Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.94/2003+6S.246/2003 /viz 
 
Sentenza del 16 ottobre 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Kolly e Karlen. 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, 
via Nassa 17, casella postale 3446, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
Corte di cassazione e di revisione penale, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano 
 
Oggetto 
6P.94/2003 
Valutazione arbitraria delle prove nella procedura penale, 
 
6S.246/2003 
Commisurazione della pena (ripetuta truffa per mestiere, ecc.), 
 
ricorso di diritto pubblico (6P.94/2003) e ricorso per cassazione (6S.246/2003) contro la sentenza del 
6 maggio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 30 luglio 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano dichiarava A.________ autrice colpevole di: 
 
- ripetuta truffa per mestiere in danno dei coniugi A.B.________ e B.B.________, cittadini tedeschi residenti a Ennepetal (Renania Settentrionale-Vestfalia), 
 
- in 39 occasioni commessa da sé sola per un importo di complessivi fr. 1'506'994.-- e DM 939'120.-- (dall'ottobre 1990 all'ottobre del 2000) e 
- in 13 occasioni commessa in correità con C.________ per un importo di complessivi DM 23'278'300.-- (nel corso del 2000); 
- lesioni gravi per avere, dal 1997, cagionato con dolo eventuale un'infermità mentale irreversibile, ovvero un danno grave e permanente alla salute di B.B.________, e 
- conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere, in correità con terzi, indotto con l'inganno, in qualità di acquirente, il notaio D.________ di Lugano ad attestare in un rogito di compravendita immobiliare del 24 marzo 2000 un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato (fr. 280'000.-- invece di fr. 385'000.--). 
 
Per questi fatti la Corte delle assise condannava A.________ ad una pena di nove anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto. Il correo C.________ - cui era riconosciuto uno stato di grave scemata responsabilità - veniva invece condannato a due anni di reclusione (computato anche nel suo caso il carcere preventivo sofferto), oltre a sette anni di espulsione dalla Svizzera. Entrambi gli imputati erano inoltre condannati a rifondere solidalmente a A.B.________ e B.B.________ complessivi fr. 18'762'591.30 con interessi a titolo di risarcimento danni. 
La Corte delle assise ordinava altresì la confisca di otto conti bancari e della particella n. xxx RFD di Cimo, intestata ad A.________, "deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali". Tali beni erano attribuiti ai coniugi B.________ in parziale risarcimento del danno. La Corte manteneva anche il sequestro conservativo - in garanzia del risarcimento assegnato alle parti lese - di ulteriori quattro conti bancari, così come delle particelle n. yyy e zzz RFD di Cimo, pure intestate ad A.________. Infine la Corte ordinava la confisca a favore dello Stato di strumenti medici e di documentazione sequestrati al domicilio di A.________. 
B. 
Il 6 maggio 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del cantone Ticino (CCRP) accoglieva parzialmente, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Corte delle assise criminali, riducendo la condanna inflitta in primo grado da nove a otto anni di reclusione, sempre dedotto il carcere preventivo sofferto. La CCRP disponeva inoltre che gli averi e i beni confiscati formanti oggetto dei dispositivi n. 6.1 a 6.9 della sentenza di primo grado dovranno essere assegnati - dedotto l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese processuali - ai coniugi B.________ in risarcimento del danno, non appena e nella misura in cui il dispositivo n. 5 della medesima sentenza sarà passato in giudicato. Per il resto il gravame di A.________ era respinto. 
C. 
Con tempestivi ricorso di diritto pubblico e per cassazione A.________ insorge ora dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CCRP, chiedendone l'annullamento e il rinvio all'ultima istanza cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
D. 
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni. Non sono invece state chieste osservazioni al Procuratore pubblico e alle parti lese. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1). 
1.2 Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio negli accertamenti dei fatti e nella valutazione delle prove, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP). 
I. Ricorso di diritto pubblico (6P.94/2003) 
2. 
Introdotto in tempo utile per violazione di diritti costituzionali (art. 9 Cost.) contro una decisione finale della suprema istanza del Cantone, il ricorso è ricevibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica. 
3. 
La ricorrente si duole di un arbitrario accertamento dei fatti e di un' altrettanta arbitraria valutazione delle prove da parte dei giudici cantonali di prima e seconda istanza, in primo luogo in relazione all'imputazione di aver causato a B.B.________ delle lesioni corporali gravi. Essa propone, sostanzialmente, i medesimi argomenti sollevati in sede cantonale, rimproverando alle due istanze cantonali di aver arbitrariamente ritenuto che il mancato adeguamento della cura medica prescritta dal dott. G.________ a B.B.________ per curare la sua ipertensione, costituisca la causa principale della sua demenza. Parimenti, le autorità giudiziarie cantonali avrebbero commesso un altro arbitrio laddove hanno attribuito alle dichiarazioni del perito giudiziario dott. I.________ valore di prova circa il nesso di causalità tra la pressione arteriosa troppo elevata della vittima e l'insorgere della sua grave forma di infermità mentale; tale nesso di causalità non sarebbe peraltro stato accertato da nessun referto medico. 
3.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice del merito, il cui operato è già stato esaminato, nei limiti delle facoltà che le competevano, dalla CCRP, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 II 10 consid. 3a; 122 I 61 consid. 3a). Per invalsa giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 128 I 177 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a; 126 I 168 consid. 3a; 124 II 166 consid. 2a). 
Quando, come in concreto, la cognizione con la quale ha giudicato l'ultima istanza cantonale è pari a quella di cui dispone il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo la decisione di tale istanza, ad eccezione di quella dell'autorità precedente, può essere oggetto del gravame (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Anche se la decisione dell'autorità cantonale inferiore non può essere impugnata formalmente, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità inferiore ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale, che fruiva di un potere d'esame limitato. Egli deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione dell'ultima istanza, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha, a torto, ammesso o negato l'arbitrio (DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 III 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1a/cc; 116 III 70 consid. 2b). 
3.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziale e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati; deve inoltre precisare in che cosa consiste l'asserita violazione. Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 III 279 consid. 1c; 126 III 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b). Quando l'ultima autorità cantonale dichiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve spiegare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b; 134 consid. 2). Censure relative al merito della vertenza sono invece inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione in sede cantonale comporta il mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; DTF 109 Ia 248 consid. 1). 
