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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_681/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 febbraio 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Comunione dei comproprietari del Condominio  
B.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Cereda, 
opponente. 
 
Oggetto 
contributi condominiali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2013 
dalla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 1° dicembre 1999 A.________ ha acquistato un'unità di proprietà per piani nel Condominio B.________ di X.________. In data 16 ottobre 2003, la comunione condominiale ha chiesto ad A.________ il pagamento di fr. 21'878.30 per spese condominiali arretrate e acconti. Il Tribunale distrettuale Moesa prima ed il Tribunale cantonale dei Grigioni poi hanno condannato A.________ al pagamento dell'importo summenzionato (oltre interessi) ed a tollerare l'iscrizione di un'ipoteca legale per l'importo di fr. 20'358.50 (oltre interessi) sulla propria unità di proprietà per piani. Il Tribunale federale ha confermato la condanna con sentenza 19 dicembre 2006 (sentenza 5C.177/2006).  
 
A.b. Il 5 dicembre 2008, la medesima comunione condominiale ha inoltrato avanti al Tribunale distrettuale Moesa una nuova azione contro A.________, chiedendo la sua condanna al pagamento dell'importo di fr. 48'358.40 (oltre interessi) a titolo di spese condominiali arretrate, maturate a partire dal 15 dicembre 2004, nonché l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva sulla suaunità di proprietà per piani. A.________ vi si è opposto e ha chiesto, tramite domanda riconvenzionale, l'adozione di una nuova chiave di riparto delle spese condominiali di riscaldamento. Con sentenza 29 marzo 2012, A.________ è stato condannato al pagamento della somma richiesta, nonché a tollerare l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva per l'importo di fr.47'697.-- (oltre interessi) sulla propria unità di proprietà per piani; la sua domanda riconvenzionale è stata respinta.  
 
B.   
Adito da A.________ con appello del 1° giugno 2012, il Tribunale cantonale dei Grigioni, I Camera civile, con la qui impugnata sentenza 26 luglio 2013 ha integralmente respinto il gravame, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'appellante. 
 
C.   
Contro la sentenza cantonale, A.________ (qui di seguito: ricorrente) si rivolge al Tribunale federale con allegato 13 settembre 2013. Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza, finale (art. 90 LTF) e pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), è qui tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b, art.100 cpv. 1 LTF) impugnata dalla parte risultata soccombente in appello e particolarmente toccata da quella decisione (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF). Nel merito, essa riguarda un'azione creditoria combinata con l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva, ovvero una questione civile di natura pecuniaria con valore di lite superiore al minimo di legge (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1).  
 
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 II 232 consid. 1.2 con rinvii; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
2.  
 
2.1. La questione litigiosa concerne l'utilizzo di una chiave di riparto delle spese condominiali di riscaldamento fondata non già sulle quote di comproprietà, come per le spese generali, bensì sulla superficie delle singole unità. Il Tribunale cantonale dei Grigioni esordisce richiamando la precedente procedura, vertente sul medesimo tema (supra consid. in fatto A.a) ma concernente un altro periodo; a suo dire, " quanto deciso allora [...] è vincolante nel merito perché ha acquisito autorità di cosa giudicata ". Ora, nella già menzionata sentenza 19 dicembre 2006, il Tribunale federale - senza esprimersi sull'ammissibilità della chiave di riparto delle spese - aveva constatato che questa non era stata invero validamente approvata, ma che il ricorrente (rispettivamente il precedente comproprietario) l'aveva ossequiata per quattro periodi contabili ed aveva inammissibilmente tardato a sollevare l'eccezione di nullità della decisione condominiale, sicché la nullità sarebbe stata nel frattempo sanata. Secondo il Tribunale cantonale, se già la nullità non poteva venire invocata per il periodo precedente 2001-2004, ancor meno può esserla per il periodo 2004-2007 qui in discussione. E comunque, abbondanzialmente, tale " chiave di riparto, benché inficiata di un vizio per la sua deliberazione risultata irregolare, si basa su dei criteri del tutto oggettivi e adeguati ": una deliberata scelta del proprietario di utilizzare meno intensamente il riscaldamento non giustifica una riduzione della sua partecipazione alle spese di riscaldamento. Il Tribunale cantonale conclude facendo presente che, nel frattempo, la criticata chiave di riparto è stata validamente approvata dall'assemblea condominiale, è iscritta a registro fondiario dal 15 settembre 2006 ed un tentativo di sua modifica è stato validamente respinto nel gennaio 2006.  
 
2.2. Nelle grandi linee, il Tribunale cantonale ha correttamente riassunto la precedente sentenza di questo Tribunale federale. Tuttavia, una precisazione s'impone. È errato dire che quanto allora deciso nel merito sia vincolante perché ha acquisito autorità di cosa giudicata: partecipe dell'autorità della cosa giudicata può infatti essere unicamente il dispositivo di una sentenza, non la sua motivazione (Walder-Richli/Grob-Andermacher, Zivilprozessrecht, 5a ed. 2009, § 26 n. 19 seg.). Ciò significa, per l'essenziale, che l'autorità di cosa giudicata di una sentenza è circoscritta all'oggetto della lite ("Streitgegenstand", in proposito Paul Oberhammer, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 38 e 48 ad art. 236 CPC; sul concetto di oggetto della lite, v. fra i tanti Paul Oberhammer, op. cit., n. 9 segg. prima degli art. 84-90 CPC; Walder-Richli/Grob-Andermacher, op. cit., § 26 n. 60 segg.; François Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 47 ad art. 59 CPC; Fabienne Hohl, Procédure civile I, 2001, n. 1298 segg.). Nel presente caso, appare evidente che una sentenza riferita alle spese condominiali 2001-2004 non può esplicare alcun'autorità di cosa giudicata su una procedura concernente il triennio 2004-2007: non soltanto perché le conclusioni sono necessariamente diverse, visto che si riferiscono ad un periodo di tempo diverso, bensì anche perché le circostanze possono essersi modificate nel frattempo, ad esempio mediante l'adozione di nuovi accordi fra le parti (qui, ad esempio, la modifica del regolamento condominiale, supra consid. 2.1 in fine; v. Walder-Richli/Grob-Andermacher, op. cit., § 26 n. 37 segg.). D'altra parte, una decisione ha pure un effetto vincolante su una successiva sentenza quando l'oggetto della lite precedente costituisce una questione pregiudiziale per il procedimento successivo (Paul Oberhammer, op. cit., n. 43 seg. ad art. 236 CPC; Walder-Richli/Grob-Andermacher, op. cit., § 26 n. 35; Fabienne Hohl, op. cit., n. 1295). Nel caso di specie, la situazione che si presenta non è invero quella appena descritta, poiché nel procedimento precedente non sono state decise questioni pregiudiziali per il successivo; tuttavia, è innegabile che in assenza di nuovi argomenti sollevati dal qui ricorrente (e non perenti, in analogia con quanto espone Paul Oberhammer, op. cit., n. 45 ad art. 236 CPC, per l'effetto preclusivo dell'autorità della cosa giudicata), o che appaiono almeno di primo acchito evidenti (applicazione d'ufficio del diritto, art. 57 CPC ed art. 106 cpv. 1 LTF), il giudice del secondo procedimento non ha alcuna ragione di riesaminare approfonditamente delle questioni già decise nel procedimento precedente e che si pongono oggi nei medesimi termini.  
 
2.3. Non sarebbe pertanto corretto se il Tribunale cantonale si fosse rifiutato di chinarsi sulla questione della chiave di riparto delle spese di riscaldamento per il solo motivo che " l'eccezione di nullità è stata spazzata via già dal Tribunale federale ". Ma così non è: la Corte cantonale ha anche ritenuto, adottando esplicitamente la motivazione di merito del primo giudice, che " la chiave di riparto, benché inficiata di un vizio per la sua deliberazione risultata irregolare, si basa su dei criteri del tutto oggettivi e adeguati ". Essa ha pure rilevato che il ricorrente non aveva sollevato censure sull'ammontare dell'importo reclamatogli.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente non discute, avanti al Tribunale federale, nessuno degli argomenti portanti della sentenza impugnata: in particolare, non propone alcun argomento in favore della sua tesi della nullità della chiave di riparto delle spese di riscaldamento, né si lamenta di essere stato impedito a farlo; non critica il fatto che la Corte cantonale non avrebbe esaminato le sue censure; e soprattutto, non discute la motivazione che ha permesso al Tribunale cantonale di ritenere che la regola di riparto non violi la legge (supra consid. 2.3). Questo è quanto egli avrebbe dovuto fare, in ossequio alle esigenze di motivazione vigenti per il ricorso al Tribunale federale (supra consid. 1.2). Invece, egli si limita ad un breve istoriato della vicenda (reiterando censure già decise nel procedimento precedente), ad esprimere il proprio dissenso con la già citata sentenza di questo Tribunale federale del 2006, senza peraltro motivarlo in maniera comprensibile, ad inveire contro partecipanti all'attuale ed alla precedente procedura per manchevolezze ed angherie non contestualizzate, ed infine a riaffermare la propria rettitudine ed onorabilità.  
 
3.2. Per quanto riguarda la sua richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, va detto che questa conclusione, oltre che essere pure del tutto priva di motivazione, è nuova e come tale inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF).  
 
3.3. Il ricorso si appalesa, pertanto, insufficientemente motivato, e come tale va dichiarato inammissibile nella sua totalità.  
 
4.   
Tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alla parte opponente, che non è stata invitata a determinarsi e non è dunque incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 19 febbraio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini