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Regesto

§§ 138-140 e 147 LT/SO; art. 46 cpv. 3 LAID; art. 127 cpv. 3 Cost.; irregolaritā procedurali nell'ambito di una tassazione d'ufficio.
Quando l'autoritā fiscale cantonale procede nei confronti di una societā direttamente ad una tassazione d'ufficio, senza averle in precedenza inviato nessun formulario di dichiarazione d'imposta, la decisione di tassazione dev'essere considerata nulla (consid. 3.2-3.4). La nullitā quale decisione non esclude tuttavia l'interruzione della prescrizione (consid. 3.4.3).
Vi č invece solo annullabilitā, quando la tassazione d'ufficio viene eseguita dopo che alla contribuente č stato inviato un formulario di dichiarazione d'imposta, lo stesso č stato ritornato all'autoritā di tassazione senza essere compilato, e quest'ultima non ha richiamato la contribuente all'adempimento dei suoi obblighi in tal senso (consid. 3.5).

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références

Article: art. 46 cpv. 3 LAID, art. 127 cpv. 3 Cost.