Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale alla sostanza privata; momento in cui è realizzato il profitto in capitale; art. 21 cpv. 1 lett. d DIN.
Allorquando immobili facenti parte della sostanza commerciale di un defunto siano trasferiti nella sostanza privata dei suoi eredi (prelevamento privato) e questi concludano un contratto di divisione, che prevede la ripartizione di tali immobili, il momento in cui è realizzato il profitto in capitale è quello della conclusione del contratto di divisione. Non sono invece rilevanti a tal fine il giorno del decesso del de cujus e quello dell'iscrizione nel registro fondiario (consid. 3, 4).