Va premesso che il ricorso in esame è poco rispettoso dei requisiti testé accennati, risultando in parte irricevibile. Esso costituisce più che altro una ridiscussione prolissa e appellatoria di tutte le prove, nella quale la versione dei fatti dell'interessata è opposta a quella ritenuta dalle autorità cantonali, senza tuttavia confrontarsi sempre in modo rigoroso con gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata. Di seguito saranno pertanto esaminate solo le censure che emergono dall'insieme della motivazione in modo ammissibile secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
4. 
4.1 La ricorrente sostiene in primo luogo che né le sentenze cantonali né la perizia giudiziaria a cui fanno riferimento hanno mai accertato la posologia prescritta alla vittima dal Dott. G.________ in occasione della visita del 1997, cosicché risulta del tutto arbitrario imputarle la mancata intensificazione della cura secondo i criteri di appropriatezza indicati dalla scienza medica. Arbitraria sarebbe pure la conclusione che la cura applicata dalla ricorrente fosse inefficace. 
Queste censure sono infondate e non meritano un abbondante disamina, bastando il rinvio alle pertinenti considerazioni già espresse in proposito dalla Corte cantonale (art. 36a OG). Basta qui ricordare che il perito giudiziario ha affermato senza equivoci che la cura inizialmente prescritta dal dott. G.________ era adeguata e di buona qualità, a patto però che l'evoluzione della pressione fosse costantemente controllata anche in seguito da persone competenti e la terapia adeguata alla circostanze: come da questi dichiarato al dibattimento (pag. 103 della sentenza della Corte delle assise), a prescindere dalla posologia inizialmente prescrita, B.B.________ avrebbe dovuto essere in ogni caso seguito da un medico in grado di valutarne le risultanze e capace di adeguare il dosaggio o magari anche cambiare medicamento. Ora, l'insorgente, pur conscia - secondo le vincolanti constatazioni delle autorità cantonali - dello stato di perenne e pericolosa alta pressione della vittima, non solo ha omesso di adeguare la cura indicata dal dott. G.________ al progressivo deterioramento dello stato di salute della vittima, ma l'ha pure modificata fin dall'inizio sostituendo l'aspirina con un farmaco di nessuna efficacia (se non addirittura controproducente) in caso di ipertensione quale il "Wobenzym" (v. perizia ad 7 e interrogatorio 27.12.2001 perito, pag. 7); a tale proposito non va inoltre dimenticato - ed è sicuramente questo il rimprovero più grave che le può essere mosso - che la ricorrente ha consapevolmente impedito alla vittima di accedere a delle vere cure mediche in grado di curare adeguatamente la sua patologia, mantenendola invece per anni nella convinzione di essere trattata da un medico competente e patentato. Quanto alla presunta efficacia di altri fattori quali la modifica dello stile di vita e dell'alimentazione, suggeriti alla vittima dall'insorgente, il perito è stato altrettanto categorico, affermando che visti gli elevati livelli di pressione arteriosa del soggetto l'unica terapia possibile ed efficace era quella medicamentosa, con medicamenti da prendere tutta la vita (v. interrogatorio perito pag. 6; v. pure interrogatorio 21.1.2002 dott. G.________, pag. 4 in basso, che conferma sostanzialmente la diagnosi del perito). 
4.2 L'insorgente ritiene poi arbitrario l'accertamento del nesso di causalità naturale tra la demenza della vittima e le cure inadeguate imputategli, con particolare riferimento alle conclusioni delle perizia giudiziaria del dott. I.________. 
4.2.1 Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale le censure ad essa relative possono essere esaminate nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico introdotto per violazione dell'art. 9 Cost. 
4.2.2 Su questo specifico punto, la CCRP non è di massima entrata nel merito delle censure sollevate, ritenendo che la ricorrente aveva avanzato delle considerazioni di natura appellatoria oppure non debitamente motivate (consid. 5, pag. 9, della sentenza impugnata). A prescindere dal fatto che l'omessa trattazione delle censure in sede cantonale ne comporta l'inammissibilità per mancato esaurimento delle istanze cantonali (consid. 3.2 supra), va rilevato che la Corte del merito ha ammesso l'esistenza del nesso di causalità naturale tra il comportamento dell'insorgente e la grave forma di demenza manifestatasi nella vittima B.B.________ non solo in base alle risultanze peritali ma anche sulla scorta delle dichiarazioni della moglie A.B.________ e della ricorrente stessa, la quale non ha negato di essere stata al corrente delle nefaste conseguenze di un'ipertensione arteriosa non adeguatamente trattata (v. sentenza della Corte delle assise, consid. 6.5, pag. 106). 
Trattandosi poi della valutazione della forza probatoria di una perizia, occorre preliminarmente ricordare che il giudice è di regola vincolato dalle conclusioni peritali, e può scostarsene solamente in presenza di motivi validi (DTF 118 Ia 144 consid. 1c; 101 IV 129 consid. 3a). In concreto le risultanze peritali sono chiare: un trattamento adeguato e costante della vittima con farmaci anti-ipertensivi classici e scientificamente provati avrebbe con molta probabilità evitato il suo grave deterioramento a livello psico-fisico, tanto più che altre possibili cause di demenza non sono state rinvenute (v. perizia, ad 5). Ciò è senz'altro sufficiente per considerare dato - ai sensi della giurisprudenza richiamata al considerando precedente - il nesso di causalità naturale tra il comportamento dell'imputata e la malattia riscontrata nella vittima. In simili evenienze, le autorità cantonali non sono pertanto trascese nell'arbitrio. 
5. 
La ricorrente lamenta in seguito una lunga serie di arbitri commessi dalle autorità cantonali anche riguardo ai reati di truffa di cui è accusata singolarmente o in correità con C.________. Premettendo un breve quanto parziale riassunto dei fatti, l'insorgente contesta le argomentazioni della Corte del merito, riprese dalla CCRP, secondo cui sarebbe stata a conoscenza sin dal mese di novembre del 1999 del fatto che C.________ non solo non aveva operato lui stesso la madre ammalata di cuore, ma che non era nemmeno un medico chirurgo. Essa obietta infatti che le argomentazioni esposte dalla CCRP nella sentenza impugnata non corrispondono ad accertamenti fattuali compiuti dai primi giudici, ma si basano su mere ipotesi formulate dallo stesso C.________ in sede di interrogatorio, sprovviste di qualsiasi supporto probatorio e persino illogiche. 
