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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; esigenza di un tribunale indipendente e imparziale.
1. Il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU sottostà generalmente al principio dell'esaurimento delle istanze cantonali. Nuove censure sono proponibili se l'autorità cantonale di ultima istanza fruiva di libera cognizione ed era tenuta ad applicare il diritto d'ufficio; il ricorrente deve comunque agire conformemente al principio della buona fede (consid. 3a).
2. Una contestazione relativa al diritto di realizzare una costruzione sul proprio terreno situato in zona edificabile è determinante per l'esercizio del diritto alla proprietà e riguarda diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Dato che il Canton Vaud ha rinunciato a prevalersi della nuova dichiarazione interpretativa del Consiglio federale relativa a questa disposizione convenzionale, l'applicazione delle norme del diritto vodese da parte di un'autorità amministrativa deve soddisfare le esigenze poste dall'art. 6 n. 1 CEDU. Il proprietario ha quindi diritto a che la sua causa sia giudicata da un tribunale indipendente e imparziale: questa garanzia non è rispettata quando il governo cantonale statuisce su un gravame contro una decisione municipale. Il ricorso di diritto pubblico non permette di sanare il difetto della procedura cantonale (consid. 3b e consid. 3c).

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Article: Art. 6 n. 1 CEDU