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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale. Nozione di truffa in materia fiscale; obbligo di rispettare la proporzionalità; segreto bancario; nozione di terzo non implicato; vizio procedurale ai sensi dell'art. 2 AIMP, reato politico.
1. Conferma della giurisprudenza secondo la quale, per interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3 secondo periodo AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA e pertanto alla definizione della truffa stabilita nell'art. 148 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 3).
2. Nella fattispecie la domanda d'informazioni concernente due conti bancari non costituisce una violazione del principio della proporzionalità, applicabile anche in materia di assistenza internazionale (consid. 4a) e non toglie sostanza al segreto bancario (consid. 4b).
3. Non sono terzi implicati nel procedimento, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 AIMP, il titolare dei conti bancari oggetto della domanda di assistenza e la banca presso la quale si trovano tali conti (consid. 4c).
4. L'inchiesta concernente i fatti a cui si riferisce la domanda di assistenza sarà effettuata nello Stato richiedente da funzionari giudiziari indipendenti dalle istanze politiche. La sola circostanza che tali fatti riguardino un caso di finanziamento di partiti politici non permette alla Svizzera di negare l'assistenza giudiziaria in base all'art. 2 lett. a CEAG e agli art. 2 lett. b/c e 3 cpv. 1 AIMP (consid. 5). Né v'è ragione di ammettere che il procedimento penale a carico delle persone imputate nello Stato richiedente presenti altre gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP (consid. 6).

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références

Article: art. 2 AIMP, art. 14 cpv. 2 DPA, art. 148 CP, art. 10 cpv. 1 AIMP suite...