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Regesto

Art. 17 n. 2 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869; debita citazione.
Il fatto che, contrariamente a convenzioni d'esecuzione pił recenti, convenzioni vecchie, in particolare la Convenzione tra la Svizzera e la Francia, non limitino espressamente all'udienza introduttiva il requisito della citazione regolare, non consente ancora di dedurne che gli Stati firmatari delle convenzioni pił vecchie abbiano inteso estendere tale requisito a tutte le udienze (consid. 4a).

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