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Regesto

Art. 21, 22, 30, 33ter LAVS, art. 55 OAVS.
Calcolo della rendita semplice di vecchiaia erogata dopo il divorzio nel caso di assicurati già beneficiari di una rendita semplice di vecchiaia prima di ricevere una rendita per coniugi.
Il calcolo deve essere operato secondo le basi applicabili al momento del divorzio; comunque l'importo della rendita così calcolato deve almeno corrispondere a quello della rendita semplice assegnata in precedenza, tenuto conto dell'adeguamento successivo delle rendite.
Cambiamento della giurisprudenza in DTF 108 V 206 consid. 2a.

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références

ATF: 108 V 206

Article: art. 55 OAVS