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Regesto

Qualità di parte dei partecipanti nell'ambito della procedura di sorveglianza in materia di fondi d'investimento; art. 25 cpv. 2 e 71 PA.
Legittimazione di un partecipante per ricorrere contro la decisione con cui la Commissione federale delle banche gli nega la qualità di parte e dichiara inammissibile "l'istanza" da lui esperita (consid. 1a e b). Nozione di persona interessata ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 OG (consid. 1c).
Di per sé, il fatto di essere partecipante non conferisce la qualità di parte nell'ambito della procedura di sorveglianza. Oltre a ciò, l'interessato deve avere un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA a chiedere che siano adottate determinate misure (consid. 3). Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 4).
"L'istanza" di un partecipante, il quale non ha un interesse degno di protezione, può essere trattata come una denunzia ai sensi dell'art. 71 PA (consid. 5).

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références

Article: art. 25 cpv. 2 e 71 PA, art. 110 cpv. 1 OG, art. 25 cpv. 2 PA