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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_489/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 gennaio 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Hohl, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Alberto Alessandro Pasciuti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.  
 
Oggetto 
rogatorie di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con precetto esecutivo xxx dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (qui di seguito: UEF), A.________ ha escusso B.________ per l'importo di fr. 67'267.98 oltre a interessi. Il creditore procedente ha indicato X.________ (Cantone Ticino) quale domicilio dell'escusso. Con sentenza 18 ottobre 2012, cresciuta in giudicato, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso. In seguito alla domanda di proseguimento 8 novembre 2012, l'UEF ha emesso in data 13 novembre 2012 l'avviso di pignoramento. Il successivo 20 novembre 2012, l'escusso si è rivolto all'UEF comunicando di abitare e risiedere da più di vent'anni nel Canton Vaud, l'immobile di X.________ essendo di esclusiva proprietà della madre. Il 9 gennaio 2013, l'UEF ha convocato l'escusso per procedere al pignoramento e ha trasmesso agli Uffici di esecuzione di Losanna e Lugano una rogatoria per l'esecuzione del pignoramento presso gli uffici che il debitore ha in quei luoghi. In data 1° marzo 2013 ha avuto luogo il pignoramento presso l'abitazione di X.________ ed è stata inviata all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud) una rogatoria al fine di procedere al pignoramento presso l'abitazione di Y.________. 
 
B.   
Con ricorso 18 marzo 2013, B.________ si è rivolto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza chiedendo che tutte le rogatorie di pignoramento venissero annullate in considerazione del suo ventennale domicilio nel Canton Vaud. Con il giudizio 19 giugno 2013 qui impugnato, il Tribunale di appello ha accolto il gravame e dichiarato nulle tutte le rogatorie di pignoramento così come il pignoramento 1° marzo 2013 presso l'abitazione di X.________. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile datato 1° luglio 2013, A.________ (qui di seguito: ricorrente) insorge contro la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza chiedendone l'annullamento e la conferma della legittimità del pignoramento eseguito a X.________ e delle rogatorie di pignoramento, subordinatamente il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per nuova decisione. 
 
Né l'autorità precedente né B.________ (qui di seguito: opponente) sono stati invitati a determinarsi avanti al Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).  
 
Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono anche in questo contesto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
Giova rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio potere discrezionale - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
 
1.4. Secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Per contro, possono essere presentate nuove argomentazioni di diritto se queste sono ancorate allo stato di fatto accertato dall'istanza inferiore (DTF 136 V 362 consid. 4.1 con rinvii).  
 
2.  
 
2.1. In diritto, il Tribunale di appello ha ricordato che un precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è nullo bensì unicamente annullabile. In mancanza di un ricorso contro un tale atto esecutivo, questo permane valido. Per contro, un avviso di pignoramento oppure il pignoramento medesimo sono nulli, poiché violano prescrizioni del diritto esecutivo emanate nell'interesse di persone che non sono parte al procedimento. Il Tribunale di appello ha allora apprezzato le prove a disposizione al fine di determinare, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 23 CC, dove si trovi il domicilio dell'opponente, giungendo alla conclusione che esso si trova a Y.________ (Canton Vaud). Determinanti al fine della maturazione del convincimento della Corte cantonale sono stati, in definitiva, le decisioni di tassazione emesse nel Canton Vaud, il contratto di locazione per un appartamento di sei locali a Y.________, l'affiliazione alla cassa malattia C.________ SA di Y.________, infine il preponderante utilizzo della carta di credito nella regione vodese.  
 
2.2. Il ricorrente, dal canto suo, propone due linee di argomentazione: da un lato, ritiene che l'opponente abbia commesso un manifesto abuso di diritto (e pure una violazione del divieto d'arbitrio), tardando ad eccepire l'irregolarità del foro esecutivo. D'altro lato, considera che il Tribunale di appello abbia apprezzato in maniera arbitraria gli elementi fattuali necessari per stabilire il reale domicilio dell'opponente. Preliminarmente, in ogni caso, lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito, poiché il Tribunale di appello ha fondato la propria decisione su elementi di prova che erano stati trasmessi dall'opponente all'UEF, ma non a lui medesimo.  
 
3.   
Le basi legali della decisione impugnata, così come le ha esposte il Tribunale di appello, sono corrette: per costante giurisprudenza, non è nullo (ma solamente annullabile) il precetto esecutivo che emana da un Ufficio incompetente ratione loci (DTF 96 III 89 consid. 2 e 3; da ultimo sentenza 7B.271/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 2c con numerosi rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Nullo è per contro il pignoramento - ed anche l'avviso di pignoramento - emanante da un Ufficio incompetente (DTF 118 III 4 consid. 2a; 105 III 60 consid. 1 con rinvii; da ultimo sentenza 7B.64/2000 del 24 marzo 2000 consid. 1b con ulteriori rinvii). È pertanto a ragione che il ricorrente nulla obietta in proposito. Non vi è dunque motivo di soffermarsi ulteriormente su questo aspetto della vertenza. 
 
4.  
 
4.1. Prima di esaminare se, come pretende il ricorrente, il Tribunale di appello abbia arbitrariamente ritenuto che il domicilio dell'opponente si trovi nel Canton Vaud invece che in Ticino, va verificato se nell'esaminare i fatti l'autorità cantonale di vigilanza abbia leso il diritto di essere sentito del ricorrente, come questi pretende: il diritto di essere sentito è infatti una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) formale, la cui violazione implica in linea di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Tale censura deve pertanto essere esaminata in primo luogo (DTF 137 I 195 consid. 2.2 con rinvio; 124 I 49 consid. 1; da ultimo sentenza 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 consid. 2.2).  
 
4.2. Il ricorrente si lamenta di essere venuto a conoscenza dei documenti prodotti all'UEF dall'opponente a suffragio della tesi di un suo domicilio nel Canton Vaud unicamente alla lettura della decisione impugnata. A suo avviso il Tribunale di appello - al quale era stato trasmesso l'incarto dell'UEF - avrebbe dovuto trasmettergli detta documentazione ritenuta probante per la causa. L'omissione di procedere in tal senso costituirebbe pertanto una chiara violazione del principio costituzionale di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost.  
 
4.3. L'opinione del ricorrente non può essere condivisa. Emerge infatti dalla decisione impugnata che il qui ricorrente è stato invitato a formulare osservazioni al ricorso 18 marzo 2013 dell'opponente all'autorità cantonale di vigilanza. Nel ricorso l'opponente ribadiva di abitare e risiedere nel Canton Vaud, dove è regolarmente tassato, precisando esplicitamente che ciò emerge " dagli atti di causa ", fra i quali egli menziona espressamente un fax 26 febbraio 2013 allegato. Se il ricorrente avesse letto con la dovuta attenzione tale ricorso (al quale ha poi risposto con allegato 16 aprile 2013), avrebbe realizzato che agli atti si trovava documentazione che gli era sino a quel momento, forse, ignota: in tali circostanze, va ritenuto che egli aveva senz'altro la possibilità di formulare tempestiva domanda per ottenere la consultazione della documentazione in questione, e di esprimersi in proposito già avanti al Tribunale di appello. Se non lo ha fatto, non può ora pretendere l'annullamento della decisione impugnata. Il suo comportamento si scontra infatti con il principio della buona fede processuale, in virtù del quale la parte che constata un (asserito) vizio di procedura è tenuta a segnalarlo immediatamente, in un momento ove sia ancora possibile rimediarvi; essa non può attendere passivamente l'esito della causa, allo scopo di prevalersene - se del caso - successivamente dinanzi all'autorità di ricorso (DTF 119 II 386 consid. 1a con rinvio).  
 
4.4. La censura di violazione del diritto di essere sentito si appalesa pertanto infondata e va respinta.  
 
5.  
 
5.1. Nel merito, il ricorrente ritiene in primo luogo che l'opponente abbia commesso un manifesto abuso di diritto (e pure una violazione del divieto d'arbitrio), tardando ad eccepire l'irregolarità del foro esecutivo. Rammenta, in fatto, che l'opponente, dopo aver sollevato pretestuosa opposizione, aveva ritenuto opportuno disertare, senza alcun buon motivo, l'udienza di contraddittorio fissata in Pretura, privandosi in tal modo della possibilità di sollevare obiezioni circa la fondatezza e la legittimità della procedura esecutiva; obiezioni che non solleverà nemmeno alla ricezione della convocazione per procedere al pignoramento (9 gennaio 2013), bensì soltanto ben cinque mesi dopo la ricezione dell'avviso di pignoramento (13 novembre 2012), nel quadro del suo ricorso al Tribunale di appello. Considerata la formazione giuridica completa d'avvocato di cui gode l'opponente, il ricorrente ritiene inspiegabile che quest'ultimo non abbia eccepito la nullità se non in sede di ricorso, a meno che non si ammetta che egli abbia agito in tal modo in manifesta malafede, nel preciso disegno di far perdere tempo e denaro al creditore procedente. La fondatezza di quest'ultima ipotesi appare suffragata, sempre a detta del ricorrente, dalla ricca corrispondenza con la quale l'opponente ha promesso di pagare il dovuto, arrivando addirittura ad affermare di aver effettuato il relativo bonifico bancario.  
 
5.2. Il manifesto abuso di un proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Questa regola permette al giudice di correggere gli effetti della legge in determinati casi in cui l'esercizio di un diritto causerebbe una manifesta ingiustizia. Sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare se si sia in presenza di un abuso di diritto, traendo ispirazione dalle diverse categorie evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. L'aggettivo "manifesto" utilizzato nel testo di legge evidenzia tuttavia che l'abuso di diritto va ammesso restrittivamente. Casi tipici sono l'assenza di un qualsiasi interesse all'esercizio di un proprio diritto, l'utilizzo di un istituto giuridico in modo contrario al proprio scopo, una manifesta sproporzione degli interessi in gioco e un atteggiamento contraddittorio (DTF 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1 con rinvii; sentenza 4A_38/2013 del 12 aprile 2013 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 139 III 249). La prova delle circostanze di fatto che portano a ritenere un abuso di diritto incombe alla parte che se ne prevale (DTF 134 III 52 consid. 2.1; 133 III 61 consid. 4.1; sentenza 4A_38/2013 cit., loc. cit.).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Va preliminarmente rilevato che dalla sentenza impugnata non emerge che il preteso abuso di diritto da parte dell'opponente sia stato discusso in sede cantonale, né la parte ricorrente lamenta di avervi fatto cenno, e che il Tribunale di appello abbia ingiustificatamente omesso di esprimersi in proposito. Appare dunque che la censura sia invocata per la prima volta innanzi al Tribunale federale. Ora, l'art. 99 LTF esclude l'adduzione di nuovi fatti, mezzi di prova e conclusioni. Per contro, possono essere presentate nuove argomentazioni di diritto - quali l'abuso di diritto - se queste sono ancorate allo stato di fatto accertato dall'istanza inferiore (supra consid. 1.4; DTF 136 V 362 consid. 4.1 con rinvii). A suffragio della propria tesi il ricorrente invoca essenzialmente, quali elementi fattuali decisivi, le conoscenze giuridiche dell'opponente da un lato, e le numerose occasioni processuali che egli ha avuto di eccepire la nullità della procedura esecutiva, ma non ha invece colto: si tratta, con tutta evidenza, di circostanze notorie (così la formazione dell'opponente) che emergono inoltre senz'altro dall'incarto. La censura appare pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
5.3.2. Nel merito, tuttavia, la censura appare priva di fondamento. Certamente non può essere riconosciuta al debitore - considerata la sua formazione - l'ignoranza del motivo di nullità. Ciò, tuttavia, non significa ancora che egli abbia commesso un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC: vi è infatti giurisprudenza che stabilisce che il richiamo a nullità stabilita dalla legge nell'interesse pubblico o di soggetti che non partecipano alla procedura sfugge di principio al divieto dell'abuso di diritto (sentenza 7B.141/2004 del 24 novembre 2004 consid. 6.4). Ed in ogni caso, il comportamento rimproverato deve comunque apparire particolarmente riprovevole. In tal senso, l'avvalersi della nullità di un accordo è comportamento costitutivo di un abuso di diritto unicamente in presenza di circostanze particolari, quali il fatto che a proporre l'accordo in questione sia stata proprio la parte che a posteriori si avvale della sua nullità, oppure quando la parte attende per avvalersi della nullità così a lungo da impedire alla controparte di salvaguardare i propri interessi (sentenza 5A_623/2007 del 4 febbraio 2008 consid. 4.2, in FamPra.ch 2008 pag. 384). La fattispecie alla base della DTF 116 III 107, invocata dal ricorrente, si caratterizza, nel senso esposto, per il fatto che l'opponente, in quel caso, si era rifiutata di dire ove si trovasse il documento al portatore che per legge era presunto trovarsi in suo possesso. Da ciò il Tribunale federale ha dedotto che se l'opponente non ne era più in possesso, allora doveva averlo ceduto a terzi, deducendone una violazione del suo dovere di informazione ex art. 98 cpv. 1 LEF sin dall'inizio finalizzata ad indebolire la posizione del ricorrente e, di riflesso, l'abusività del suo comportamento (DTF 116 III 107 consid. 6b).  
 
 Nel caso di specie, anche con riguardo alla circostanza (addotta dal ricorrente medesimo) che l'opponente ha ripetutamente promesso il saldo del dovuto, non si può escludere che egli abbia davvero pensato di poter far fronte ai propri impegni, anche se con ritardo. Inoltre, il tardivo richiamo alla nullità dei pignoramenti rispettivamente degli avvisi relativi non ha causato al creditore qui ricorrente la perdita dei propri diritti, ma ne ha unicamente ritardato la realizzazione forzata (il precetto esecutivo rimane del resto valido). Pertanto, gli estremi dell'abuso di diritto non appaiono ancora raggiunti, soprattutto se si pon mente all'esigenza giurisprudenziale di un approccio restrittivo a questa eccezione (supra consid. 5.2). 
 
5.4. La censura ricorsuale fondata sull'abuso di diritto dell'opponente appare pertanto priva di fondamento.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente considera poi che il Tribunale di appello abbia apprezzato in maniera arbitraria gli elementi fattuali necessari per stabilire il reale domicilio dell'opponente. In opposizione con quanto ritenuto dal Tribunale di appello (supra consid. 2.1), il ricorrente attribuisce particolare peso all'attestazione di domicilio 28 marzo 2013 del Comune di X.________ e all'attestazione 11 aprile 2013 del Comune di Y.________, dalle quali emerge che l'opponente avrebbe in quest'ultimo Comune unicamente una residenza secondaria: in quanto documenti ufficiali, essi costituiscono circostanze esteriori ed oggettive riconoscibili per i terzi e per le autorità, e devono indurre senz'altro terze persone a ritenere l'opponente domiciliato a X.________. I citati documenti verrebbero confermati da due iscrizioni del registro di commercio relative a società amministrate (anche) dall'opponente nonché dalle iscrizioni nell'elenco telefonico. Di poco affidamento sarebbe, per contro, la decisione di tassazione emessa dall'Ufficio del Distretto della Riviera-Pays d'Enhaut: non solo il Comune di Y.________ sarebbe sottoposto all'Ufficio di tassazione di Lavaux-Oron, ma addirittura l'opponente esercita la professione di avvocato in uno studio legale situato nel Distretto fiscale di Lausanne et Ouest Lausannois, dove dovrebbe anche essere tassato. Gli estratti della carta di credito tenuti in considerazione dal Tribunale di appello, peraltro, non permettono di escludere che l'opponente usufruisca in Ticino di altre carte di credito. Né peso preponderante possono avere il fatto che a nome dell'opponente risulti locato un appartamento a Y.________, visto che ha in tale luogo residenza secondaria, oppure l'affiliazione alla cassa malattia C.________ SA, che ha peraltro sede a Z.________ (Cantone Vallese) e non a Y.________ come sostenuto nella sentenza impu-gnata.  
 
6.2. Va premesso che alcune fra le argomentazioni ricorsuali vengono per la prima volta proposte dal ricorrente in questa sede, sulla scorta della decisione di tassazione dell'opponente (non discussa in sede cantonale), e sono fondate su fatti nuovi. Di esse, pertanto, non può essere tenuto conto (supra consid. 1.4).  
 
6.3. Per il resto, le obiezioni ricorsuali riguardano il peso da attribuirsi al fascio di indizi: maggiore, secondo il ricorrente, alle attestazioni di domicilio; maggiore invece, secondo il Tribunale di appello, ai documenti esposti a pag. 4 e 5 della decisione impugnata (supra consid. 2.1; v. anche supra consid. 6.1). Nell'ottica di un esame con piena cognizione, come quello del giudice del merito, non vi è ombra di dubbio che entrambe le posizioni appaiano sostenibili: così, le (concordanti) attestazioni di domicilio, anche in virtù del loro carattere ufficiale, non sono certamente sprovviste di peso. Tuttavia, anche le circostanze confermate dai documenti fiscali, dall'affiliazione alla cassa malati e dal contratto di locazione dell'appartamento di Y.________, di dimensioni tali da far propendere per una sua natura di abitazione primaria e non secondaria, oltretutto condivisa con la famiglia, non sono d'importanza trascurabile. Lo stesso vale per gli estratti della carta di credito, riferiti preponderantemente a spese nella regione lemanica; l'ipotesi del possesso di altre carte di credito, che l'opponente utilizzerebbe in Ticino, è infatti puramente speculativa. Anche il Tribunale di appello, in altre parole, non ha posto a fondamento della sentenza impugnata criteri privi di rilievo per la determinazione del domicilio di una persona, inteso come centro effettivo di vita (art. 23 CC; DTF 119 II 64 consid. 2b/bb; sentenze 5A_270/2012 del 24 settembre 2012 consid. 4.2.2 con rinvii; 5A_733/2012 del 16 novembre 2012 consid. 2.1 con rinvii). Ora, nell'ottica della cognizione del Tribunale federale, limitata all'arbitrio (supra consid. 1.3), non basta che l'apprezzamento delle prove proposto dal ricorrente sia sostenibile, o addirittura preferibile a quello dell'autorità precedente: per portare all'annullamento della sentenza impugnata, quest'ultimo dev'essere insostenibile. Nell'evenienza concreta, ciò non è, come detto, il caso.  
 
6.4. Ne discende che la censura va respinta nella misura della sua ammissibilità.  
 
7.   
In conclusione, il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Tassa e spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili della sede federale, l'opponente non essendo stato invitato a determinarsi (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 15 gennaio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini