Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Arbitrato internazionale; composizione del tribunale arbitrale, diritto di essere sentito (art. 190 cpv. 2 lett. a e d LDIP).
Caso di un arbitro designato da una parte che, senza rinunciare formalmente ad assumere le sue funzioni, rifiuta di partecipare alle deliberazioni del tribunale arbitrale, composto di tre membri; incidenza di questo stato di fatto sullo svolgimento del procedimento arbitrale (consid. 3).
Mancato giudizio su una delle conclusioni (art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP); carenza di motivazione della sentenza.
Omettendo di giudicare determinate conclusioni il Tribunale arbitrale incorre in un diniego di giustizia formale; la corrispondente censura non permette tuttavia di rimproverare al tribunale arbitrale di non aver esaminato il litigio sotto tutti gli aspetti giuridici (consid. 4a). La censura concernente l'assenza di motivazione non è contemplata dall'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP (consid. 4b).
Ordine pubblico e diritto della concorrenza (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP).
La possibilità di considerare la violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza - nazionale o comunitario - incompatibile con l'ordine pubblico appare dubbia (consid. 4c).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien