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Regesto

Art. 85 lett. a OG; referendum finanziario; oggetto del ricorso per violazione del diritto di voto.
Ove un Cantone conosca l'istituto del referendum finanziario obbligatorio e/o facoltativo, ogni decisione che preveda una spesa dello Stato, come pure ogni decisione emanata su ricorso contro tale risoluzione, è impugnabile con ricorso per violazione del diritto di voto. È irrilevante che l'atto con cui è stabilita la spesa provenga da un'autorità legislativa od esecutiva (precisazione della giurisprudenza).

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Article: Art. 85 lett. a OG