Anche su questo punto la CCRP non ha tuttavia esaminato compiutamente nel merito tutte le censure della ricorrente, ma si è limitata a rilevare, dopo aver ripercorso il ragionamento della Corte delle assise, che essa persisteva nel prospettare il suo personale punto di vista sui fatti, senza però dimostrare l'arbitrio dei primi giudici (v. sentenza impugnata, pag. 17 in alto). A prescindere dal fatto che l'insorgente ripropone in questa sede allegazioni già dichiarate inammissibili dall'ultima istanza cantonale, va rilevato che la Corte del merito, chiamata a stabilire se C.________ fosse credibile quando ha affermato che l'insorgente ha dedotto la sua falsa identità di medico già in occasione dell' operazione della madre (novembre 1999), ha risposto affermativamente al quesito sulla scorta di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, che teneva sì conto delle dichiarazioni (rimaste peraltro lineari e costanti in tutto il corso della lunga istruttoria) dello stesso C.________ ma anche di quanto affermato dalla madre dell'insorgente, affermazioni indirettamente suffragate anche dalle numerose, sempre diverse e persino contraddittorie versioni successivamente fornite dall'insorgente su questo specifico punto (v. pagg. 116-120 della sentenza di primo grado). Nell'ambito di questa valutazione globale la Corte delle assise poteva, senza incorrere nell'arbitrio, ritenere credibile C.________, ponendo quindi alla base del suo giudizio le dichiarazioni da lui rese, che facevano stato di una precoce conoscenza da parte della qui ricorrente delle sue false qualifiche professionali. A questo proposito il fatto che la versione dell'insorgente diverga da quella del correo non permette di considerare arbitrario l'accertamento della Corte del merito: determinante in quest'ambito è infatti il convincimento dei giudici riguardo alle dichiarazioni rese da un co-imputato, ritenute affidabili sulla base di un libero apprezzamento delle prove (DTF 117 Ia 401 consid. 1c; Hauser/ Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed. 1999, Basilea, pag. 215 n. 4 e segg.). Nella misura in cui l'insorgente critica - tacciandoli di arbitrari - gli accertamenti delle autorità cantonali su questo punto e invoca, senza tuttavia motivarla, una violazione del principio della presunzione di innocenza, le sue critiche sono votate all'insuccesso. 
5.1 La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di non avere considerato che, nell'ipotesi sopra indicata, essa non avrebbe certo pagato a C.________ l'elevato importo per l'operazione al cuore della madre (ca. DM 671'000.--), né versato, poco tempo dopo, altri DM 550'000.-- sul conto dei suoceri di C.________; anzi, scoperta la truffa del falso chirurgo, essa avrebbe potuto pretendere la restituzione di questi importi. Essa sostiene, più in generale, che sia la Corte delle assise che la CCRP avrebbero misconosciuto il ruolo centrale di C.________ in queste vicende, in netto contrasto con le emergenze processuali. 
In quest'ambito, la ricorrente si diffonde però in critiche in gran parte appellatorie, riproponendo censure che sono già state respinte da entrambe le istanze cantonali con motivazioni più che convincenti. Giova anzitutto osservare che l'importo di DM 671'779.-- che l'insorgente, direttamente o tramite la madre, ha versato sui conti della moglie di C.________ tra ottobre e dicembre 1999, più che a pagare l'operazione della madre (che C.________ nemmeno aveva effettuato), è servito a rimborsare i creditori di quest'ultimo; come accertato dalla Corte di merito (v. pag. 113 e 115 in basso), per sua stessa ammissione l'insorgente si era assunta il compito di risolvere i problemi finanziari del sedicente professore. Non è quindi ragionevolmente sostenibile che essa sia stata truffata da C.________ relativamente al pagamento per l'operazione al cuore della madre. 
Traendo spunto da elementi isolati dell'inchiesta, la ricorrente pretende inoltre di addossare a C.________ la responsabilità di aver ideato la truffa di DM 890'000.-- a danno dei coniugi B.________ per finanziare la produzione di medicinali speciali contro l'Alzheimer; le risultanze istruttorie nel loro insieme - e non da ultimo le deposizioni della vittima sig.ra B.________ - smentiscono però l'ipotesi che l'insorgente sia stata, per così dire, manipolata da C.________ in quest'occasione. Dalle indagini è invece emerso con evidenza il ruolo di regista di A.________ anche in questo episodio, e il suo consapevole e scaltro utilizzo delle doti truffaldine - e delle altisonanti qualifiche professio nali - di C.________ per sottrarre nuovo denaro alle due ignare vittime (v. consid. 9b e 18 della sentenza impugnata). La CCRP ha inoltre correttamente osservato che anche se si volesse supporre un coinvolgimento attivo di C.________ in veste di complice o correo nella truffa degli DM 890'000.-- riscossi ai coniugi B.________ (se non altro perché DM 550'000.-- sono poi finiti sul conto dei suoi suoceri), ciò non sarebbe di alcun giovamento all'insorgente giacché nel diritto penale ognuno risponde del proprio agire e delle proprie colpe. L'impugnativa è quindi, anche su questo punto, priva di fondamento e va disattesa. 
5.2 Infondati sono pure i rimproveri che la ricorrente muove all'accertamento dell'ammontare complessivo delle cosiddette truffe per i farmaci forniti ai coniugi B.________ tra il 1994 e il 1999. Gli importi indicati a pag. 91 della sentenza di primo grado - ripresi dalla CCRP - sono stati direttamente dedotti dall'atto di accusa, integralmente riprodotto nelle pagine iniziali della decisione della Corte delle assise, e segnatamente al punto 1.4.2 a pag. 7 (113'450.-- CHF) e ai punti 1.1-1.27 alle pagg. 18-21 (535'544.-- CHF e 46'120.-- DM; 535'544.-- + 113'450.-- = 648'994.-- CHF). Tutte queste voci sono state ritenute e integralmente confermate nel giudizio di condanna; risulta invece chiaramente dalla decisione di prima istanza che l'importo indicato al punto 1.4.3 dell'atto d'accusa (fr. 128'450.--) è stato stralciato su richiesta del Procuratore pubblico trattandosi di un doppione (v. pag. 21 in basso della sentenza della Corte delle assise), mentre l'imputata è stata assolta dal reato di truffa relativamente ai medicamenti procurati per il sig. L.________, oggetto del punto 1.4.1 dell'atto di accusa, per complessivi DM 118'000.-- (v. pag. 91 in basso). Non è quindi ravvisabile una mancanza di motivazione della sentenza impugnata in merito all'ammontare delle truffe per i farmaci venduti alle vittime. 
5.3 L'insorgente giudica infine arbitrario l'accertamento circa il ruolo di tesoriere che C.________ avrebbe avuto con riferimento al denaro ottenuto dai coniugi B.________ dal dicembre 1999 in poi. Essa misconosce però che anche su questo punto la CCRP ha dichiarato il suo ricorso irricevibile giacche immotivato (v. consid. 20, pag. 23 della sentenza impugnata); ora, in questa sede la ricorrente non spiega, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali per un esame nel merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b), per cui la sua censura non può essere trattata. 
6. 
Discende da quanto precede che il ricorso di diritto pubblico va respinto nella misura della sua ammissibilità. 
II. Ricorso per cassazione (6S.246/2003) 
7. 
Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza proposizione PP). Essa deve fondare il suo giudizio sui fatti quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente su quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui essi siano ripresi, per lo meno in modo implicito, nella decisione impugnata (art. 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 118 IV 122 consid. 1). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Inoltre, il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro le decisioni di ultima istanza cantonale (art. 268 PP). Le censure formulate contro gli argomenti sviluppati nella decisione di prima istanza saranno trattate solamente nella misura in cui la CCRP li riprende (DTF 106 IV 338 consid. 1). 
8. 
La ricorrente insorge contro la condanna per lesioni personali gravi, contestando l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. 
8.1 Giusta l'art. 122 CP chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita (cpv. 1), o intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità di lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso (cpv. 2), o intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3), è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni. Questa infrazione presuppone la riunione di tre elementi oggettivi: il comportamento pericoloso, le lesioni gravi e un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell'autore e le lesioni personali subite dalla vittima. 
8.2 La ricorrente sembra contestare innanzitutto l'esistenza di un comportamento pericoloso. 
La critica è infondata. Per la legge il comportamento pericoloso - che può consistere sia in un'azione che in un'omissione - è definito infatti unicamente dal suo risultato (DTF 124 IV 53 consid. 2 e riferimenti citati): in concreto la grave forma di demenza manifestatasi nella vittima, e la sua successiva morte, dimostrano pacificamente l'esistenza di un comportamento pericoloso. Analogamente, non può essere negata l'esistenza dell'elemento oggettivo della lesione grave: un'infermità mentale permanente e di tale gravità rientra senz'altro nella casistica della norma invocata (art. 122 cpv. 2 e 3). Poco importa al proposito il preesistente stato della vittima, atteso che anche il peggioramento di una situazione di salute già precedentemente compromessa può costituire una lesione grave ai sensi dell'art. 122 CP (Trechsel, Strafgesetzbuch Kurzkommentar, n. 5 prefazione art. 122 CP, pag. 447). 
8.3 L'insorgente osserva inoltre che, nella misura in cui la Corte cantonale ravvisa il comportamento delittuoso nel solo fatto di non aver adeguato la cura contro l'ipertensione al continuo peggioramento dello stato di salute del sig. B.________, le viene imputato un comportamento di omissione, il quale presuppone una posizione di garante che lei - nelle circostanze concrete - non poteva avere non essendo un vero medico. 
8.3.1 Poiché sia dato un reato omissivo improprio occorre che l'agente si trovi in una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire, vale a dire che occupi una posizione di garante (DTF 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5b). Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l'obbligo di protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possano minacciare tali beni (ad esempio quello della madre nei confronti del figlio), e l'obbligo di controllo, consistente ad impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (ad esempio quello di un detentore di animali selvatici o di un proprietario di una fabbrica di munizioni; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Zurigo 1998, pagg. 242 e segg.). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto o da una situazione di fatto (ad esempio la creazione di un pericolo; Graven, L'infraction pénale punissable, 2a ed., Berna 1995, p. 83). 
8.3.2 In concreto ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il reato sia consistito in un'azione o in un'omissione: le autorità cantonali hanno sì imputato alla ricorrente di non avere adeguato la cura alle condizioni della vittima, ma anche di avere modificato attivamente la cura prescritta dal dott. G.________, sostituendo l'aspirina con un farmaco di nessuna efficacia (consid. 4.1 supra). La questione può tuttavia rimanere indecisa, posto che la censura ricorsuale deve essere respinta per i motivi che seguono. 
8.3.3 Nella fattispecie la posizione di garante della ricorrente si fonda su un contratto di mandato ai sensi dell'art. 394 e segg. CO: quale medico di famiglia dei coniugi B.________ all'insorgente incombeva senz'altro l'obbligo di curare la salute dei pazienti nel miglior modo possibile (sull'argomento v. DTF 113 II 429); per le sue prestazioni medico-infermieristiche essa era d'altronde regolarmente retribuita con un assegno mensile di fr. 5'000.--. Poco importa che essa non fosse in realtà un vero medico e si sia spacciata per tale agli occhi delle vittime: chi assume una carica di responsabilità nella quale la sicurezza e l'incolumità altrui è messa in gioco deve far capo, se non dispone di una formazione sufficiente, ai consigli di una persona esperta oppure deve rinunciare a tale carica (DTF 106 IV 312 consid. 6c). La colpa può infatti consistere nell'avere assunto tale carica senza disporre di una formazione sufficiente e/o adeguata. In concreto la ricorrente, semplice naturopata (ossia specialista in medicina naturale), non solo ha preteso di esercitare le funzioni di medico generalista senza disporre delle conoscenze necessarie, ma si è pure rifiutata di far capo ai consigli di medici specialisti, pur constatando il continuo peggioramento dello stato di salute del proprio "paziente" e l'inefficacia delle proprie "cure". 
8.4 L'insorgente contesta pure l'esistenza del nesso di causalità adeguata tra il suo comportamento omissivo e l'insorgere della grave infermità mentale nella vittima. 
8.4.1 Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Nei casi di omissione, la questione della causalità adeguata si pone in termini particolari: vi è una relazione di causalità adeguata con il risultato se il compimento dell'atto omesso avrebbe potuto evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, la realizzazione di questo risultato (DTF 117 IV 130 consid. 2a). 
Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante che non potevano essere previsti. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'agente, che hanno contribuito a provocarlo (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 14-16 ad art. 111 CP, pagg. 25-26). 
8.4.2 Ora, a questo proposito è sufficiente rinviare (art. 36a cpv. 3 OG) alle pertinenti considerazioni contenute nella sentenza impugnata (v. decisione impugnata, consid. 8b, pagg. 12-13). In questa sede basta rilevare che le autorità cantonali, fondandosi sulla perizia in atti, hanno osservato che un'adeguata terapia farmacologica avrebbe con grande verosimiglianza evitato l'insorgere della sindrome demenziale nella vittima; esse sono pertanto giunte alla conclusione che il comportamento della ricorrente, che non solo ha omesso di adeguare la cura alla situazione della vittima ma ha pure modificato di propria iniziativa la terapia prescritta dal dott. G.________ (sentenza impugnata, pag. 13 in alto), ha favorito - se non provocato - il risultato in concreto realizzatosi. La CCRP ha inoltre rettamente osservato che dagli atti non emerge alcun elemento che lasci supporre che la vittima, con il suo comportamento, abbia interrotto il nesso di causalità adeguata: le circostanze invocate dalla ricorrente (età del soggetto; forte ipertensione pre-esistente; renitenza a modificare lo stile di vita; prescrizioni da parte di altri medici) non risultano infatti a tal punto eccezionali o imprevedibili da relegare in sott'ordine il comportamento dell'accusata, sia perché di sua conoscenza, sia perché ininfluenti. 
Le censure ricorsuali in merito all'assenza del nesso di causalità adeguata, o alla sua interruzione per cause concomitanti - peraltro in gran parte inammissibili poiché inerenti l'apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove eseguite dalle autorità cantonali - vanno pertanto respinte. 
8.5 Per ciò che concerne l'elemento soggettivo del reato, l'autorità cantonale ha escluso un dolo diretto, accertando però che la ricorrente ha agito nella forma del dolo eventuale. L'insorgente contesta tale conclusione; a suo dire i giudici cantonali hanno omesso di considerare che essa aveva attributo il degrado dello stato di salute del sig. B.________ ad una forma di Alzheimer o di Parkinson e non all'ipertensione. L'accertamento della consapevolezza dei rischi dell'ipertensione da parte della ricorrente sarebbe quindi errato, e il dolo eventuale andrebbe scartato per mancanza di coscienza e di volontà dell'agente. A sostegno della tesi dell'assenza di dolo, l'insorgente evidenzia inoltre la mancanza di un qualsiasi movente e le modalità della sua azione. 
8.5.1 Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a; 119 IV 1 consid. 5a; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 9, n. 53 e seg. con rinvii). Chi prende in considerazione l'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 CP. Non è necessario che l'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). 
Ciò che l'agente sapeva, voleva e ha preso in considerazione sono questioni di fatto che non possono, in linea di principio, essere riesaminate nel quadro di un ricorso per cassazione (art. 273 cpv. 1 lett. b; 277bis cpv. 1 PP). Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall'autorità cantonale, da cui quest'ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, il Tribunale federale può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato l'evento o il reato (DTF 121 IV 249 consid. 3a/aa e rinvii). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; 119 IV 1 consid. 5a). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine). 
8.5.2 La Corte delle assise ha ritenuto che la ricorrente non poteva ignorare che, nelle circostanze concrete, con il suo comportamento avrebbe potuto seriamente compromettere la salute della vittima; essa ne ha dedotto che la ricorrente ha preso in considerazione ed accettato il rischio, poi effettivamente realizzatosi, di causare seri danni cerebrali al sig. B.________. La Corte del merito ha fondato la propria decisione sull'alta probabilità, nota alla ricorrente, della realizzazione dell'evento dannoso e sulla grave violazione del dovere di diligenza da parte della medesima. A suo avviso, la ricorrente sapeva che l'ipertensione della vittima andava curata e che, se non adeguatamente curata, poteva causare seri danni; la ricorrente sapeva inoltre che la pressione arteriosa del sig. B.________ continuava ad essere elevata ed era consapevole del deterioramento del suo stato di salute, fin dal 1997, quando aveva notato l'insorgere dei primi sintomi di demenza (v. sentenza di primo grado, p. 111 in alto); secondo gli accertamenti della Corte delle assise, A.________ era inoltre consapevole che il vero problema della vittima era quello dell'ipertensione, nonostante parlasse genericamente di Alzheimer o di Parkinson, cercando peraltro di minimizzare le informazioni legate alla demenza senile (v. pag. 101 in basso). Infine, pur constatando nei fatti l'inefficacia della cura, l'accusata ha coscientemente sempre impedito alla vittima di avere accesso a vere cure mediche, né si è rivolta a specialisti per consiglio (v. pag. 108). 
La CCRP ha integralmente confermato gli argomenti della corte inferiore e negato una violazione del diritto federale; secondo i giudici cantonali un simile atteggiamento non può essere interpretato né valutato diversamente dal dolo eventuale. Anche l'ultima istanza cantonale ha accertato in modo sufficientemente chiaro che la ricorrente sapeva di poter causare gravi danni alla salute della vittima, e che ciononostante, ha accettato (implicitamente) che l'evento da lei considerato possibile si realizzasse (v. sentenza impugnata, consid. 8c a pag. 13). 
