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Regesto

Rifiuto di autorizzare un avvocato straniero (tedesco) a intervenire quale difensore in un procedimento penale.
Il codice di procedura penale argoviese prevede che, nei processi penali, la difesa è assicurata, in linea di principio, dagli avvocati patentati. Non viola il principio della parità di trattamento il fatto che parenti dell'imputato che non sono titolari del brevetto di avvocato siano autorizzati, a titolo eccezionale, a intervenire quali difensori allorché tale autorizzazione è rifiutata all'avvocato straniero che esercita la sua professione (consid. 3).
La limitazione della scelta di un difensore tra gli avvocati patentati stabilita dal codice di procedura penale argoviese non disattende l'art. 6 n. 3 lett. c CEDU né l'art. 14 cpv. 3 lett. d del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che garantisce il diritto di un imputato di farsi assistere da un difensore di sua scelta (consid. 4 e 5).