Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 400 cpv. 1 CO; art. 127, 130 cpv. 1 e 75 CO; retrocessioni di parti di premi assicurativi al mandatario da parte di terzi; termine di prescrizione e dies a quo delle pretese di restituzione del mandante.
Richiamo della natura delle retrocessioni nel senso della giurisprudenza (consid. 5.1).
Le retrocessioni non entrano nel campo di applicazione delle prestazioni periodiche dell'art. 128 n. 1 CO. L'obbligo di restituire le retrocessioni si prescrive secondo il termine ordinario di prescrizione di 10 anni dell'art. 127 CO (consid. 5.2).
Il termine di prescrizione inizia a decorrere per ogni pretesa di restituzione il giorno in cui il mandatario ha ricevuto il montante da retrocedere (consid. 5.3).
Determinazione delle pretese di restituzione prescritte (consid. 5.4).
In concreto la mandataria non commette un abuso di diritto invocando la prescrizione (consid. 5.5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 400 cpv. 1 CO, art. 127, 130 cpv. 1 e 75 CO, art. 128 n. 1 CO, art. 127 CO