8.5.3 Tale conclusione non viola il diritto federale. La CCRP ha pertinentemente riassunto gli elementi di valutazione ritenuti dalla Corte delle assise (sentenza impugnata, pag. 10 in basso-11 in alto); da questi elementi esteriori ne ha correttamente dedotto che la ricorrente, con il suo comportamento attivo (modifica della cura prescritta dal dott. G.________) e passivo (mancato adeguamento del trattamento; mancata consultazione di altri medici) ha preso in considerazione ed accettato il rischio, poi effettivamente realizzatosi, di causare seri danni cerebrali al sig. B.________. Come evidenziato da entrambe le istanze cantonali, la ricorrente era perfettamente consapevole che un'eccessiva pressione arteriosa di lunga data era idonea, secondo l'andamento generale delle cose e l'esperienza, a provocare la patologia poi constatata nella vittima. Il fatto, invocato dall'insorgente, che non vi sia alcun elemento rivelatore di un suo desiderio di accelerare il degrado dello stato di salute della vittima e quindi che mancherebbe un movente, è irrilevante: perché sia dato il dolo eventuale non è infatti necessario che la ricorrente desiderasse o approvasse l'evento, ossia l'infermità della vittima, ma è bensì sufficiente ch'essa abbia considerato tale evento come la probabile conseguenza del suo agire e, nondimeno, l'abbia accettato nel caso, poi realmente verificatosi, che si realizzasse (DTF 121 IV 249 consid. 3c in fine). 
8.6 Da quanto esposto in precedenza discende che le censure sollevate dalla ricorrente, volte a negare qualsiasi responsabilità penale per il reato di lesioni gravi, e segnatamente la sussistenza del dolo eventuale, vanno respinte, e la decisione impugnata confermata su questo punto. 
9. 
Riguardo all'imputazione di truffa aggravata, la ricorrente contesta in primo luogo le conclusioni dei giudici cantonali sullo "stipendio" mensile di fr. 5'000.-- che ha percepito dai coniugi B.________ nel periodo 1990-2000. Essa sostiene che la sentenza impugnata ha respinto il suo ricorso senza procedere ad un'esplicita verifica degli elementi costitutivi del reato contestatogli, e segnatamente della sussistenza dell'indebito profitto e del danno pecuniario. La ricorrente rimprovera in particolare alle autorità cantonali di non avere accertato la vera natura degli accordi intervenuti tra le parti, che esulavano dalla mera fornitura di prestazioni di natura medica per abbracciare un più ampio compito di assistenza degli anziani coniugi. Non risulterebbe pertanto provato che essa abbia agito con scopo di indebito profitto, ossia che abbia voluto fornire delle prestazioni inferiori alle aspettative delle vittime. 
9.1 I giudici della CCRP hanno considerato che la truffa ravvisata dalla Corte delle assise non consiste nel fatto che la ricorrente abbia fornito prestazioni diverse da quelle richieste - peraltro di chiara natura medica, contrariamente a quanto asserito dall'interessata - bensì che abbia fornito prestazioni senza disporre delle conoscenze specifiche presunte dai pazienti (sentenza impugnata, pag. 17, consid. 12). 
Nella misura in cui tale conclusione si fonda sui vincolanti accertamenti della Corte del merito (v. pag. 61-63 della sentenza di primo grado) - che non possono essere ritenuti arbitrari - le contestazioni in questa sede della ricorrente risultano in gran parte irricevibili: le autorità cantonali hanno infatti già stabilito che questo "salario" mensile di fr. 5'000.-- rimunerava la ricorrente per le sue prestazioni di carattere medico e non per altri servizi; la proposta del versamento di questa retribuzione le venne d'altronde fatta dopo che essa aveva curato un braccio della sig.a B.________. Parimenti incontestabile è il fatto che essa abbia dispensato le proprie prestazioni in campo medico senza disporre delle necessarie qualifiche professionali, mantenendo nell'inganno i propri pazienti per un decennio. L'obiezione della ricorrente, che pretende che le vittime, multimilionarie e ben disposte verso le opere di beneficenza, sarebbero state in ogni caso disposte a versarle un tale importo per i servizi di vario genere che prestava loro, non può essere accolta, trattandosi di una mera asserzione di parte priva di sufficienti riscontri probatori. 
Giova comunque osservare che se anche parte di questo "salario" dovesse essere considerato come la giusta retribuzione di prestazioni non strettamente mediche fornite dalla ricorrente (tenere compagnia ai coniugi B.________; accompagnamento durante passeggiate; coordinamento delle visite del fisioterapista; acquisito di medicinali e esecuzione di commissioni varie), l'esito del giudizio non muterebbe in modo significativo; l'importo accertato dalla Corte del merito (fr. 600'000.-- su un periodo di dieci anni), messo in relazione al totale delle truffe perpetrate a danno delle vittime (oltre 20 milioni di franchi svizzeri), risulta infatti trascurabile, corrispondendo ad una percentuale del 2-3% del totale. 
9.2 La ricorrente contesta la sentenza impugnata anche con riferimento alla truffa per i medicamenti procurati alle vittime tra il 1994 e il 2000, ammontante, secondo gli accertamenti della autorità penali cantonali, a complessivi fr. 648'994.-- e DM 46'120.--. Essa sostiene che la CCRP, come in precedenza la Corte delle assise, avrebbe erroneamente accertato la sussistenza di elementi del reato quali il danno, lo scopo dell'indebito profitto e l'inganno astuto. 
9.2.1 Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 
Dal tenore della norma testé citata risulta che determinante per l'adempimento del reato è la sussistenza di un inganno astuto. Per determinare se vi sia astuzia, non va considerato in modo meramente oggettivo come avrebbe reagito alla truffa una terza persona mediamente accorta e esperta, ma va bensì esaminata concretamente la situazione della vittima, nella misura in cui l'agente la conosca e la sfrutti. Ciò vale, in particolare, qualora la vittima sia debole di mente, inesperta o disabile a causa dell'età o di una malattia (fisica o psichica) o si trovi in uno stato di dipendenza, di subordinazione o di bisogno (DTF 125 IV 128 consid. 3a; 120 IV 186 consid. 1a). La giurisprudenza del Tribunale federale ha ammesso l'esistenza di un'astuzia quando l'agente, allo scopo di ingannare un terzo, erige un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente (DTF 126 IV 171 consid. 2a; 122 IV 197 consid. 3d; 119 IV 28 consid. 3a). Una siffatta astuzia è stata altresì ammessa laddove l'agente fornisce semplicemente false indicazioni, il cui controllo non è possibile, lo è solo difficilmente o non è da aspettarsi ragionevolmente, così come quando egli impedisce alla persona ingannata di controllare la veridicità di tali indicazioni o prevede che essa rinuncerà, a dipendenza di una particolare relazione di fiducia, a tale controllo (DTF 126 IV 171 consid. 2a; 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb; 119 IV 28 consid. 3a con rinvii). 
