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Regesto

1. Estensione della procura dell'avvocato (consid. 3).
2. Art. 4 cp. 1 della Convenzione 2 novembre 1929 tra la Confederazione svizzera e il Reich germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
a) La riserva dell'ordine pubblico dello Stato dove la decisione è fatta valere non si riferisce soltanto al contenuto di detta decisione, ma di massima anche alla procedura seguita per emanarla (consid. 4 a, b).
b) Una decisione germanica, mediante la quale una parte è stata condannata a pagare le spese in un processo civile condotto a sua insaputa da un rappresentante senza mandato, è contraria all'ordine pubblico svizzero e non può essere eseguita in Svizzera, quand'anche la parte avesse omesso di impugnarla mediante i rimedi di diritto che le erano offerti dal diritto germanico (consid. 4 c).

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références

Article: Art. 4 cp