Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 84 cpv. 1 lett. c., art. 86 cpv. 1 e art. 88 OG; art. 3, 23 e n. 6 della riserva all'art. 23 della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero di prove in materia civile o commerciale; art. 170 CC.
Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali; cognizione del Tribunale federale (consid. 1).
Ratifica del trattato da parte della Svizzera; la procedura probatoria negli USA; la riserva ai sensi dell'art. 23 della Convenzione concernente il rifiuto di eseguire rogatorie aventi per oggetto una procedura di "pre-trial discovery" (consid. 2).
L'obbligo d'informazione fra coniugi ai sensi dell'art. 170 CC, fondato sul diritto materiale, non può essere paragonato alla procedura di raccolta delle prove del diritto processuale statunitense (consid. 4.2). Se l'atto rogatorio non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della Convenzione, l'autorità di esecuzione non è obbligata a procedere spontaneamente a investigazioni (consid. 4.3.1).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 170 CC, art. 86 cpv. 1 e art. 88 OG