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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_43/2017  
 
 
Sentenza del 5 marzo 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
Comunione dei comproprietari del Condominio A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
compensazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2016.26). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________ è stato fino al 26 aprile 2010 proprietario di due unità di proprietà per piani (un appartamento e un locale) del Condominio A.________. Nel corso degli anni la Comunione dei comproprietari del menzionato condominio ha avviato numerose procedure nei confronti di B.________ per ottenere il pagamento di contributi arretrati e l'iscrizione di ipoteche legali. Quest'ultimo, che si è sempre opposto alla modifica della chiave di riparto delle spese condominiali, affermava invece di essere creditore nei confronti della Comunione dei comproprietari per anticipi versati in eccedenza.  
Il 15 aprile 1999 vi è stata un'infiltrazione d'acqua dal tetto dello stabile nell'appartamento di B.________, che ha causato un danno di complessivi fr. 19'521.60. Come pattuito con la Comunione dei comproprietari, la C.________ ha depositato il 17 gennaio 2002 presso la Pretura di Lugano fr. 19'000.-- a liquidazione del pregiudizio, senza indicare il beneficiario del deposito. 
 
A.b. Con petizione 14 aprile 2015 B.________ ha domandato al Pretore del distretto di Lugano di accertare che l'importo depositato è di sua pertinenza e di conseguenza, in via subordinata, disporre il pagamento nelle sue mani. Il Pretore ha respinto la petizione per intervenuta compensazione dell'importo richiesto.  
 
B.   
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece accolto l'appello di B.________ e ha riformato il giudizio di primo grado nel senso che la Comunione dei comproprietari del Condominio A.________ è condannata a pagare all'attore fr. 19'000.-- quale liquidazione del danno d'acqua subito, specificando che la Pretura di Lugano provvederà al versamento dell'importo presso di lei depositato dalla menzionata compagnia di assicurazione. La Corte cantonale ha ritenuto che la convenuta non ha formulato una richiesta di compensazione sufficientemente suffragata e riferita ai crediti che il Pretore ha compensato. 
 
C.   
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 23 giugno 2017 la Comunione dei comproprietari del Condominio A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello e la reiezione della petizione. Lamenta che la Corte cantonale ha interpretato in modo arbitrario le sue osservazioni, sviluppate per provare ed evidenziare il credito nei confronti dell'attore posto in compensazione e sostiene che quest'ultimo avrebbe implicitamente riconosciuto l'esistenza della compensazione nel suo appello. 
L'opponente non ha presentato una risposta. 
La Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso con decreto del 28 agosto 2017. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Poiché nella fattispecie il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la ricorrente ha a giusta ragione scelto la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). 
 
2.   
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere fatta valere una violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF). Ciò significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione cantonale come se ci si trovasse in istanza di appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (DTF 135 III 513 consid. 4.3 pag. 522; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità e che esso non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii). 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF). 
 
3.   
 
3.1. Dopo aver premesso che una dichiarazione di compensazione dev'essere chiara, non equivoca ed indicare in maniera precisa il credito compensabile, la Corte d'appello ha rilevato che la richiesta della convenuta di compensare l'importo di fr. 19'000.-- spettante all'attore con una sua pretesa era troppo generica e non sufficientemente suffragata. Essa ha considerato, come già il Pretore, che la lista di pendenze da cui risulterebbero arretrati per contributi condominiali di fr. 168'452.17 (prodotta quale doc. 1) non indica con chiarezza a quali crediti essa si riferisca ed è priva di giustificativi. L'autorità di ultima istanza cantonale ha però ritenuto che, contrariamente a quanto fatto dal giudice di primo grado, non era possibile estrapolare, senza violare il CPC, due sentenze contenute negli incarti - richiamati dalla convenuta " A titolo prudenziale " per illustrare la situazione conflittuale fra le parti - e dedurne, dopo aver aggiunto gli interessi e dedotto i pagamenti effettuati dall'attore, un credito di oltre fr. 30'000.--, di cui ha ammesso, senza alcuna richiesta in tal senso, la compensazione. Ha infine aggiunto che non è nemmeno stato indicato il momento in cui la compensazione si sarebbe prodotta.  
 
3.2. Secondo la ricorrente i Giudici d'appello avrebbero interpretato in maniera arbitraria l'espressione "A titolo prudenziale " con cui essa ha introdotto un capitolo delle proprie osservazioni scritto " senza ombra di dubbio a provare l'esistenza di un credito "; del resto l'attore avrebbe capito che la finalità del richiamo degli incarti era di natura compensatoria, come risulterebbe pure dalla decisione pretorile che aveva ammesso tali prove.  
 
3.3. In concreto la ricorrente non contesta che quale parte compensante avrebbe dovuto formulare una dichiarazione chiara e non equivoca e soprattutto indicare in maniera precisa il credito compensabile. Specificando le finalità del richiamo, essa pare dimenticare che la Corte cantonale non le ha rimproverato l'inesistenza di proprie pretese, ma l'assenza di una valida dichiarazione di compensazione che soddisfa i predetti requisiti, considerazione che la critica ricorsuale, meramente appellatoria, nemmeno tenta di far apparire insostenibile. Non soccorre la ricorrente nemmeno affermare, citando una frase incomprensibile dell'appello dell'attore, che questi avrebbe " implicitamente " ammesso l'esistenza della compensazione.  
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo patrocinato e non essendosi determinato sul ricorso, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 marzo 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti