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Regesto

Polizia degli stranieri; mancato rinnovo di un permesso di dimora in relazione con il rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU (RS 0.101).
1. Rinvio ad una precedente decisione di carattere processuale emanata nella stessa causa con cui venivano esposti i principi procedurali validi per l'applicazione dell'art. 8 CEDU in materia di polizia degli stranieri (consid. 1; cfr. DTF 109 Ib 183 segg.).
2. Il richiamo dell'art. 8 CEDU in caso di mancato rinnovo del permesso di dimora presuppone che lo straniero abbia una relazione particolarmente intensa ed effettiva con un membro della sua famiglia avente il diritto di risiedere in Svizzera (coniuge o figlio minorenne) e che, per altro verso, non si possa pretendere che questo membro della sua famiglia si trasferisca nel paese straniero in questione (consid. 2).
3. Ove le condizioni testé evocate siano adempiute, si deve procedere alla ponderazione degli interessi in gioco conformemente all'art. 8 n. 2 CEDU. Il ricorso può essere accolto soltanto se l'interesse privato dei ricorrenti (lo straniero e la sua consorte) a poter rimanere in Svizzera prevale sull'interesse pubblico volto all'espulsione del ricorrente straniero (consid. 3).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

ATF: 109 IB 183

Article: art. 8 CEDU, art. 8 n. 2 CEDU