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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.16/2004 /bom 
 
Sentenza del 2 giugno 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Kiss, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
Comune di A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Aurelio Facchi, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
patrocinato dagli avv.ti Alberto F. Forni e Mario Guglielmoni, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. (procedura civile, apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 4 dicembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La presente controversia trae origine dalla realizzazione del campo sportivo di A.________, avvenuta tra il 1986 e il 1988. 
 
All'esecuzione dell'opera, commissionata dal Comune di A.________, hanno partecipato varie persone, con funzioni diverse. In una prima fase l'ingegner C.________ ha studiato la configurazione geologica e geotecnica del terreno, mentre gli ingegneri B.________ e D.________ hanno curato la progettazione e la direzione lavori relativi alla sottostruttura del campo di calcio, la cui attuazione è stata affidata alla ditta E.________ S.A. In un secondo momento è intervenuto F.________, il quale si è occupato della sovrastruttura progettata dall'architetto G.________. 
 
Già durante l'esecuzione dei lavori, ma soprattutto dopo la loro fine, nell'autunno 1990, furono riscontrati evidenti difetti, in particolare cedimenti del terreno e dei pali d'illuminazione rispetto alla verticalità nonché ristagni d'acqua in caso di pioggia e quindi inzuppamento del tappeto erboso su ampie aree. 
B. 
Fallito ogni tentativo di accordo bonale, il 27 aprile 1993 il Comune di A.________ ha convenuto in causa l'ingegnere C.________, l'ingegner B.________ (unitamente all'ingegner D.________, poi dimesso dalla lite), F.________, l'architetto G.________ e la ditta E.________ S.A. onde ottenere il versamento della somma necessaria per il risanamento del campo sportivo, quantificata - in sede di conclusioni - in fr. 300'000.--. 
B.a Tutti i convenuti hanno avversato la pretesa del Comune sollevando fra l'altro numerose eccezioni di ordine e di merito che sono state (tutte) respinte dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, il 4 settembre 1995. 
 
Statuendo il 29 marzo 1996 la II Camera civile ha parzialmente riformato la pronunzia pretorile accogliendo l'eccezione di prescrizione fatta valere dall'ingegner B.________ e, di conseguenza, respingendo la petizione con riferimento ad ogni richiesta formulata nei suoi confronti. 
Il ricorso di diritto pubblico interposto dal Comune di A.________ contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile - siccome prematuro - il 26 giugno 1996. 
B.b La procedura contro gli altri convenuti è continuata ed è sfociata nella sentenza 22 novembre 2002, con la quale il Pretore ha integralmente respinto la petizione. 
 
L'appello presentato dal soccombente contro questo giudizio è stato respinto il 4 dicembre 2003. 
C. 
Il 23 gennaio 2004 il Comune di A.________ ha dunque nuovamente impugnato la sentenza emanata il 29 marzo 1996 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, per il tramite di quella del 4 dicembre 2003. 
 
Prevalendosi della violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'applicazione del diritto processuale cantonale, nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove nonché della violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), il ricorrente postula l'annullamento della citata pronunzia limitatamente ai punti V. e VI. del dispositivo. 
 
Nella risposta 22 marzo 2004 l'ingegner B.________ chiede l'integrale reiezione del gravame. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
In via preliminare l'opponente propone di dichiarare il ricorso privo d'oggetto e di stralciarlo dai ruoli. A sostegno della sua richiesta rammenta la giurisprudenza secondo la quale decisioni parziali possono essere impugnate solamente con la sentenza finale di merito (sull'impugnabilità delle decisioni parziali giusta l'art. 87 OG cfr. DTF 127 I 92 consid. 1c pag. 94 seg.). In concreto, secondo l'opponente, il ricorrente avrebbe disatteso questa giurisprudenza limitandosi - esplicitamente - a censurare la decisione parziale 29 marzo 1996, senza per contro muovere alcuna critica nei confronti di quella principale emanata il 4 dicembre 2003. 
 
Si tratta di un'argomentazione speciosa. Contrariamente a quanto addotto dall'opponente la giurisprudenza non condiziona l'impugnazione del giudizio parziale a quella del giudizio principale; essa stabilisce piuttosto il momento nel quale potranno essere fatti valere gli argomenti concernenti la decisione parziale. Fatti salvi i casi descritti dall'art. 87 cpv. 1 OG, si può sempre attendere l'emanazione della pronunzia finale per impugnare il giudizio parziale. Dichiarare il gravame del ricorrente inammissibile siccome privo di censure contro la sentenza del 4 dicembre 2003 - che per di più non lo concerne - equivarrebbe pertanto a negargli la possibilità di ottenere l'attesa verifica della costituzionalità della decisione emanata il 29 marzo 1996, ciò che configurerebbe un diniego di giustizia. 
2. 
Il ricorso di diritto pubblico verte principalmente sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, che la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto. 
2.1 Il ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi l'applicazione arbitraria dell'art. 321 lett. b CPC/TI, giusta il quale in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni. Egli rileva infatti come, dinanzi al Pretore, l'opponente avesse sollevato l'eccezione di prescrizione limitatamente alle prestazioni contrattuali d'appalto (allestimento dei piani). L'estensione dell'eccezione di prescrizione a tutta l'opera svolta sarebbe avvenuta solo in sede di appello, in contrasto con quanto prescritto dal citato disposto. Esaminando ciononostante tale novità la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio. 
2.1.1 Dato il tenore dell'argomentazione ricorsuale appare innanzitutto utile ricordare che nel procedimento civile ticinese il tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica. In altre parole, le parti forniscono il substrato fattuale della controversia, mentre spetta al giudice il compito di applicare il diritto (art. 78 e art. 87 CPC/TI; cfr. Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, § 10.V. pag. 116 segg.). 
 
In concreto, nella risposta 21 settembre 1993 l'opponente B.________ ha postulato l'integrale reiezione della petizione introdotta il 27 aprile precedente. A sostegno della sua domanda egli ha fra l'altro invocato l'"eccezione di prescrizione, almeno per quanto attiene alle prestazioni contrattuali di appalto (allestimento dei piani)." 
 
L'eccezione, sempre limitatamente alle prestazioni d'appalto, è stata ribadita anche in sede di duplica e all'udienza preliminare. 
 
Il ricorrente ha replicato rilevando che il contratto stipulato - pur comprendendo prestazioni per le quali erano applicabili le norme sul contratto d'appalto (allestimento dei piani) e altre prestazioni per le quali erano applicabili le norme sul mandato (direzione lavori) - era e rimaneva uno solo, ragione per cui il termine per la prescrizione aveva iniziato a decorrere solamente una volta adempiute tutte le obbligazioni ivi contemplate e non dopo ogni singola prestazione. 
 
L'argomentazione del ricorrente ha trovato eco nel decreto 4 settembre 1995. Pur senza dichiararlo esplicitamente, il giudice ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione non poteva essere limitata ad una parte delle prestazioni pattuite contrattualmente, bensì andava riferita all'intero accordo. Il Pretore ha infatti ben evidenziato sia la volontà delle parti di concludere un unico contratto per prestazioni di natura diversa sia il richiamo al regolamento 103 SIA ed. 1984, giusta il quale - analogamente a quanto previsto dall'art. 371 cpv. 2 CO - le pretese derivanti da difetti della costruzione si prescrivono nel termine di cinque anni, calcolati dal momento del collaudo dell'opera. Reputando di poter far coincidere il collaudo con il primo utilizzo del campo sportivo, avvenuto nel 1990, egli ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. 
2.1.2 Dagli atti di causa si evince dunque che - contrariamente a quanto asserito nell'impugnativa - la cosiddetta "estensione dell'eccezione di prescrizione" non va ricondotta al comportamento processuale dell'opponente in sede di appello ma è il risultato dell'applicazione del diritto federale da parte del giudice di primo grado. 
 
Il richiamo all'art. 321 lett. b CPC/TI risulta pertanto privo di ogni pertinenza. Dinanzi al Tribunale d'appello l'opponente ha infatti contestato la decisione pretorile concentrandosi in particolare sull'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, senza più distinguere le prestazioni tipiche del contratto d'appalto da quelle del contratto di mandato. Ciò non significa ch'egli ha esteso la propria eccezione, bensì che ha accettato la decisione del Pretore in merito alla portata dell'eccezione. Lo stesso vale per il ricorrente, che nelle osservazioni all'appello non ha criticato la pronunzia pretorile su questo punto. Per questo motivo la massima istanza ticinese non si è nemmeno più chinata sulla portata da attribuire all'eccezione sollevata limitatamente ad una parte delle prestazioni contrattuali. 
Il Tribunale d'appello ha per contro corretto il giudizio di primo grado in punto al momento determinante per l'inizio della decorrenza del termine, precisando come, in presenza di più persone legate al committente con contratti separati l'uno dall'altro, il termine di prescrizione per le loro prestazioni non decorra dalla consegna della totalità dell'opera stessa bensì dalla consegna di ogni singola parte (cfr. DTF 115 II 456 consid. 2 e 4). I giudici ticinesi hanno infine stabilito che in concreto il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere con la consegna dell'ultima prestazione promessa dall'ingegnere - vale a dire la direzione dei lavori di sottostruttura eseguiti dalla E.________ S.A. - che la Corte cantonale ha reputato avvenuta all'inizio del mese di ottobre 1987, subito dopo la verifica della liquidazione finale presentata da questa ditta. Donde l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. 
2.1.3 In conclusione, la censura concernente l'applicazione arbitraria dell'art. 321 lett. b CPC/TI si avvera manifestamente infondata. 
2.2 Ciò comporta la reiezione del gravame anche laddove viene asseverato che la limitazione dell'eccezione alle prestazioni contrattuali d'appalto sottintendeva l'ammissione che per l'attività di direzione dei lavori non v'era prescrizione e che la diversa decisione del Tribunale d'appello sarebbe il frutto di un errato e arbitrario apprezzamento della portata dell'ammissione dell'opponente. 
 
Come detto, infatti, il tema della limitazione dell'eccezione non è più stato riproposto dinanzi all'autorità d'appello. 
3. 
L'argomento appena esposto può forse venir messo in relazione con la dichiarazione di rinuncia a prevalersi dell'eccezione di prescrizione sottoscritta dall'opponente il 25 marzo 1993 (doc. QQ), che il ricorrente ha introdotto unitamente alle osservazioni all'appello e che la Corte cantonale ha rifiutato di acquisire agli atti in applicazione dell'art. 321 lett. b CPC/TI, giusta il quale la produzione di nuovi documenti in sede di appello è esclusa. La Corte ne ha pure negato l'acquisizione d'ufficio, lo scopo dell'art. 322 CPC/TI non essendo quello di supplire alle negligenze delle parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità stabilite dal codice di rito. 
 
Secondo il ricorrente la decisione dei giudici ticinesi a questo riguardo viola il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. nonché dagli art. 83 cpv. 1 e 84 CPC/TI (diritti della controparte e contraddittorio). A torto. 
In quanto basata sulla tesi, già disattesa, della presentazione da parte dell'opponente di una nuova eccezione in sede di appello, la censura non ha infatti nessuna possibilità di esito favorevole. Come spiegato nel considerando precedente, nella risposta alla petizione l'opponente ha espresso in maniera inequivocabile la volontà di ottenere la reiezione integrale della petizione, prevalendosi fra l'altro dell'eccezione di prescrizione. Dal canto suo, con la replica, il ricorrente ha chiesto di respingere l'eccezione rilevando che il termine di prescrizione iniziava a decorrere solamente una volta adempiute tutte le obbligazioni contemplate dal contratto e non dopo ogni singola prestazione. Ciò significa che negli allegati introduttivi il tema della lite è stato fissato chiaramente, sicché ciascuna parte doveva addurre i mezzi di prova di cui disponeva a quel momento (art. 78 cpv. 2 seconda frase CPC/TI). Posto che la rinuncia alla prescrizione porta la data del 25 marzo 1993, il ricorrente ne era in possesso già quando ha introdotto la petizione, il 27 aprile 1993, né egli ha mai sostenuto il contrario. In simili circostanze non v'è spazio per poter ammettere una violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto di richiedere l'assunzione di prove. Tale facoltà presuppone infatti che i mezzi di prova di cui è stata chiesta l'assunzione siano stati presentati nelle forme e nei modi prescritti dalla legge cantonale (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa con rinvii). Ciò che in concreto non è avvenuto. 
 
La decisione del Tribunale d'appello di rifiutare l'acquisizione di tale documento non configura pertanto una violazione del diritto di essere sentito e resiste alla critica di arbitrio. 
4. 
Da ultimo, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver arbitrariamente trascurato il fatto che, nell'allegato di appello, l'opponente ha pacificamente ammesso l'avvenuta rinuncia a prevalersi della prescrizione a far tempo dal 25 marzo 1993, nonostante la mancata produzione del relativo documento. 
 
Anche su questo punto il gravame è destinato all'insuccesso. Nell'appello l'opponente ha infatti semplicemente dichiarato di aver rinunciato alla prescrizione il 25 marzo 1993, riferendosi al documento OO, con il quale egli aveva effettivamente rinunciato a sollevare l'eccezione di prescrizione dal 25 marzo 1992 al 31 marzo 1993. Egli non si è per contro pronunciato sulla sottoscrizione del doc. QQ. 
 
Sia come sia, quand'anche si volesse ammettere che l'opponente si riferiva in realtà a tale scritto, egli non ha precisato la durata della rinuncia firmata il 25 marzo 1993. 
 
In queste circostanze la mancata considerazione delle sue affermazioni nel senso auspicato dal ricorrente non può essere ritenuta arbitraria. L'arbitrio non si realizza, infatti, già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile. Per poter ammettere l'arbitrio è necessario che la decisione impugnata appaia - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
5. 
Da tutto quanto esposto discende la reiezione integrale del gravame. 
 
Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Esse sono pertanto poste a carico del Comune ricorrente, intervenuto nel procedimento in qualità di parte, per tutelare i propri interessi pecuniari (cfr. art. 156 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà fr. 7'000.-- all'opponente per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 2 giugno 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: