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Regesto

Art. 85 lett. a, art. 88 OG; legittimazione a ricorrere contro una norma cantonale di delegazione.
La legittimazione ad impugnare una norma cantonale di delegazione è retta dall'art. 85 lett. a OG, ove sia invocata una violazione dei diritti politici (consid. 2a), e dall'art. 88 OG, ove sia invocata una violazione dell'art. 4 Cost., dell'art. 2 Disp.trans. Cost., o del principio della separazione dei poteri (consid. 2b).
Violazione del diritto di voto dei cittadini per effetto di una norma di delegazione?
Non viola il diritto di voto dei cittadini la delega conferita dall'art. 44 della legge del cantone di Sciaffusa del 18 febbraio 1985 sull'organizzazione dell'attività del governo e dell'amministrazione, con cui si autorizza il Consiglio di Stato ad adattare, mediante ordinanza, le disposizioni concernenti l'organizzazione e la competenza dell'amministrazione cantonale contenute in leggi o decreti (consid. 3).

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références

Article: Art. 85 lett. a, art. 88 OG, art. 88 OG, art. 4 Cost.