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Regesto a

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 14 Patto ONU II, art. 30 cpv. 3 Cost., art. 69 e 70 CPP; principio della pubblicità della giustizia, porte chiuse parziali, presenza di persone di fiducia.
La decisione che dispone lo svolgimento delle udienze in parte a porte chiuse è un'ordinanza ordinatoria ai sensi dell'art. 80 cpv. 3 CPP. Non può essere oggetto di un ricorso immediato al Tribunale federale, ma dev'essere impugnata con la decisione finale (conferma della giurisprudenza; consid. 1.1). Non viola il principio della pubblicità della giustizia ordinare lo svolgimento delle udienze in parte a porte chiuse (a causa della pandemia di Coronavirus), consentendo a una ventina di giornalisti di assistervi e di fare così la cronaca della totalità del dibattimento di appello (consid. 1.2). L'imputato non può dedurre dall'art. 70 cpv. 2 CPP un diritto di imporre, a prescindere dalle circostanze, la presenza al dibattimento di persone di sua fiducia. Tale diritto può infatti entrare in collisione con altri interessi. In concreto, la ponderazione dei diversi interessi effettuata dall'autorità cantonale non presta il fianco a critiche (consid. 1.3).

Regesto b

Art. 13 e 17 CP; stato di necessità, nozione di pericolo imminente, stato di necessità putativo e motivo giustificativo extralegale.
Interpretazione della nozione di "pericolo imminente" ai sensi dell'art. 17 CP. Un "pericolo imminente" è un pericolo volto a realizzarsi a breve scadenza, ovvero al più tardi nelle ore successive al reato commesso dall'autore. Questi può peraltro agire unicamente al fine di preservare dei beni giuridici individuali e non degli interessi collettivi (consid. 2.1-2.5). Stato di necessità putativo (consid. 2.6) e motivo giustificativo extralegale (consid. 2.7) parimenti negati nella fattispecie.

Regesto c

Art. 10 e 11 CEDU, art. 22 Cost.; libertà di espressione e libertà di riunione.
Richiamo dei principi sviluppati dalla giurisprudenza della CorteEDU relativamente agli art. 10 e 11 CEDU. L'art. 11 CEDU, in particolare, non impone automaticamente di creare, per manifestare, un diritto di penetrare nelle proprietà private e neppure necessariamente nel complesso dei beni del dominio pubblico (consid. 3.1). La libertà di riunione non ingloba il diritto di riunirsi sul fondo di un proprietario privato senza il suo consenso (consid. 3.2).

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