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Regesto

Art. 117 LDIP; diritto internazionale privato; collegamento del contratto di mutuo e del contratto di garanzia.
Se le parti contraenti non hanno scelto un altro diritto, il contratto di mutuo soggiace, secondo il diritto internazionale privato svizzero, al diritto dello Stato in cui il mutuante ha la sua dimora abituale (consid. 2a). In assenza di una scelta quanto al diritto applicabile, il contratto di garanzia è, dal canto suo, regolato dalla legge del paese in cui la società che si è portata garante ha la stabile organizzazione (consid. 2b).
Art. 144 LDIP; diritto internazionale privato; regresso tra debitori.
Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore solamente se tale possibilità esiste sia secondo il diritto che regola il rapporto giuridico in virtù del quale il creditore principale è stato soddisfatto, sia secondo il diritto che disciplina il rapporto giuridico venuto in essere fra il creditore principale e il debitore obbligato in via di regresso (consid. 2d).
Obbligazione indipendente o accessoria?
Per distinguere questi due tipi di garanzia occorre, nel diritto svizzero, cercare gli elementi caratteristici dell'obbligazione in funzione di vari indizi. Descrizione degli indizi che depongono a favore dell'esistenza di un'obbligazione indipendente (consid. 2d/bb).

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références

Article: Art. 117 LDIP, Art. 144 LDIP