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Regesto

Errore del compratore su di un elemento necessario del contratto. Prescrizione.
1. Art. 23 segg. e 197 segg. CO. In caso di false indicazioni o assicurazioni circa la cosa venduta, il compratore può, in linea di principio, scegliere tra l'azione di garanzia o l'impugnazione del contratto per vizio del consenso (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
2. Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Circostanze in cui un errore sull'autenticità di un'opera d'arte può essere considerato come essenziale (consid. 2a).
3. Art. 31 CO. Né dalla lettera né dal senso di questa disposizione risulta che la parte incorsa in errore debba rispettare, oltre il termine relativo di un anno, il termine assoluto di dieci anni (consid. 2b).
4. Art. 67 cpv. 1 CO. Ove il compratore impugni con successo il contratto viziato da errore dopo aver pagato il prezzo di vendita, l'indebito arricchimento del venditore deriva da una prestazione effettuata senza causa. Di conseguenza, la prescrizione assoluta dell'azione del compratore per la ripetizione dell'indebito decorre dal momento del pagamento del prezzo (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, Art. 31 CO, Art. 67 cpv. 1 CO