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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_615/2012  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 settembre 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Molo, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.  
 
Oggetto 
procedimento penale, obbligo di deporre dell'operatore dei mezzi di comunicazione sociale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 7 luglio 2011 è stato rinvenuto al suo domicilio di Bellinzona il cadavere di B.________. Il sostituto magistrato dei minorenni ha aperto un procedimento penale contro un minore, figlio della moglie della vittima, accusato per titolo di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale. Nel corso dello stesso mese, il Procuratore pubblico (PP) ha avviato un procedimento penale nei confronti di alcuni maggiorenni, coinvolti a vario titolo nell'uccisione. Nel relativo ambito, il 9 maggio 2012 il PP ha sentito il giornalista A.________, in qualità di testimone, in relazione a un suo articolo apparso il 30 marzo 2012 su un quotidiano ticinese, che riferiva di un presunto piano di uccisione della vittima in un altro luogo e di un progetto di fuga da parte dell'accusato minorenne. Il magistrato inquirente intende conoscere il nominativo della fonte del giornalista. 
 
B.   
Nell'ambito dell'interrogatorio, il giornalista si è avvalso della facoltà di non deporre a tutela delle fonti. Trattandosi di un omicidio il PP ha insistito (art. 172 cpv. 2 lett. b CPP) e di fronte a un ulteriore rifiuto gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 1'000.--, aprendo nei suoi confronti un procedimento penale per violazione dell'art. 292 CP e disponendo l'obbligo, sotto comminatoria di questa norma, di serbare il segreto sull'interrogatorio e sul suo oggetto, allo scopo di evitare un contatto tra l'interessato e la fonte. 
 
C.   
Adita dal giornalista, con giudizio del 4 settembre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo per carenza di competenza per quanto attiene all'apertura di un procedimento per titolo di disobbedienza a decisioni dell'autorità: lo ha per contro parzialmente accolto annullando la multa disciplinare, accertando nondimeno l'obbligo del reclamante di deporre e di serbare il segreto sul suo interrogatorio. 
 
D.   
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di non essere obbligato a testimoniare sulle fonti delle sue informazioni; in via subordinata, di rinviare la causa per nuovo giudizio alla CRP. 
 
La CRP, rinunciando a presentare osservazioni, si rimette al giudizio del Tribunale federale, il PP chiede semplicemente di confermare la decisione impugnata, osservando che nel corso del dibattimento il minore ha dichiarato che la morte di B.________ è da attribuirsi a terze persone, al momento ancora sconosciute. La CRP ha rinunciato a esprimersi anche al riguardo. Il 4 marzo 2013 il ricorrente, rilevato che il minore ha ritirato il ricorso in appello, ammettendo di essere il solo colpevole, ha chiesto di poter replicare alle osservazioni del PP, non facendo in seguito uso di questa facoltà. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. La decisione impugnata, incidentale, ma che può causare un pregiudizio giuridico irreparabile al ricorrente (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 136 IV 145 consid. 1 inedito; cfr. DTF 132 I 181 consid. 1 inedito; Hans Vest/Salome Horber, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 10 ad art. 174), è stata resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF). Il ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente rileva che il 23 maggio 2012 è stata promossa l'accusa per istigazione in assassinio, subordinatamente in omicidio intenzionale, contro la vedova della vittima; il 6 giugno seguente contro un'altra persona per assassinio, in via subordinata omicidio intenzionale per avere in correità, subordinatamente in complicità con un minore, ucciso B.________; il 3 luglio 2012 è stata poi promossa l'accusa contro un'ulteriore persona per favoreggiamento nella stessa uccisione. Il processo dinanzi alla Corte delle Assise criminali è iniziato il 24 luglio 2012 e si è concluso il 3 agosto seguente, con l'assoluzione di due imputati su tre, quelli accusati di partecipazione in assassinio. Il ricorrente aggiunge che, nel corso del dibattimento, nei confronti di un maggiorenne implicato sarebbe stato pronunciato un decreto d'abbandono. Rileva che il processo contro determinati partecipanti è già stato celebrato, mentre quello contro il minorenne sarebbe imminente. Questi fatti non sono contestati né dal PP né dalla CRP. Il ricorrente ne deduce che parrebbe inverosimile che possano sussistere ancora aspetti dell'uccisione che necessitino di essere chiariti.  
 
2.2. Egli sostiene inoltre che la decisione impugnata non sarebbe motivata come imposto dagli art. 80 cpv. 2, 81 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 lett. b CPP, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), ritenuto che la Corte cantonale nemmeno avrebbe acquisito agli atti il verbale del dibattimento.  
 
3.  
 
3.1. La CRP ha ammesso la propria competenza a esaminare l'obbligo di deporre sulla base dell'art. 174 cpv. 2 CPP, secondo cui dopo l'intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci: al riguardo ha ricordato che qualora sia il PP a condurre gli interrogatori, egli è pure l'autorità competente a decidere in merito all'opponibilità della facoltà di non deporre, mentre nella procedura preliminare (art. 174 cpv. 1 lett. a CPP), dopo la promozione dell'accusa, tale competenza spetta al giudice (art. 174 cpv. 1 lett. b CPP), ricordato che con il deposito dell'atto di accusa la causa è pendente dinanzi al giudice del dibattimento e che, con questa pendenza, i poteri concernenti il procedimento passano a quest'ultimo (art. 328 cpv. 1 e 2 CPP). Il ricorrente sostiene che la competenza decisionale sarebbe passata al giudice di merito.  
 
3.2. Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta che il PP aveva già disposto la chiusura dell'istruzione e aveva comunicato la sua intenzione di promuovere l'accusa: il magistrato inquirente era pertanto ancora competente per decidere in merito all'opponibilità della facoltà di non deporre. Il ricorrente sottolinea nondimeno che il processo principale contro i partecipanti davanti alla Corte delle assise criminali è iniziato il 24 luglio 2012 e si è concluso il 3 agosto seguente, mentre quello contro il minorenne sarebbe imminente. Nelle osservazioni al reclamo, il PP adduceva che l'imminente chiusura dell'istruzione ai sensi dell'art. 318 CPP non significherebbe che dopo tale comunicazione non potrebbero essere raccolte altre prove e che del resto la procedura preliminare non era terminata per buona parte degli imputati maggiorenni.  
 
3.3. L'art. 318 CPP dispone che se il PP ritiene che l'istruzione sia completa, emana un decreto d'accusa o notifica alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento; nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie (cpv. 1). Questa norma, che concreta il principio accusatorio, impone al PP di comunicare alle parti le proprie intenzioni di merito non appena egli ritenga che l'istruzione sia completa ( JOHN NOSEDA, in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, 2010, n. 1 ad art. 318). L'istruzione da parte del PP è quindi completa quando egli ritenga d'aver riunito tutti gli elementi e attuato tutte le indagini necessarie per l'accertamento della verità. Spetta quindi al PP stabilire, in tutta indipendenza, quando lo stadio dell'istruzione sia giunto a termine. L'avviso alle parti della chiusura dell'istruzione persegue lo scopo di dare loro la possibilità di pronunciarsi sul suo esito e di permettere di presentare, se del caso, istanze probatorie. Certo, l'indicazione del PP di promuovere l'accusa o di abbandonare il procedimento non lo vincola nella sua decisione finale, ritenuto ch'egli può cambiare opinione in seguito all'eventuale assunzione delle ulteriori prove proposte dalle parti, dalle loro osservazioni o sulla base di una nuova valutazione dell'incarto: per non indurre in errore le parti, la comunicazione delle sue intenzioni dev'essere nondimeno fondata su un esame serio dell'incarto ( PIERRE CORNU, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 2, 5 e 7 ad art. 318).  
 
3.4. Se è vero che l'art. 318 CPP non impedisce al PP di assumere, se del caso, le ulteriori prove proposte dalle parti, è chiaro ch'egli può procedere alla chiusura dell'istruzione e alla relativa notifica alle parti soltanto qualora ritenga che a suo giudizio l'istruzione sia completa, ossia che per lui non vi siano altre prove rilevanti da assumere, quali in concreto quella di interrogare come testimone il ricorrente. In effetti, se il PP riteneva necessario procedere a detta audizione, poiché presumeva che il giornalista possedesse informazioni rilevanti su un ipotetico piano di uccisione della vittima, non si comprende perché intendesse, come poi ha fatto, chiudere l'istruzione prima di chiarire questo aspetto, anche tenuto conto del principio dell'unità della procedura (art. 29 CPP) e del fatto ch'egli deve trasmettere, con l'atto d'accusa, l'incarto completo (Martin Schubarth, in Commentaire romand CPP, n. 4 ad art. 327).  
 
3.5. Dopo la promozione dell'accusa (art. 324 CPP), avvenuta nella fattispecie poche settimane dopo l'interrogatorio litigioso, i poteri concernenti il procedimento passano al giudice (art. 328 CPP) e chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte al dibattimento (art. 331 CPP) e decide, tra l'altro, se assumere anticipatamente una prova che non è verosimilmente possibile assumere nel dibattimento (art. 332 CPP). Dalla ricezione dell'atto di accusa la causa è pendente davanti al tribunale giudicante e la direzione del procedimento viene se del caso trasferita al presidente dell'autorità collegiale. Il deposito dell'atto di accusa comporta quindi il mutamento della competenza decisionale, che viene attribuita al tribunale e implica la perdita della direzione procedurale precedentemente attribuita al pubblico ministero ( NOSEDA, loc. cit., n. 1 ad art. 329). L'esame dell'accusa secondo l'art. 329 CPP non si estende alla valutazione anticipata della solidità e concludenza del materiale probatorio, il legislatore avendo infatti escluso che il rinvio degli atti possa avvenire per completare le prove, ammettendolo solo per correggere quelle eventualmente assunte irregolarmente, analogamente a quanto previsto all'art. 339 cpv. 5 CCP, secondo cui nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove ( NOSEDA, loc. cit., n. 7 e 11 ad art. 329). Visto l'esito del gravame, la questione della competenza non dev'essere esaminata oltre.  
 
4.  
 
4.1. Dalla decisione impugnata si evince che secondo il PP l'interrogatorio del giornalista sarebbe stato necessario, poiché dal testo del suo articolo sarebbe risultato ch'egli era in possesso di informazioni, non ancora di dominio pubblico, rilevanti circa il piano di uccisione di B.________. In quel momento agli inquirenti non sarebbe infatti stato noto che il minore avesse intenzione di uccidere il patrigno nella casa di X.________, dove la vittima possedeva una casa di vacanza. Inoltre, per accertare il movente, sarebbe stato necessario comprendere la questione relativa alla sottoscrizione di una polizza vita da parte della vittima.  
 
Dal verbale di interrogatorio del 9 maggio 2012, ripreso nella sentenza impugnata, si evince che il ricorrente ha ricordato che le circostanze del delitto (luogo di ritrovamento del corpo, assunzione della responsabilità dell'uccisione da parte del minore e l'esistenza di una polizza assicurativa) erano di dominio pubblico già dal 2011. Avvalendosi del diritto di tutela della fonte delle sue informazioni, si è poi rifiutato di indicare chi gli ha riferito che l'autore del delitto avrebbe voluto fuggire in un altro Paese e che originariamente avrebbe voluto uccidere B.________ in un altro luogo. 
 
4.2. La CRP, dopo aver accertato che il PP non ha avvisato il ricorrente circa il rimedio dell'art. 174 cpv. 2 CPP, comportante l'effetto sospensivo per legge (art. 174 cpv. 3 CPP), violando in tal modo la procedura prevista da detta norma, ha nondimeno esaminato, in maniera generica come ancora si vedrà, la legittimità dell'obbligo di deporre imposto al ricorrente. Riguardo all'interesse a esaminarlo dopo la chiusura dell'istruzione e posteriormente alla conclusione del processo dinanzi alla Corte delle assise criminali, la CRP ha rilevato semplicemente ch'esso sussisteva ancora sempre, considerato che il procedimento nei confronti di alcuni imputati maggiorenni si trovava in appello, mentre quello contro altri era ancora aperto.  
 
4.3. La tesi è tutt'altro che evidente e in siffatte condizioni il quesito dell'interesse pratico e attuale alla disamina del contestato provvedimento si pone pure davanti al Tribunale federale. In effetti, per evidenti motivi di economia processuale, questo Tribunale esamina solo questioni concrete e non meramente teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3; 136 II 101 consid. 1.1) : esso rinuncia nondimeno all'esigenza di un tale interesse, quando l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro e le questioni litigiose, al cui chiarimento deve sussistere un interesse pubblico sufficientemente importante, potrebbero ripresentarsi e non potrebbero essere esaminate tempestivamente (cosiddetto interesse virtuale, DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 25; 137 IV 87 consid. 1). Viste le particolarità della fattispecie si giustifica nondimeno di esaminare il ricorso nel merito e di non ritenere, di primo acchito, ch'esso sia divenuto privo di oggetto.  
 
5.  
 
5.1. La CRP ha applicato l'eccezione alla tutela delle fonti prevista dall'art. 172 cpv. 2 lett. b cifra 1 CPP, secondo cui le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico sono tenute a deporre segnatamente se senza la loro testimonianza non è possibile far luce su determinati reati fra cui gli omicidi. Nell'articolo di giornale litigioso si indica che la polizza sulla vita, in favore della moglie, sarebbe stata firmata pochi giorni prima dell'uccisione, per cui si sarebbe in presenza di un movente economico "logico". Si adduceva inoltre l'esistenza di un "presunto" piano criminale secondo il quale il minorenne avrebbe dovuto uccidere il patrigno non al suo domicilio ubicato a pochi passi dal centro città, bensì a X.________, nascondendone poi il cadavere nei vicini boschi e simularne la scomparsa, per poi fuggire in un altro Paese. Durante il suo interrogatorio del 9 maggio 2012, pur rifiutandosi di rilevare la fonte, il ricorrente ha escluso che la stessa fosse una terza persona, intendendo una persona che non ha avuto un ruolo diretto o indiretto nella vicenda.  
 
5.2. Il ricorrente fa valere, a ragione come si vedrà, che dopo la celebrazione del processo di primo grado, una sua deposizione sarebbe ininfluente e di nessuna attualità.  
In effetti, al riguardo, la CRP si limita ad addurre in maniera del tutto generica e perentoria, senza tuttavia spiegarne il perché, che le richieste informazioni sarebbero ancora rilevanti per la conduzione dell'inchiesta. Al suo dire, i citati piani costituirebbero informazioni inedite e di sicura rilevanza. 
 
5.2.1. L'argomentazione non può essere seguita. Al momento in cui l'articolo giornalistico litigioso è stato pubblicato, l'autore del delitto era già stato arrestato e anche contro altre persone, coinvolte a vario titolo nei medesimi fatti, era stato promosso un procedimento penale. L'esistenza di una polizza sulla vita era notoria e la stessa poteva essere acquisita agli atti dall'autorità inquirente. L'accenno della CRP, secondo cui il nome della fonte sarebbe importante per approfondire l'accertamento dei fatti e l'eventuale coinvolgimento dei maggiorenni non è pertanto decisivo, come pure la tesi che non vi sarebbero altre vie percorribili per far luce su tali aspetti, poiché l'inchiesta svolta fino ad allora e la fase processuale relativa ad alcuni imputati non avrebbe permesso di chiarirli. In effetti, dalla sentenza impugnata nemmeno risulta se l'autore o le altre persone coinvolte siano o no state interrogate in relazione ai presunti piani di uccisione in un altro luogo e di fuga.  
 
La Corte cantonale, limitandosi a richiamare il principio della proporzionalità, non ha del tutto esaminato se esso è stato rispettato nel caso concreto, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 132 I 181 consid. 2.3 in fine con riferimento alla sentenza CEDU  Goodwin contro Gran Bretagna, Raccolta Corte EDU 1996-II pag. 483, cifra 28; DENISE SCHMOHL, Der Schutz des Redaktionsgeheimnisses in der Schweiz, 2013, pag. 65 segg.). In effetti, il catalogo delle eccezioni previste all'art. 172 cpv. 2 lett. b CPP, seppure da interpretare in maniera restrittiva (cfr. Rolf Jäger, Strafuntersuchung und Medien, 2010, n. 225 pag. 77), non implica che in presenza di uno dei reati ivi elencati il diritto di non deporre decada in ogni caso.  
 
5.2.2. Il segreto redazionale è garantito dall'art. 17 cpv. 3 Cost. e deriva pure dall'art. 10 n. 1 CEDU. L'art. 172 CPP corrisponde materialmente alla disciplina prevista dall'art. 28a CP e dal previgente art. 27bis CP (DTF 136 IV 145 consid. 3.1 e 3.2; messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, pag. 1109 ad art. 169). Nel caso di restrizioni al segreto redazionale, si deve procedere a un esame della proporzionalità del singolo caso (DTF 136 IV 145 consid. 3.1 in fine; DTF 132 I 181 consid. 2.3 in fine pag. 187 e rinvii).  
 
5.2.3. Nella fattispecie è manifesto che la deposizione litigiosa, dopo l'arresto dell'autore e in particolare la celebrazione del processo di primo grado (e nel frattempo notoriamente pure di appello), potrebbe fornire soltanto ragguagli di secondaria importanza sul reato in questione: ora, secondo la giurisprudenza, il semplice chiarimento indiretto del reato non è sufficiente sotto il profilo della proporzionalità (DTF 132 I 181 consid. 4.2 pag. 191).  
 
5.2.4. Questo principio impone che la deposizione sia necessaria: l'obbligo di deporre non sussiste infatti qualora e fintanto siano disponibili altri mezzi di prova idonei (DTF 132 I 181 consid. 4.2 pag. 191 e consid. 4.5 pag. 194 seg.). Ora, dalla sentenza impugnata non risulta che il minorenne incarcerato sia stato interrogato sui presunti piani di uccidere la vittima in un altro luogo e di fuggire in un altro Paese. Né la CRP ha chiesto l'edizione del verbale del dibattimento per accertare che queste questioni, come quella del movente, non siano già state chiarite nell'ambito del processo, terminato prima dell'emanazione della decisione impugnata, ciò che avrebbe potuto comportare la chiusura della procedura aperta dinanzi ad essa già per mancanza d'oggetto. In siffatte condizioni, si può concludere che anche senza la testimonianza litigiosa è stato possibile "far luce", come richiesto dall'art. 172 cpv. 2 lett. b CPP, sul reato in questione.  
 
5.2.5. Il citato principio esige inoltre che si proceda a una ponderazione dei contrapposti interessi, ritenuto che l'obbligo di deporre si giustifica soltanto qualora l'interesse pubblico al perseguimento penale prevalga su quello del giornalista a tenere segreta la sua fonte, ricordato che questo diritto, quale pilastro della libertà di stampa, riveste un'importanza rilevante (DTF 132 I 181 consid. 4.5).  
 
Secondo il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (diritto penale e procedurale dei mass media), sotto il profilo del previgente art. 27bis CP, per quanto qui interessa ripreso nella sostanza dall'art. 28a CP, la sola esistenza di un crimine grave non implica ancora l'obbligo assoluto di deporre, poiché non qualsiasi contributo che la testimonianza del giornalista potrebbe fornire all'agevolazione del perseguimento penale adempie le severe condizioni poste dalla norma. Sempre secondo quel messaggio, l'assoluto divieto statuito nella stessa di rifiutare la testimonianza entra in vigore soltanto se quest'ultima è "indispensabile" al chiarimento del crimine (FF 1996 IV 489 n. 212.433 in fine; DTF 132 I 181 consid. 4.2 pag. 191; FRANZ ZELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 37-39 ad art. 172; STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand CPP, n. 39 e n. 40 ad art. 172; SCHMOHL, op. cit., pag. 116 segg. e 181 segg.; critico ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 26-29 ad art. 172). 
 
5.2.6. Viste le particolarità del caso di specie, la testimonianza litigiosa non appare quindi più indispensabile per chiarire il crimine in questione. In effetti, rinunciando a presentare osservazioni al proposito anche in sede di replica, la Corte cantonale neppure ha tentato di dimostrare l'eventuale infondatezza della tesi ricorsuale secondo cui non sussistono più aspetti dell'uccisione che necessitino ancora di essere delucidati.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.  
 
6.2. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 4 settembre 2012 è annullata. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Lo Stato del Cantone Ticino ridonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 settembre 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri