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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.365/2002 /bom 
 
Sentenza del 14 marzo 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Walter, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, 
convenuta e ricorrente, patrocinata dall'avv. Jean-Pierre Baggi, via Ferruccio Pelli 9, casella postale 3206, 
6901 Lugano, 
 
contro 
 
B.________, 6900 Lugano, 
attrice e opponente, patrocinata dalla avv. Emanuela Agustoni, via Zurigo 5, casella postale 2140, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
contratto d'appalto, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza del 16 ottobre 2002 della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con contratto d'appalto del 23 dicembre 1993 la A.________ (convenuta) ha affidato all'impresa costruzioni B.________ (attrice) le opere da impresario costruttore relative alla seconda tappa della ristrutturazione dell'albergo e alla realizzazione di un nuovo autosilo sotterraneo al mappale n. XXX RFD di Lugano. La mercede stabilita forfetariamente era di fr. 3'930'000.--, ritenuto che le opere a regia sarebbero state fatturate separatamente. 
 
Sei giorni dopo l'inizio dei lavori di istallazione del cantiere, con fax del 17 gennaio 1994 la committente ha comunicato all'impresa di ritenere nullo il contratto per dolo, e, in ogni caso, di considerarlo rescisso con effetto immediato. 
B. 
Con petizione del 7 marzo 1996 l'attrice ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'168'693.00 in applicazione dell'art. 377 CO; l'importo chiesto è poi stato ridotto a fr. 402'226.80 in sede di conclusioni. 
 
Il Pretore ha accolto la petizione per fr. 385'680.90 e respinto la domanda riconvenzionale di fr. 370'000.-- introdotta dalla convenuta. 
 
Adita dalla convenuta, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino ha parzialmente riformato il giudizio di prime cure, accogliendo la petizione limitatamente all'importo di fr. 380'365.75 oltre interessi al 7% a partire dal 30 giugno 1994. Di conseguenza, è stata tolta l'opposizione interposta al P.E. n. 411159 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano limitatamente all'importo di fr. 217'911.90 oltre interessi al 7% dal 30 giugno 1994 e quella al PE n. 411161 limitatamente all'importo di fr. 162'453.85 oltre interessi al 7% dal 30 giugno 1994. 
 
La Corte cantonale, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni esposte dal Pretore, ha ritenuto che la convenuta dovesse risarcire l'attrice da ogni danno patito in seguito alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 377 CO, respingendo al contempo le tesi della convenuta circa una nullità del contratto per dolo, a dipendenza di una incapacità dell'impresa appaltatrice di ossequiare i termini di consegna concordati e una sua volontà di operare una fatturazione delle opere a regia contraria con il principio della mercede a corpo. 
C. 
La convenuta ha impugnato la sentenza della II Camera civile del Tribunale d'appello del 16 ottobre 2002 con un ricorso per riforma al Tribunale federale. Chiede la reiezione della petizione e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con carico di spese e ripetibili alla parte attrice. 
 
Con risposta del 30 gennaio 2003 l'attrice postula la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità, protestando tasse, spese e ripetibili. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, segnatamente se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG), l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG); il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 OG) o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2; 115 II 484 consid. 2a). 
 
Nel proprio ricorso la convenuta critica spesso l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove operati in sede cantonale, senza tuttavia richiamare l'applicazione degli art. 63 o 64 OG. Ne segue l'irricevibilità delle censure con le quali gli accertamenti di fatto eseguiti sono criticati e di tutti gli argomenti che si fondano su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata (DTF 120 II 97 consid. 2b; 119 II 380 consid. 3b; 115 II 484 consid. 2a). Questo vale segnatamente per le valutazioni espresse sotto i titoli "Programma lavori" (v. cifra 3, pag. 8 del ricorso) e "Le dichiarazioni di E.________" (v. cifra 4, pag. 11 del ricorso). 
 
1.2 Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'atto di ricorso deve indicare quali sono le norme di diritto federale violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate. Non è tuttavia necessario ch'esse vengano esplicitamente menzionate; è sufficiente ch'esse possano venire determinate chiaramente sulla scorta del contenuto del ricorso per riforma. A ogni modo incombe al ricorrente l'onere di prendere posizione chiaramente sulle motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che lo inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale (DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii). Questa circostanza non è realizzata allorquando il ricorso contiene unicamente disquisizioni giuridiche astratte, prive di connessione manifesta o percettibile con i motivi alla base della decisione impugnata, ad esempio in caso di critiche del tutto generiche in merito alla procedura seguita dalla Corte cantonale o al modo in cui essa ha accertato i fatti considerati nel suo giudizio (DTF 121 III 397 consid. 2a). Nella misura in cui la convenuta non si attiene alle regole sopra descritte, il suo gravame risulta pertanto inammissibile. 
2. 
2.1 In sede cantonale la convenuta ha sostenuto che la circostanza che l'attrice ha allestito l'11 gennaio 1994 bollettini a regia per lo sgombero di vari attrezzi e mobili dalla casetta del sig. C.C.________ - mentre secondo il contratto tali spese dovevano far parte della mercede forfetaria - risulta particolarmente grave, oltre che sintomatico delle future intenzioni dell'impresa di perseguire una politica di fatturazione "aggressiva", volta a recuperare quanto perso con la pattuizione di una mercede a corpo tenuta relativamente bassa allo scopo di vedersi assegnati i lavori. La convenuta ritiene simile agire costitutivo del dolo. 
2.2 Chi avanza una pretesa di dolo ai sensi dell'art. 28 CO, deve provarne tutti i requisiti legali (Schwenzer, Commentario Basilese, 2a. ediz., n. 26 ad art. 28 CO). Del resto, la convenuta giustamente non sostiene che l'ultima istanza cantonale abbia erroneamente valutato a suo sfavore l'assenza di prove. 
2.3 Esaminando gli accordi tra le parti in causa, la Corte cantonale ha anzitutto stabilito che il contestato lavoro di sgombero della proprietà C.________ non doveva - in principio - essere fatturato separatamente alla convenuta quale opera a regia, ma era da ritenersi incluso nella mercede forfetaria. A mente dei giudici d'appello, secondo quanto stabilito nel capitolato con riferimento all'istallazione del cantiere e le circostanze concrete, era lecito supporre che l'intervento di sgombero della casetta dovesse rimanere a carico dell'attrice, non trattandosi, né di un affitto né di una pratica necessaria alla messa a disposizione del terreno privato, tanto più che in tal modo l'impresa risparmiava l'onere di dover installare una baracca di cantiere. La Corte cantonale ha tuttavia osservato che l'utilizzo di termini ambigui in alcune posizioni del capitolato d'appalto e altre circostanze di fatto (quale la convenzione stipulata tra la sig.ra C.D.________ e la convenuta) potevano indurre in buona fede l'attrice a credere che detto intervento sarebbe rimasto a carico della convenuta anche nel rapporto interno e non facesse parte della mercede a corpo; da ciò la fatturazione separata del lavoro, peraltro di un importo minimo. Le divergenti opinioni in merito al bollettino a regia emesso dall'attrice essendo da ricondurre ad un semplice problema di interpretazione contrattuale, la Corte cantonale ha per finire tutelato la decisione di prima istanza, che escludeva che l'allestimento di quel bollettino potesse costituire un motivo di invalidazione del contratto per dolo giusta l'art. 28 CO o ancora un motivo grave per recedere dal contratto. 
 
La convenuta ribadisce nel suo gravame che l'emissione del bollettino a regia proverebbe la mala fede dell'attrice e le sue intenzioni di stravolgere le modalità di fatturazione in contrasto con quanto pattuito nel contratto; tali censure sono tuttavia irricevibili in un ricorso per riforma, giacché rivolte contro la determinazione da parte dei giudici cantonali della reale volontà dell'attrice (DTF 118 II 365 consid. 1). Per il resto, la convenuta si diffonde in critiche appellatorie, segnatamente laddove rimprovera ai giudici cantonali di non aver correttamente valutato l'atteggiamento contraddittorio e contrario alla buona fede dell'attrice. Essa omette però di confrontarsi in modo pertinente e rigoroso con le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, per cui, su questo punto, il ricorso risulta irricevibile. 
3. 
3.1 
La convenuta ha sostenuto in sede cantonale che l'attrice aveva sottoscritto il contratto di appalto sottacendo alla controparte di non essere in grado di finire i lavori per il termine concordato. Sulla scorta delle emergenze processuali, la Corte cantonale ha tuttavia stabilito che non è affatto dimostrato che tale scadenza non potesse essere rispettata, procedendo se del caso a modifiche organizzative; né è provato che l'attrice, al momento della sottoscrizione del contratto, fosse consapevole dell'impossibilità di rispettare i termini di consegna dell'opera, rilevato anche che l'impresa si era impegnata a rifondere alla controparte importanti penalità per ogni eventuale ritardo nei lavori. Da ciò l'ultima istanza cantonale ha dedotto l'assenza sia di qualsiasi intenzione dolosa dell'attrice (art. 28 CO), sia di un valido motivo di rescissione del contratto ai sensi dell'art. 366 cpv. 1 CO, tanto più che il tempestivo inizio dei lavori di preparazione del cantiere è incontestato. Su questo punto l'appello della convenuta era inoltre già stato respinto per il fatto che, da un lato, prima di recedere dal contratto, essa aveva omesso di mettere in mora la controparte richiamandola ai propri doveri in merito ai termini di consegna e che, dall'altro, non vi erano i presupposti per poter fare astrazione dalla fissazione di un termine giusta l'art. 108 CO; nel ricorso per riforma la convenuta non ha peraltro più contestato queste argomentazioni. Non essendovi gravi motivi giustificanti la disdetta dal contratto, i giudici ticinesi hanno pure escluso che la convenuta potesse prevalersi dell'opinione dottrinale per la quale l'appaltatore il cui contratto è stato rescisso per motivi gravi a lui ascrivibili non potrebbe pretendere alcun indennizzo fondato sull'art. 377 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4a. ediz., Zurigo 1996, n. 572). 
L'insorgente afferma che con queste argomentazioni il Tribunale d'appello avrebbe gravemente violato il principio della buona fede, come pure gli art. 366 cpv. 1 CO, e, in via subordinata, gli art. 366 cpv. 2 CO e 377 CO. Criticando nuovamente l'atteggiamento ambiguo, contraddittorio e stravagante avuto dell'attrice nel contesto della conclusione del contratto d'appalto, la convenuta dimentica però che nell'ambito del ricorso per riforma il Tribunale federale è vincolato dagli accertamenti di fatto e dall'apprezzamento delle prove delle istanze cantonali. La censura, che si riferisce in ampia misura ai fatti ricordati, difetta della necessaria motivazione (v. consid. 1.2 supra) e risulta pertanto irricevibile. 
4. 
4.1 Per quel che attiene al calcolo del danno, ed in particolare della perdita di guadagno, la Corte cantonale ha considerato il fatto che l'attrice avrebbe presumibilmente dovuto sobbarcarsi un maggior costo per rispettare termini di consegna dell'opera pattuita, segnatamente quelli per l'istallazione di una seconda gru al fine di accelerare i lavori sul cantiere. I giudici ticinesi hanno però concluso che la convenuta non poteva prevalersi di questa circostanza, atteso che non è stata in grado di provare il maggior onere per l'attrice derivanti dall'istallazione di una seconda gru, notando che questa prova avrebbe invece potuto essere accertata con una semplice domanda all'indirizzo del perito giudiziario. Per tali ragioni la Corte cantonale ha escluso che il danno potesse essere valutato in via equitativa in base all'art. 42 cpv. 2 CO
4.2 La convenuta ritiene che la Corte cantonale abbia violato l'art. 42 cpv. 2 CO. Questa disposizione permette al giudice di merito, attribuendogli un esteso potere d'apprezzamento, di determinare il danno secondo il suo prudente giudizio qualora non possa essere provato il suo preciso importo. Dottrina e giurisprudenza hanno tuttavia precisato che l'applicazione diretta o analogica del menzionato disposto è lecita solo quando il danno risulti impossibile da provare - per la natura stessa della fattispecie - oppure quando la prova del danno non può essere ragionevolmente pretesa (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa; 122 III 219 consid. 3a e riferimenti); pur se introduce una facilitazione dell'onere probatorio a favore del danneggiato, l'art. 42 cpv. 2 CO non dispensa inoltre quest'ultimo dall'obbligo di fornire, nella misura del possibile, le prove necessarie per la determinazione del danno (DTF 122 III 219 consid. 3a). 
 
