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Regesto

Art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS e art. 11 cpv. 3 LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 3 ODDS; art. 100bis CP; art. 8 CEDU; espulsione amministrativa di uno straniero il quale, mediante giudizio penale, è stato collocato in una casa di educazione al lavoro.
Condizioni alle quali è ammissibile un'espulsione; in particolare proporzionalità della stessa secondo il diritto svizzero (consid. 2).
Il motivo di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS presuppone che vi sia una condanna giudiziaria per un crimine o un delitto; poco importa che la sanzione pronunciata nel giudizio penale sia una pena o una misura (consid. 3).
Compatibilità dell'espulsione con il diritto svizzero (consid. 4) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU (consid. 5).

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références

Article: Art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, art. 8 CEDU, art. 11 cpv. 3 LDDS, art. 16 cpv. 3 ODDS suite...