9.2.2 Come rileva la ricorrente, l'autorità cantonale ha omesso di controllare l'entità dell'arricchimento indebito per ogni singola fornitura di medicinali e di verificare se ogni volta, con un minimo di precauzione, le vittime avrebbero potuto rendersi conto delle indicazioni inveritiere della ricorrente e del fatto che i medicinali non corrispondevano assolutamente alle caratteristiche promesse. A prima vista, tale mancanza sembrerebbe contrastare con il principio secondo cui la presenza degli elementi costitutivi del reato deve poter essere controllata concretamente in ogni singolo caso, anche laddove si tratti di truffe commesse in serie, ciò che, a sua volta, presuppone che i fatti alla base dell'imputazione siano esposti in modo sufficientemente chiaro e che gli elementi essenziali di ogni azione fraudolenta, incluso il rapporto intercorrente tra l'agente e la vittima, siano illustrati in modo tale da poter verificare se corrispondano alla maniera di procedere ammessa in generale o, invece, se, e in che misura, se ne distinguano (DTF 119 IV 284 consid. 5a). Nella fattispecie è quindi lecito chiedersi se la decisione impugnata contenga tutti gli accertamenti necessari per poter controllare l'applicazione del diritto federale (art. 277 PP). Sennonché, la giurisprudenza testé citata mal si adatta a situazioni caratterizzate, analogamente a quella in causa, da modalità operative sostanzialmente simili ma ripetute molte volte, che rendono inopportuno, siccome troppo dispendioso, l'esame di ogni singolo caso (v. sentenza 6S.188/1997 del 20 febbraio 1998, consid. 2a). 
Ne discende che, ancorché altre soluzioni siano possibili, la scelta di sanzionare un determinato comportamento generale non presta, contrariamente a quanto sostiene l'interessata, il fianco a critiche, purché nella descrizione del comportamento incriminato siano ravvisabili gli elementi caratteristici della truffa. Ora, in concreto l'autorità cantonale ha accertato, senza incorrere in arbitrio, che la ricorrente, promettendo dei farmaci miracolosi sintetizzati in laboratori di ricerca avanzati, ha invece sempre fornito alle vittime dei preparati o dei medicinali generici, di scarsa o nulla efficacia se non addirittura pericolosi (v. sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19), senza peraltro mai presentare una sola ricevuta per i notevoli importi richiesti. Essa ha pure accertato che l'indebito profitto tratto dalla ricorrente, seppur non corrispondente per intero al danno patrimoniale patito dalle vittime, è comunque in relazione casuale diretta con quest'ultimo e si riconduce alle medesime decisioni, come richiesto dalla giurisprudenza (DTF 122 II 422 consid. 3b/bb). Contestualmente alla ricostruzione della vicenda sotto il profilo delle azioni della ricorrente, la Corte cantonale ha quindi a ragione ammesso la sussistenza di un inganno. Quest'ultimo, d'altronde, poteva senz'altro essere considerato astuto, siccome fondato su un tessuto di menzogne particolarmente fitto e sul fatto, pure accertato, che l'insorgente ha impedito in tutti i modi alle vittime - approfittando largamente della loro età, del loro stato di salute e della particolare relazione di fiducia di cui godeva - di controllare o semplicemente mettere in dubbio la veridicità delle sue indicazioni (v. consid. 9.2.1 supra). 
Ne consegue che l'ultima istanza cantonale non ha violato il diritto federale, considerando realizzati, nelle circostanze surriferite, i requisiti dell'indebito profitto e dell'astuzia propri dell'art. 146 cpv. 1 CP
10. 
La ricorrente postula in seguito una corretta applicazione dell'art. 63 CP. Partendo dal presupposto che, da un lato, deve essere prosciolta dal reato di lesioni personali gravi e che, dall'altro, anche i reati patrimoniali devono essere valutati in modo più benevolo tenuto conto di numerosi fattori (tralasciati dai giudici cantonali) quali la sua personalità altruista e filantropica, l'influenza negativa esercitata su di lei dal correo C.________, il mancato accertamento del danno patito dalle vittime nonché la loro ingente disponibilità finanziaria, essa chiede un adeguamento della pena irrogata in sede cantonale secondo i criteri fissati dall'art. 63 CP
10.1 Secondo l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpa del reo. Questa disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. La giurisprudenza ha tuttavia interpretato questa disposizione in DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 288 consid. 2a a cui si rinvia. In questa sede basta rilevare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 127 IV 101; 123 IV 150 consid. 2a; 122 IV 156 consid. 3b). Il giudice di merito deve motivare la pena pronunciata per permettere di controllare se egli non abbia ecceduto il proprio ampio potere di apprezzamento o se ne abbia abusato. Non gli incombe tuttavia di pronunciarsi su ogni censura particolareggiata sollevata dalle parti né di indicare in cifre o in percentuale l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena; egli può omettere di richiamare i fatti che, senza arbitrio, gli appaiono non accertati o di scarsa rilevanza (DTF 121 IV 49 consid. 2a/aa; 120 IV 136 consid. 3a e rinvii). Deve comunque esporre gli elementi da lui considerati decisivi - concernenti in particolare il reato e la personalità dell'agente - in maniera tale che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori determinanti, aggravanti e attenuanti, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. La sola enumerazione delle aggravanti e delle attenuanti non è di per sé sufficiente. 
