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Regesto

Rimedi giuridici contro le decisioni della Commissione cantonale d'arbitrato del cantone del Vallese. Competenza dei tribunali incaricati di statuire sulle controversie derivanti dal rapporto di lavoro.
1. Le sentenze della Commissione cantonale d'arbitrato possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale esclusivamente con ricorso di ricorso pubblico. Il ricorso per riforma, in particolare, è inammissibile poiché, pur essendo l'unica istanza competente per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro da decidere secondo la procedura prevista dall'art. 343 cpv. 2 CO, la Commissione d'arbitrato è, alla stregua della sua organizzazione e della sua funzione, un tribunale inferiore ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 OG (consid. 2).
2. L'art. 343 cpv. 2 CO non impone ai cantoni di sottoporre alla procedura da esso prescritta le domande riconvenzionali il cui valore litigioso sia superiore a quello stabilito in questa disposizione (consid. 3).

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références

Article: art. 343 cpv. 2 CO, art. 48 cpv. 2 OG