Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 42 cpv. 1 in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LStr; art. 43 cpv. 1 in relazione con l'art. 51 cpv. 2 lett. a LStr; art. 50 cpv. 1 lett. a LStr; diniego della proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale; portata del divieto dell'abuso di diritto; calcolo della durata dell'unione coniugale.
Il divieto dell'abuso di dritto in rapporto con il diritto all'ottenimento e a una proroga di un permesso di dimora in favore del coniuge di un cittadino svizzero o di una persona a beneficio di un permesso di domicilio, concerne in principio solo i casi in cui i coniugi vivono ancora (in modo fittizio) insieme (consid. 3.2).
Per determinare se, al momento del suo scioglimento, l'unione coniugale è durata tre anni (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr), decisivo è unicamente il periodo di vita in comune in Svizzera (consid. 3.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien