Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 31 Cost.; limitazione della vendita di medicamenti da parte di medici.
1. La legge sanitaria del Cantone Berna vieta ai medici di gestire una farmacia privata in località ove l'approvvigionamento di medicinali in casi di emergenza è assicurato da più farmacie pubbliche. Tale limitazione si fonda su una base legale sufficiente (consid. 2).
2. Questo regolamento si basa su un interesse pubblico sufficiente e rispetta il principio della proporzionalità (consid. 3 e consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 31 Cost.