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Regesto

Ricorso per riforma contro un giudizio parziale, in cui è stata giudicata la validità di due testamenti unicamente con riferimento a quello allestito per ultimo (art. 48 cpv. 1 OG e art. 50 cpv. 1 OG); interpretazione di questo testamento.
Il ricorso per riforma è ammissibile contro giudizi parziali concernenti la nullità di testamenti nell'ambito di un'azione di divisione della successione (consid. 1a). Se la sentenza concernente la validità dell'ultimo testamento è suscettibile di un ricorso per riforma, lo è pure la decisione di irricevibilità concernente il precedente testamento; il legame interno tra le due disposizioni di ultima volontà e le relative decisioni impediscono che la medesima pretesa venga fatta valere ancora una volta (consid. 1b).
La validità di un testamento, segnatamente la questione di sapere se ha un contenuto sostanziale, è stabilita sulla base di tutti gli scritti redatti di proprio pugno dal testatore. Se quest'ultimo, in un testamento anteriore, ha apportato una modifica, che ha poi dichiarato di mantenere sul successivo testamento, ben ci si può fondare nell'interpretazione di quest'ultimo atto sulla disposizione anteriore (valida o no che fosse) per stabilire quali testamenti sono stati revocati secondo la volontà del testatore (consid. 3).

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références

Article: art. 48 cpv. 1 OG, art. 50 cpv. 1 OG