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Regesto

Autonomia comunale, art. 36 cpv. 2 LPT; ordinanza del Consiglio di Stato zurighese del 5 settembre 1990 sulle misure introduttive provvisionali d'applicazione della LPT.
L'allestimento da parte della Direzione cantonale delle costruzioni di piani di utilizzazione per gli impianti di ricupero e di deposito di rifiuti, previsti dall'ordinanza impugnata, tocca i comuni nella loro competenza nell'ambito pianificatorio (consid. 3b).
Autonomia dei comuni zurighesi in materia di pianificazione locale; possibilità per il legislatore cantonale di restringere i limiti di tale autonomia (consid. 4).
Il tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio non impedisce che siano adottati ordinamenti provvisionali ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LPT. Questi presuppongono tuttavia che l'applicazione delle norme esistenti rischi di compromettere la realizzazione del diritto federale in materia di pianificazione del territorio, in seguito a una modifica della legge, a un'evoluzione della giurisprudenza o a qualsiasi altro mutamento della situazione giuridica (consid. 5). Nella fattispecie ci si trova in una situazione corrispondente a quella che ha indotto il legislatore a emanare l'art. 36 cpv. 2 LPT; l'ordinanza introduttiva non pregiudica in modo inammissibile la disciplina definitiva (consid. 6).
Secondo il diritto zurighese vigente, la realizzazione di grandi impianti per il ricupero e il deposito di rifiuti costituisce un compito di portata regionale, cantonale o supercantonale. L'attribuzione alla Direzione cantonale delle costruzioni dell'allestimento dei piani di utilizzazione relativi a tali impianti non esclude la consultazione dei comuni toccati né la considerazione degli interessi comunali (consid. 7).

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références

Article: art. 36 cpv. 2 LPT