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Regesto

Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e art. 25 cpv. 1 CO; errore essenziale; invocazione dell'errore in urto con la buona fede.
L'impugnabilità di un contratto non può dipendere - nel senso di una ponderazione degli interessi contrattuali delle parti al momento dell'invocazione dell'errore - dalla questione a sapere se l'invalidità unilaterale del contratto sembri una conseguenza giuridica sproporzionata. L'invocazione dell'errore viola semmai il principio della buona fede quando corrisponde all'esercizio di un diritto privo di ogni utilità oppure quando vi è una sproporzione manifesta fra gli interessi.

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, art. 25 cpv. 1 CO