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Regesto

Magazzino quale costruzione ferroviaria ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 della legge federale sulle ferrovie (LFerr).
Un magazzino può essere considerato quale costruzione ferroviaria ai sensi della legge federale sulle ferrovie soltanto se serve, per così dire, da deposito intermedio per merci ferroviarie destinate ad essere trasportate direttamente per treno od avviate ulteriormente dopo il loro trasporto; occorre inoltre che gli imperativi dell'esercizio ferroviario impongano la sua costruzione in prossimità di una stazione o di binari ferroviari. Un progetto di costruzione di un'impresa industriale per il magazzinaggio, la cernita e la frantumazione di rottami metallici in vista del loro ulteriore trasporto con la ferrovia richiede pertanto che sia rilasciata anche una licenza edilizia cantonale (consid. 4-6).