Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 4 Cost.: La classificazione degli esercizi pubblici che servono cibi e bevande, adottata dal legislatore ginevrino, non è arbitraria e non comporta, di per sé, una disparità di trattamento (consid. 2).
Art. 31 cpv. 2 Cost.: L'apertura tra le ore 11 e 14, imposta dalla legge agli esercizi autorizzati a servire bevande alcoliche, non corrisponde a un interesse pubblico ove sia applicabile a bar in cui non sono serviti pasti caldi a mezzogiorno. Tenuto conto della situazione personale dei ricorrenti, tale obbligo costituisce anche un requisito sproporzionato (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 Cost., Art. 31 cpv. 2 Cost.