Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

112 V 280


49. Estratto della sentenza del 31 ottobre 1986 nella causa Postizzi contro Cassa di compensazione VATI e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

Regeste

Art. 28 al. 1 LAI, art. 28bis al. 2 RAI: Cas pénible.
Est déterminant, pour l'application de l'art. 28bis RAI, le revenu que l'assuré peut réellement obtenir, compte tenu de la situation concrète (marché du travail effectif, circonstances propres à l'assuré) et en utilisant au mieux sa capacité résiduelle de travail.
L'art. 28bis al. 2 première phrase RAI est contraire à la loi, dans la mesure où il renvoie à l'art. 28 al. 2 LAI et qu'il s'écarte ainsi de la notion du cas pénible au sens de l'art. 28 al. 1 LAI.

Considérants à partir de page 281

BGE 112 V 280 S. 281
Estratto dai considerandi:

1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita intera è dato quando l'assicurato è invalido per almeno due terzi e il diritto alla mezza rendita quando egli è invalido per almeno la metà. Nei casi rigorosi, la mezza rendita può già essere assegnata quando l'assicurato è invalido per almeno un terzo.
Secondo la giurisprudenza che si applica alle decisioni rese prima del 1o gennaio 1984, ossia fino all'entrata in vigore del nuovo art. 28bis OAI, è dato il caso di rigore economico ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 seconda frase LAI, qualora l'assicurato affetto da un'invalidità di un terzo almeno ma inferiore alla metà non sia in grado di conseguire, pur utilizzando al meglio le sue superstiti energie lavorative, gli estremi del reddito stabilito giusta l'art. 2 LPC. Il calcolo del reddito deve essere determinato applicando per analogia i disposti della LPC, segnatamente gli art. 3 e 4, quando si precisi che un'eventuale rendita per caso di rigore non è da prendere in considerazione quale elemento del reddito (DTF 108 V 221 consid. 2 e le sentenze ivi citate).
Secondo il diritto in vigore dal 1o gennaio 1984 esiste un caso rigoroso ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI se l'assicurato è invalido per almeno un terzo e se il suo reddito non raggiunge il limite fissato nell'art. 42 cpv. 1 LAVS (art. 28bis cpv. 1 OAI). È determinante il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire come invalido, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI. Esso è stabilito secondo le norme degli art. 56-62 OAVS. In deroga all'art. 60 cpv. 2 OAVS, al reddito è aggiunto un decimo della sostanza computabile. Vengono conteggiati i due terzi di questo totale (art. 28bis cpv. 2 OAI). Un'eventuale rendita per casi rigorosi non è conteggiata nel reddito (art. 28bis cpv. 3 OAI).

2. a)...
b) Per il periodo di tempo disciplinato dalla nuova normativa vigente dal 1o gennaio 1984, il ricorrente in sostanza si prevale del fatto secondo cui sarebbe da conferire un'interpretazione diversa all'art. 28 cpv. 1 LAI a seconda che tale disposto si applichi nell'ambito della valutazione del grado d'invalidità o dell'esame relativo al caso di rigore. In particolare egli sostiene che con l'introduzione dell'art. 28bis OAI si intendeva tener conto della possibilità reale di un parziale reinserimento dell'invalido in rapporto alla sua condizione di età e di formazione professionale, nonché alla situazione effettiva del mercato del lavoro nel
BGE 112 V 280 S. 282
cantone di residenza o comunque nell'ambiente entro il quale è chiamato a operare.

3. Né il testo legale né relative regole di esecuzione definiscono il concetto del caso di rigore di cui all'art. 28 cpv. 1 LAI. Dalla costante giurisprudenza deve però essere desunto che intenzione del legislatore era stato di tenere in considerazione la concreta situazione e le circostanze particolari dell'assicurato le quali, pur utilizzando egli al meglio le sue superstiti energie lavorative, lo impediscono di sovvenire al proprio sostentamento malgrado il fatto che il suo grado d'invalidità sia inferiore alla metà (STFA 1962 pag. 79 seg., 1969 pag. 171 consid. 3; RCC 1983 pag. 253 consid. 1). È invece incorso in un errore l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella misura in cui ha indicato, in merito all'art. 28bis OAI (RCC 1983 pag. 411), che la nuova norma riflette l'attuale prassi giudiziaria. Per l'art. 28bis OAI è di rilievo, a causa del richiamo dell'art. 42 cpv. 1 LAVS indicato al primo capoverso e degli art. 56-62 OAVS menzionati al secondo, il reddito che l'assicurato può, utilizzando al meglio le sue superstiti energie lavorative, effettivamente ottenere in base alla concreta situazione del caso. Il contemporaneo richiamo dell'art. 28 cpv. 2 LAI contenuto nell'art. 28bis cpv. 2 OAI, disposto legale che non prende in considerazione il reddito effettivo né tien conto dell'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità, bensì prevede il confronto di redditi ipotetici conseguibili su un mercato del lavoro equilibrato, risulta pertanto incompatibile con il concetto del caso di rigore ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI. Ne consegue che, nella misura in cui l'art. 28bis cpv. 2 prima frase OAI fa riferimento all'art. 28 cpv. 2 LAI, esso non è conforme alla legge.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Considérants 1 2 3

références

ATF: 108 V 221

Article: Art. 28 al. 1 LAI, art. 28bis RAI, art. 28 al. 2 LAI, art. 28bis al. 2 RAI suite...