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Regesto

Art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost.; art. 88 OG, art. 90 cpv. 1 lett. b OG e art. 93 cpv. 2 OG; legge sulla parità dei sessi (LPar); uguaglianza di retribuzione; infermiere bernesi.
Rimedio di diritto esperibile contro una regolamentazione cantonale generale ed astratta, suscettibile di ledere il diritto a un salario uguale per un lavoro uguale (consid. 1a).
Legittimazione ricorsuale di un'associazione professionale e di privati (consid. 1b).
Portata dell'art. 90 cpv. 1 lett. b e dell'art. 93 cpv. 2 OG: anche se, tenuto conto dell'art. 6 LPar, non devono essere poste esigenze eccessive per quanto concerne l'obbligo di allegazione e di motivazione, la procedura non può essere estesa, nell'ambito di un secondo scambio di scritti, ad atti posteriori che concernono elementi concreti della classificazione oppure altre disposizioni che non sono state inizialmente contestate (consid. 1c e 1d).
Contenuto dell'art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost. (consid. 2) ed importanza costituzionale del sistema di valutazione (consid. 3).
Ammissibilità della classificazione di una funzione che si scosta della proposta formulata nell'ambito della procedura di valutazione dei posti di lavoro (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 93 cpv. 2 OG, art. 88 OG, art. 90 cpv. 1 lett. b OG, art. 6 LPar