La Corte cantonale si è sostanzialmente attenuta ai principi sopra enunciati, laddove ha rilevato la mancanza di prove concrete apportate dalla convenuta a sostegno delle proprie tesi, in particolare per quanto attiene alla determinazione del danno tramite un'esplicita domanda in tal senso da porre al perito giudiziario. Al Tribunale d'appello non può quindi venir rimproverata una violazione del diritto federale per non aver applicato l'art. 42 cpv. 2 CO nel caso in esame. 
5. 
Respingendo le argomentazioni della convenuta, i giudici ticinesi hanno concluso, dopo un'attenta analisi delle risultanze istruttorie, che non vi è ragione di credere che l'accordo iniziale (a capitolato) di costruire un muro con "beton cellulare a zone" sia stato successivamente modificato dalle parti nel senso di procedere ad un'esecuzione con calcestruzzo "cellulare completo". La Corte cantonale ha aggiunto al proposito che nel codice procedurale ticinese non vi è nessuna norma che stabilisce la rilevanza probatoria di eventuali ammissioni rilasciate da una parte davanti al perito giudiziario. 
 
Su questo punto, la convenuta mette una volta ancora inammissibilmente in discussione l'apprezzamento delle prove operato dai giudici cantonali, misconoscendo pure che l'applicazione delle norme di procedura cantonale non può essere criticata nell'ambito di un ricorso per riforma (art. 43 OG). 
6. 
La Corte cantonale ha infine dichiarato irricevibile l'appello interposto dalla convenuta in merito alla sua domanda riconvenzionale (respinta dal Pretore) per il fatto che le sue critiche non erano state debitamente motivate, dato che si era sostanzialmente limitata a ricopiare l'allegato conclusionale. In concreto, il giudizio impugnato fa un evidente quanto implicito riferimento alle norme di procedura cantonale. Dal momento che la convenuta non censura la mancata applicazione da parte dell'ultima istanza cantonale del diritto federale, anche su questo punto il suo gravame deve essere dichiarato irricevibile (v. consid. 5 supra). Ad ogni modo, le censure esposte non adempirebbero i requisiti di motivazione richiesti dall'art. 55 cpv. 1 lett. c OG. 
7. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma risulta infondato e deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e sono pertanto poste a carico della convenuta. La stessa dovrà corrispondere alla parte attrice adeguate indennità per ripetibili, giacché rappresentata da un avvocato (art. 159 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà per ripetibili della sede federale fr. 10'000.-- alla parte attrice. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 marzo 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: