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Regesto

1. Art. 41 n. 3 cpv. 2 CP; caso di lieve gravità.
Può essere, di regola, considerato come caso di lieve gravità quello per il quale è inflitta una pena privativa della libertà personale non superiore a tre mesi; sono possibili eccezioni laddove siano date circostanze (obiettive o soggettive) particolari che non erano state determinanti per il riconoscimento della colpevolezza e la commisurazione della pena (consid. 3; cambiamento della giurisprudenza).
2. Art. 277ter PP; effetti del rinvio all'autorità cantonale.
Ove la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale, questa deve limitarsi a esaminare i punti che devono essere oggetto della nuova decisione in base ai considerandi del Tribunale federale. Nei limiti del divieto della reformatio in pejus, la nuova decisione può concernere punti non contestati dinanzi al Tribunale federale, in quanto la loro connessione lo esiga (consid. 4a e b; cambiamento della giurisprudenza).
Caso di una decisione che ha revocato la sospensione condizionale di una pena precedente e il cui annullamento ha un'influenza sulla questione - non sollevata nel ricorso per cassazione - della sospensione condizionale della nuova pena privativa della libertà personale (consid. 4c).

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références

Article: Art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, Art. 277ter PP