10.2 Nella fattispecie, tenuto conto di quanto esposto ai considerandi precedenti, la ricorrente deve essere riconosciuta colpevole sia del reato di lesioni gravi, sia di quello di truffa per mestiere. La pena irrogata - otto anni di reclusione - non da adito a critica e si situa all'interno dell'ampio quadro legale previsto dai reati menzionati, tenuto conto del concorso tra gli stessi (art. 68 cpv. 1 CP). La CCRP, alle cui pertinenti considerazioni (sentenza impugnata, consid. 22, pagg. 23-28) si può senz'altro rinviare (art. 36a OG), ha esaminato e valutato correttamente gli elementi oggettivi e soggettivi determinanti ai fini di una giusta commisurazione della pena. In tal senso essa ha preso in considerazione anche tre attenuanti non debitamente valutate dalla prima Corte (attività caritatevole di A.________ a favore di un parroco e di anziani bisognosi del Malcantone; dolo eventuale nel reato di lesioni gravi), che hanno giustificato una riduzione di pena di un anno rispetto a quella inflitta in primo grado. Nel suo gravame la ricorrente non si avvale di alcun nuovo elemento suscettibile di giustificare una modifica della pena inflitta, che i giudici cantonali avrebbero tralasciato di prendere in considerazione oppure avrebbero considerato a torto. Formulando ipotesi non realizzate quale il proscioglimento dall'accusa di lesioni semplici o il ridimensionamento di quella di truffa, essa si limita a sviluppare argomenti a suo favore che incombe esclusivamente al giudice di merito di ponderare in modo sovrano e ripropone quanto già disatteso in proposito dalla CCRP. Le censure espresse dall'insorgente su questo punto sono quindi irricevibili. 
11. 
La ricorrente afferma di non opporsi alle confische dei beni assegnati alle parti civili elencati al punto 6 del dispositivo della sentenza di primo grado (e confermate dalla CCRP), se non per quanto concerne il punto 6.3., relativo al conto postale n. CCP ppp a lei intestato. Essa ritiene che il citato conto postale può essere oggetto di confisca solo limitatamente a fr. 25'000.--, poiché 100'000.-- dei fr. 125'000.-- accertati dalla Corte del merito quale provento di reato sono in realtà serviti per l'acquisito della particella n. xxx RFD di Cimo, già oggetto di confisca al punto 6.8. del dispositivo della sentenza di primo grado. 
11.1 L'argomentazione della ricorrente sembra di primo acchito fondata. In effetti, la Corte delle assise ha accertato che delle ingenti somme versate ad A.________ dai coniugi B.________ destinate alle cosiddette opere di beneficenza nel Malcantone (in totale fr. 1'200'000.-- per il decennio 1990-2000; v. sentenza di primo grado, pagg. 63 in basso), solo fr. 125'000.-- possono ritenersi provento di reato, poiché per questo importo è stato provato con certezza una destinazione diversa da quella voluta dalle vittime e quindi la volontà di indebito arricchimento della ricorrente (v. sentenza di primo grado, consid. 5.4.2, pag. 89). Deducendo da questo importo i fr. 100'000.-- utilizzati per l'acquisito della particella n. xxx RFD di Cimo, pure oggetto di confisca (v. punto 6.8. del dispositivo della sentenza di primo grado), si otterrebbe - come sostiene l'insorgente - un importo massimo soggetto a confisca di fr. 25'000.--. 
11.2 La ricorrente omette però di precisare che sul conto postale in oggetto sono pervenuti, oltre ai versamenti per le opere di beneficenza, anche gli accrediti dei coniugi B.________ inerenti il salario mensile di fr. 5'000.-- che essa ha percepito nel periodo 1990-2000 per le sue prestazioni mediche, che, come esposto in precedenza, sono da considerare provento di reato per un ammontare complessivo di ben fr. 600'000.-- (v. consid. 9 e 9.1 supra). A fronte di queste vincolanti constatazioni di fatto delle autorità cantonali (art. 273 cpv. 1 lett. b PP), non è dato di vedere perché la confisca si deve limitare a soli fr. 25'000.--; l'impugnativa è quindi, anche su questo punto, priva di fondamento e va disattesa. 
12. 
Da ultimo l'insorgente contesta il sequestro conservativo di beni a lei appartenenti (4 conti bancari e 2 fondi a Cimo) non provento di reato, oggetto del punto 7 del dispositivo della sentenza della Corte delle assise. A suo dire, le decisioni cantonali su questo punto sono carenti di qualsiasi motivazione, non menzionando nemmeno la base legale del sequestro conservativo; una simile misura non potrebbe d'altronde esser ordinata sulla base dell'art. 59 n. 2 CP, poiché mancherebbe il presupposto dell'accertamento di un risarcimento a favore dello Stato. Inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui la parte civile potesse beneficiare di un sequestro ai sensi della norma summenzionata - dovendosi presumere l'assegnazione a suo favore del credito compensatorio dello Stato -, la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata andrebbe ugualmente annullata poiché i giudici cantonali hanno omesso di verificare le altre condizioni poste dalla legge. 
Ora, la misura ordinata dalla Corte delle assise si basa indiscutibilmente (pur in assenza di un espresso richiamo) sull'art. 59 n. 2 cpv. 3 CP, per il quale, in vista dell'esecuzione di un risarcimento, il giudice può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato anche se non direttamente provento di reato. Questa disposizione costituisce la base legale per il sequestro conservativo di beni a garanzia delle pretese risarcitorie delle parti civili; tale misura ha effetto, dopo la crescita in giudicato della sentenza, sin quando non sarà possibile procedere alla realizzazione dei valori confiscati per le vie esecutive (Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, § 2/art. 59 CP n. 172-174; Trechsel, op. cit., n. 20 ad art. 59 CP). La decisione che introduce una misura provvisoria di confisca fondata sull'art. 59 n. 2 cpv. 3 prima frase CP non può tuttavia essere impugnata con un ricorso per cassazione davanti al Tribunale federale, avendo la giurisprudenza più volte confermato che in simili casi l'autorità cantonale non si pronuncia definitivamente - sul piano cantonale - su una questione di diritto federale e che pertanto i requisiti posti dall'art. 268 cpv. 1 PP non sono ossequiati (sentenza 6S.795/1999 del 1° dicembre 1999, consid. 4; v. anche DTF 123 IV 252 consid. 1 e riferimenti citati). 
La censura ricorsuale è quindi irricevibile in quest'ambito, dovendo semmai essere proposta con un ricorso di diritto pubblico (Niklaus Schmid, op. cit., § 2/art. 59 CP n. 175). 
13. 
Per tutto quanto precedentemente esposto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, appare infondato e va pertanto disatteso. 
III. Sulle spese 
14. 
Visto l'esito dei ricorsi, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG e 278 cpv. 1 PP). 
 
Per questi motivi, visti gli art. 36a OG e 275bis PP, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui sono ammissibili, il ricorso di diritto pubblico e il ricorso per cassazione sono respinti. 
2. 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 16 ottobre 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: