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Regesto

Art. 41 cpv. 3 LAMal; art. 103 lett. a e art. 132 OG. Riconosciuta la legittimazione a ricorrere di una clinica (privata, non pubblica o non sussidiata dall'ente pubblico) nel caso di una lite tra un assicurato ivi ricoverato per ragioni d'ordine medico e il suo Cantone di domicilio che rifiuta di assumersi la differenza delle spese di ospedalizzazione giusta l'art. 41 cpv. 3 LAMal per il motivo che tale disposto sarebbe applicabile ai soli ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico.
Art. 41 cpv. 3 LAMal; art. 49 cpv. 1, art. 39 cpv. 1, art. 41 cpv. 1 prima frase LAMal. L'obbligo del Cantone di domicilio di assumersi la differenza delle spese di una cura ospedaliera o semiospedaliera prestata, per motivi d'ordine medico, da un ospedale situato in un altro Cantone è dato solo qualora si tratti di un istituto pubblico o sussidiato dall'ente pubblico. Tale obbligo viene invece a cadere laddove l'assicurato sia stato ricoverato presso un ospedale privato, non pubblico o non sussidiato dall'ente pubblico. Non sussiste una lacuna legislativa (in senso proprio), che incombe al giudice di colmare secondo il suo libero apprezzamento, né vi è spazio per una interpretazione conforme alla Costituzione. Nemmeno esiste motivo per esaminare una eventuale incostituzionalità dell'art. 41 cpv. 3 LAMal, segnatamente sotto l'aspetto della libertà di commercio e d'industria, dal momento che un intervento del giudice non entra in linea di conto per la complessità dei quesiti che si pongono dal profilo giuridico, economico e socio-politico.

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Article: Art. 41 cpv. 3 LAMal, art. 103 lett. a e art. 132 OG

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