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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_621/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 marzo 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________SA, 
2. B.________SA, 
entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Rossi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________SA, 
2. D.________SA, 
entrambe patrocinate dall'avv. Laura Rossi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
arbitrato internazionale, 
 
ricorso contro il lodo finale emanato il 12 ottobre 2015 dal Tribunale arbitrale ad hoc. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 10 novembre 2010 il consorzio formato dalla società spagnola C.________SA e dalla società svizzera D.________SA ha concluso, quale imprenditore generale, un contratto di subappalto con le società svizzere A.________SA e B.________SA per lavori di metalcostruttore. Alla cifra XXIII del contratto le parti hanno previsto una clausola compromissoria, che prevede un Tribunale arbitrale con sede a Lugano. Il 2 settembre 2011 il predetto consorzio ha disdetto il subappalto con effetto immediato, senza riconoscere alcuna indennità alle controparti. 
 
B.   
La A.________SA e la B.________SA hanno quindi adito il Tribunale arbitrale, chiedendogli di condannare la C.________SA e la D.________SA a pagar loro fr. 307'200.--, quale compenso per le prestazioni compiute fino alla rescissione del contratto e fr. 982'600.-- a titolo di risarcimento danni. Con lodo del 12 ottobre 2015 il Collegio arbitrale ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato le convenute a versare alle attrici fr. 109'100.-- più IVA e interessi per i lavori eseguiti (cifra 1.1 del dispositivo) nonché fr. 263'327.-- (cifra 1.2 del dispositivo) oltre accessori a titolo di risarcimento danni. Gli arbitri hanno stabilito quest'ultimo importo riducendo del 40 % il danno (fr. 11'833.20 per il salario di un tecnico assunto in ragione del contratto di subappalto e fr. 427'045.-- per il mancato utile) da loro accertato, perché hanno ritenuto che le attrici avevano oggettivamente contribuito a creare le premesse per le quali è stato disdetto il contratto. Essi hanno posto le spese e gli onorari del lodo di complessivi fr. 110'000.-- a carico delle attrici in ragione del 70 % e a carico delle convenute in ragione del 30 % (cifra 3 del dispositivo). Il Tribunale arbitrale ha pure condannato le attrici a rifondere alle convenute fr. 21'000.-- a titolo di ripetibili parziali (cifra 4 del dispositivo). 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 12 novembre 2015 la A.________SA e la B.________SA postulano la riforma delle cifre 1.2, 3 e 4 del lodo nel senso che le convenute siano condannate a corrispondere loro fr. 438'878.--, oltre interessi, che le spese e gli onorari di fr. 110'000.-- siano posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e che le spese e le ripetibili siano compensate. In via subordinata postulano l'annullamento delle predette cifre del dispositivo e il rinvio dell'incarto al Tribunale arbitrale. Le ricorrenti affermano che, in ragione di quanto convenuto nella clausola compromissoria, alla procedura ricorsuale è applicabile il CPC. Sostengono poi che la riduzione del 40 % del danno accertato dagli arbitri violi in maniera manifesta gli art. 44 cpv. 1 e 377 CO e ritengono il lodo finanche arbitrario perché l'ammontare della riduzione non è stato motivato. 
Con risposta 22 gennaio 2016 la C.________SA e la D.________SA propongono la reiezione del ricorso, mentre il Tribunale arbitrale non si è espresso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La lite pertiene alla giurisdizione arbitrale internazionale, avendo una delle attrici la sede all'estero al momento della stipulazione del patto di arbitrato. Sede dell'arbitrato è Lugano. Come indicato dalle ricorrenti, nella clausola compromissoria le parti avevano però escluso l'applicabilità della LDIP e convenuto di applicare il CPC, facoltà loro concessa dall'art. 176 cpv. 2 LDIP. Per questo motivo il lodo impugnato è suscettivo di un ricorso in materia civile alle condizioni di cui agli art. 389-395 del CPC. 
 
2.  
Per il ricorso in materia civile contro un lodo, l'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso, l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore e l'art. 107 cpv. 2 per quanto questo consente al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito. 
Ne segue che la richiesta di riformare il lodo si rivela di primo acchito inammissibile. È per contro ricevibile la conclusione subordinata con cui le ricorrenti ne postulano l'annullamento con il rinvio dell'incarto al Tribunale arbitrale per nuova decisione. 
 
3.  
 
3.1. Il Collegio arbitrale ha escluso la possibilità di risolvere la lite in base all'art. 366 cpv. 1 CO, perché ha ritenuto che i documenti agli atti non permettono di accertare una situazione di mora delle attrici e ha applicato allo scioglimento del contratto l'art. 377 CO, norma che permette al committente " di recedere dal contratto tenendo indenne l'appaltatore del lavoro già fatto e d'ogni danno ". Ha quindi riconosciuto alle attrici un importo di fr. 109'100.-- per i lavori eseguiti e accertato un danno di fr. 438'878.--. Ha però ridotto tale somma del 40 %, in applicazione dei combinati art. 44 cpv. 1 e 99 cpv. 3 CO, a causa dei ripetuti comportamenti anticontrattuali con cui le attrici hanno oggettivamente contribuito a creare le premesse che hanno portato alla disdetta del contratto, quali l'impostazione di base carente, il non aver seguito le indicazioni del capitolato con riferimento ai profili dei manufatti complicando le operazioni di controllo e di approvazione dei piani del progettista, l'aver abbandonato di fatto il subappalto dopo l'approvazione dei disegni delle porte, il mancato allestimento dei piani d'officina per i manufatti concernenti la facciata est e la totale passività nella fase finale del periodo contrattuale.  
 
3.2. Le ricorrenti contestano la menzionata riduzione, riproducendo letteralmente una parte del consid. 4.1 della sentenza 4A_96/2014 del 2 settembre 2014 e affermando che i motivi invocati per la disdetta, ritenuti insufficienti dal Tribunale arbitrale per l'applicazione dell'art. 366 cpv. 1 CO, non potevano condurre ad un abbassamento dell'indennità prevista dall'art. 377 CO, perché tali circostanze, discusse singolarmente, atterrebbero esclusivamente alla cattiva esecuzione del contratto o ad azioni condivise e concordate tra le parti.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Un ricorso in materia civile diretto contro una decisione emanata in una procedura arbitrale retta dal CPC è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF. Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (CA), la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_978/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 3; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).  
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_355/2016 del 5 agosto 2016 consid. 2.1). 
 
3.3.2. In concreto, nella misura in cui viene impugnata la possibilità di ridurre l'indennità, il gravame disattende le appena menzionate esigenze di motivazione poste dalla LTF a un ricorso in materia civile diretto contro un lodo arbitrale. Infatti, dopo l'apodittica introduzione riassunta sopra al consid. 3.2, le ricorrenti danno senza giustificazione alcuna per acquisito, segnatamente nelle censure formulate contro i primi due rimproveri mossi dal Collegio arbitrale, che per poter giustificare una riduzione dell'indennità le violazioni contrattuali loro imputate devono avere un nesso di causalità con i motivi addotti per la disdetta. Neppure quando esternano, sempre riferendosi ai primi due comportamenti anticontrattuali constatati nella sentenza impugnata, la loro personale interpretazione sulla responsabilità di tali omissioni, le ricorrenti soddisfano le menzionate esigenze di motivazione.  
Occorre poi ricordare che dalla sentenza dello scrivente Tribunale, citata nel ricorso, emerge esplicitamente che un ritardo che avrebbe consentito una disdetta nel senso dell'art. 366 cpv. 1 CO non può giustificare una soppressione o riduzione dell'indennità di cui all'art. 377 CO. Nella fattispecie tuttavia il Collegio arbitrale ha escluso l'esistenza di una situazione di mora nel senso dell'art. 366 cpv. 1 CO. In queste circostanze nemmeno la semplice affermazione ricorsuale secondo cui l'abbandono del cantiere atterrebbe " alle tempistiche di consegna dell'opera e quindi con la mora delle ricorrenti " e " non può dunque giustificare alcuna riduzione dell'indennità ", costituisce una censura sufficientemente motivata. Pure quando si riferiscono al mancato allestimento dei piani d'officina o al loro atteggiamento alla fine del periodo contrattuale, sostenendo che il Tribunale arbitrale non ha ritenuto tali motivi idonei a giustificare una disdetta fondata sull'art. 366 cpv. 1 CO, le ricorrenti omettono di spiegare perché sarebbe addirittura arbitrario considerare tali comportamenti nell'ambito di una riduzione dell'indennità ex art. 377 CO
 
4.   
Le ricorrenti lamentano infine che l'entità della riduzione non è stata motivata, non essendovi nemmeno l'indicazione dell'incidenza dei diversi fattori. La critica va disattesa, ricordato che nell'ambito di un arbitrato non sussiste alcun obbligo di motivare il lodo (sentenza 4A_292/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 6.3, in RtiD 2014 II pag. 746). Non occorre infine dilungarsi sulle spese e le ripetibili della procedura arbitrale, perché esse sono unicamente state impugnate quale corollario alla contestazione della riduzione dell'indennità. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono messe solidalmente a carico delle ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste in solido a carico delle ricorrenti, che rifonderanno alle opponenti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale arbitrale ad hoc. 
 
 
Losanna, 28 marzo 2017 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti