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Regesto

Art. 6 cpv. 1 e 2, art. 22 LAINF; art. 9 cpv. 1 e 2 OAINF (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002): Condizioni per la liquidazione di un caso.
L'assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento di indennità giornaliere e l'assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale), ossia ha la possibilità di liquidare il caso invocando il fatto che un evento assicurato - dopo un esame corretto della situazione - in realtà non si è mai verificato (consid. 2).

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références

Article: art. 22 LAINF, art. 9 cpv. 1 e 2 OAINF