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Regesto

Art. 27 e 49 Cost.; condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta indipendente senza formazione medica.
Il § 22 della legge sanitaria zurighese, il quale esige studi completi di psicologia per potere esercitare l'attività di psicoterapeuta indipendente senza formazione medica, non viola l'art. 27 Cost. (consid. 2).
L'esigenza di studi in psicologia non viola il principio della preminenza del diritto federale ai sensi dell'art. 49 Cost. (in relazione con la legge sul mercato interno), anche se alcuni cantoni non pongono questa condizione. La legge sul mercato interno non obbliga un cantone a tener conto della regolamentazione di altri cantoni e a ridurre le proprie esigenze in materia quando si tratta di rilasciare una prima autorizzazione ad esercitare una professione (consid. 3).
Esigenza ed elaborazione di una regolamentazione transitoria. La regolamentazione transitoria prevista dal Cantone Zurigo è conforme alla Costituzione (consid. 4).

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références

Article: Art. 27 e 49 Cost., art. 27 Cost.