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Regesto

Legittimazione della vittima ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico. Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV).
Diritto transitorio. Le disposizioni di procedura della LAV si applicano alle decisioni rese dopo l'entrata in vigore di questa legge (consid. 1).
Estensione, a determinate condizioni, della legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico dopo l'entrata in vigore della LAV (art. 8 cpv. 1 LAV; cambiamento di giurisprudenza; consid. 2).
Portata del diritto di essere sentito della vittima, giusta la LAV e giusta l'art. 4 Cost. Onere della prova nell'ambito della procedura penale, allorché vi sono pretese di natura civile (consid. 3).

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références

Article: art. 8 cpv. 1 LAV, art. 4 Cost.