lecita, oltre che appartenenza certa. Di modo che, visto quel che precede, è dunque a giusto titolo che la corte cantonale ha ritenuto il ricorrente colpevole di falsità in documenti. 
7. 
L'insorgente imputa inoltre alla CCRP la violazione dell'art. 305bis CP. Sostiene che il fatto di dichiararsi legittimo proprietario di una somma di denaro, di cui non ha mai avuto la disponibilità di fatto e/o di diritto, non può costituire atto di riciclaggio. 
7.1 Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Fino a oggi, è stato riconosciuto atto di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d) e il loro cambio con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Anche fornire all'autorità informazioni contrarie alla verità, imprecise, incomplete o altrimenti idonee a indurre in errore circa la proprietà o l'origine di una somma di denaro può costituire atto di riciclaggio se compiuto a scopo vanificatorio (Mark Pieth, Commentario basilese, 2a ed., n. 40 ad art. 305bis CP). 
7.2 Per la CCRP, fornendo consapevolmente agli inquirenti a cui si è presentato false informazioni sull'origine dei fondi sequestrati ad B.________ e rivendicando la proprietà di quel denaro, A.________ ha compiuto atti suscettibili di vanificarne la confisca, realizzando così gli estremi del reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP. Inoltre egli sapeva o doveva comunque presumere che il denaro sequestrato costituiva il provento del traffico di droga. Che il denaro fosse già sequestrato e quindi che il ricorrente non ne avesse la disponibilità effettiva non ha avuto influenza alcuna sulla valutazione del comportamento imputatogli. 
7.3 Secondo gli accertamenti di fatto sfuggiti alle censure di arbitrio (v. consid. 5), il ricorrente ha rivendicato come proprio il denaro sequestrato ad B.________, fornendo agli inquirenti false informazioni al riguardo e pur sapendo, o dovendo perlomeno presumere, che quel denaro costituiva provento di reato. Pretendendo che i valori patrimoniali sequestrati fossero di lecita provenienza, egli ha indubbiamente commesso atti suscettibili di vanificarne la confisca, in quanto non è possibile pronunciare questa misura ove i valori patrimoniali non costituiscano il prodotto di un reato (v. art. 70 CP). Poco importa che egli non ne avesse la disponibilità di fatto o di diritto. Il comportamento punito all'art. 305bis CP, infatti, può consistere nel fornire false indicazioni suscettibili di vanificare la confisca di valori patrimoniali che l'autore non detiene più o non ha mai detenuto (Ursula Cassani, in: Commentaire du droit pénal suisse, Martin Schubarth [a cura di], vol. 9, Berna 1996, n. 42 ad art. 305bis CP). La censura si rivela pertanto infondata. 
8. 
In ultimo, il ricorrente rimprovera alla CCRP di averlo a torto riconosciuto colpevole di favoreggiamento. Egli ritiene che il suo comportamento non sarebbe stato idoneo a sottrarre anche solo temporaneamente B.________ al procedimento penale. In quanto indiziato, il ricorrente avrebbe favorito unicamente se stesso. 
8.1 Giusta l'art. 305 cpv. 1 CP, si rende colpevole di favoreggiamento chi sottrae una persona ad atti del procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste dal codice penale. L'infrazione presuppone che l'autore abbia almeno per qualche tempo sottratto la persona favoreggiata al perseguimento penale (DTF 117 IV 467 consid. 3). Commette favoreggiamento quindi anche chi, con il suo comportamento, ritarda l'arresto di una persona ricercata (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103 IV 98 consid. 1), fa sparire o nasconde delle prove, modifica la situazione o descrive in modo inveritiero i fatti, nasconde, trasporta in un altro luogo o sostiene finanziariamente la persona ricercata, l'aiuta a fuggire o l'alloggia oppure, ancora, sconta la pena al posto della persona favoreggiata (Ursula Cassani, op. cit., n. 15 ad art. 305 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 7-9 ad art. 305 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 28 ad art. 305 CP). Il comportamento punito all'art. 305 CP deve sempre avere quale scopo ed effetto la sottrazione della persona all'azione della giustizia penale, non è tuttavia sufficiente che il perseguimento penale o l'esecuzione della pena o della misura risulti semplicemente intralciata o disturbata (DTF 99 IV 266 consid. II/3). Qualora l'autore abbia adottato un comportamento punito all'art. 305 CP, senza che abbia sortito gli effetti sperati, ossia non riuscendo a sottrarre temporaneamente la persona favoreggiata all'azione della giustizia penale, egli commette un mancato favoreggiamento (Bernard Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 305 CP). 
8.2 In sede cantonale, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di mancato favoreggiamento. Pretendendo che il denaro sequestrato fosse di lecita provenienza e che B.________ lo trasportava su suo incarico, egli avrebbe infatti non solo commesso un atto di riciclaggio, ma nel contempo anche inteso scagionare lo stesso B.________ con l'obiettivo di provocarne il rilascio. 
8.3 Anche su questo punto la sentenza impugnata va tutelata. Infatti, se il ricorrente fosse riuscito nei suoi intenti, il corso del procedimento a carico di B.________ sarebbe stato pregiudicato se non addirittura bloccato. Pretendendo che il denaro sequestrato a quest'ultimo fosse di provenienza lecita al fine di ottenerne il dissequestro, egli forniva delle dichiarazioni che scagionavano lo stesso B.________ dall'imputazione di riciclaggio di denaro. Avesse raggiunto i suoi scopi, il ricorrente, oltre a ottenere il denaro sequestrato, sarebbe riuscito a sottrarre B.________ al procedimento penale aperto nei suoi confronti. Il suo comportamento adempie perciò gli estremi del reato di mancato favoreggiamento. A nulla giova l'obiezione dell'insorgente per cui, in quanto egli stesso indiziato, il suo agire debba tutt'al più essere qualificato di autofavoreggiamento non punibile. In realtà, indiziato A.________ lo è diventato solo in seguito, ossia solo dopo aver prodotto la falsa procura datata 15 giugno 2001 attestante il rapporto di rappresentanza tra lui e B.________ e l'origine lecita del denaro sequestrato, dunque solo dopo aver tentato di scagionare B.________. 
9. 
Dai considerandi che precedono risulta che il gravame è infondato e va quindi respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di polizia. 
Losanna, 11 ottobre 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Schneider Ortolano