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Regesto

Pregiudizio nelle relazioni personali (art. 28 CC).
Interruzione della prescrizione in caso di solidarietà (art. 136 cpv. 1 CO).
1. Sussiste solidarietà ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 CO soltanto se ogni autore del danno ha conoscenza, o potrebbe averla usando la necessaria attenzione, della partecipazione altrui (consid. 4a).
2. L'art. 136 cpv. 1 CO è applicabile solamente in caso di solidarietà vera e propria (consid. 4b).
3. L'accertamento giudiziale che una dichiarazione pubblicata da un organo della stampa è inesatta e pregiudica l'attore nelle sue relazioni personali può costituire un mezzo per far cessare la molestia (consid. 5a).
4. La tutela dei diritti della personalità prende fine con la morte dell'avente diritto. I diritti personali delle persone decedute possono essere tutelati dai loro congiunti solo in quanto questi possono fondarsi sui propri diritti della personalità. Possono gli eredi subentrare nella causa aperta dal defunto? (consid. 5b).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 136 cpv. 1 CO, art. 28 CC, art. 50 cpv. 1 CO