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Regesto

Art. 6, 23, 49 cpv. 2 LPP: Prestazioni di invalidità. Presupposto assicurativo nella previdenza obbligatoria e in quella più estesa nel caso di rendita d'invalidità (consid. 3).
Art. 73 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LPP, art. 127 e 128 CO: Prescrizione. La proposizione dell'azione giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP non è soggetta a termine. Le pretese d'un affiliato fondate sulla legge o sul regolamento dell'istituto di previdenza non si estinguono, per decorrenza di termine, che in virtù della prescrizione (consid. 4).
Art. 23 LPP: Rendita d'invalidità e diritto transitorio. L'erogazione di una rendita d'invalidità in virtù della LPP presuppone, di principio, la costituzione di un avere di vecchiaia acquisito dopo il 1o gennaio 1985 (consid. 5b).

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références

Article: Art. 6, 23, 49 cpv. 2 LPP, art. 127 e 128 CO, art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 23 LPP